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Articolo 382 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Responsabilitā del tutore e del protutore

Dispositivo dell'art. 382 Codice Civile

Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia [1176]. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri [357].

Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio(1).

Note

(1) Il tutore risponderà dei danni cagionati al patrimonio del minore derivanti dal suo agire anche con colpa lieve, salvo che la causa non gli sia imputabile. Si veda inoltre l'art. 48 della L. 4 maggio 1983 n. 184 (a mente del quale "Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegare le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero").

Ratio Legis

La norma riprende il noto principio generale delineato dall'art. 1176 del c.c. sulla diligenza imposta nelle obbligazioni.

Brocardi

Dolus tutoris vel curatoris nocere (neque prodesse) pupillo vel furioso non debet

Spiegazione dell'art. 382 Codice Civile

Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza di un buon padre di famiglia, e risponde dei danni cagionati per la violazione dei propri doveri; nella medesima responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio. Si tratta, in sostanza, di concrete applicazioni derivanti dai principi generali (articoli #1219# e #1224# del codice del 1865).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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