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Articolo 369 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Deposito di titoli e valori

Dispositivo dell'art. 369 Codice Civile

Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore [1992, 2003] e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito(1) [251] designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia.

Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione(2).

Note

(1) Il deposito preventivo, da parte del tutore, andrà necessariamente effettuato presso un istituto di credito o di raccolta del risparmio e di erogazione del credito posto sotto il regolare controllo del M.E.F. (Ministero Economia e Finanze).
(2) Le sanzioni per la violazione di detti obblighi sono: la rimozione dall'ufficio, e la responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 del c.c. per i danni eventualmente arrecati al minore.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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