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Articolo 381 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Cauzione

Dispositivo dell'art. 381 Codice Civile

Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione(1), determinandone l'ammontare e le modalità.

Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

Note

(1) Unitamente alla redazione dell'inventario (di cui all'art. 362 del c.c.), la prestazione della cauzione è uno dei due atti preliminari avente funzione cautelativa.

Ratio Legis

La ratio della norma consiste nel porre una efficace tutela per il minore qualora la mala gestio patrimoniale del tutore si riveli perniciosa.

Brocardi

Satisdatio rem pupilli salvam fore

Spiegazione dell'art. 381 Codice Civile

La prestazione della cauzione è solo eventuale poiché l'imposizione di essa dipende dal potere discrezionale del giudice tutelare: egli, infatti, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio del minore, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità. Non solo, ma nel corso della tutela, può il giudice tutelare liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione prestata. Il nuovo codice ha abolito l'ipoteca legale di cui agli articoli #292#, #293# e #1969#, n. 3 del codice del 1865, ed ha anche attenuato l'obbligo di prestare la cauzione, che nasceva dalla legge (e non dal provvedimento dell'organo direttivo), e solo ammetteva la dispensa legale, per l'avo paterno o materno, o con deliberazione del consiglio di famiglia omologata dal tribunale, rispetto ad ogni altra persona.
La diminuzione delle accennate cautele, si spiega con riferimento alla intensificazione dell'attività di direzione e di controllo che nel nuovo sistema esplica il giudice tutelare.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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