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Articolo 309 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Decorrenza degli effetti della revoca

Dispositivo dell'art. 309 Codice Civile

Gli effetti dell'adozione [298, 299] cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca [324 c.p.c.](1).

Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante[567](2).

Note

(1) La sentenza, di natura costitutiva, è pronunciata dal tribunale ordinario competente per territorio. L'intervento del P.M. è necessario ai sensi dell'art. 69 del c.p.c., e dell'art. 70 del c.p.c., n. 3): si tratta infatti di un giudizio relativo allo stato delle persone.
(2) Con la sentenza di revoca si determinano importanti effetti quali: la perdita del cognome acquisito con l'adozione, la cessazione degli obblighi alimentari e la cessazione degli impedimenti matrimoniali (art. 87 del c.c.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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