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Articolo 291 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Condizioni

Dispositivo dell'art. 291 Codice Civile

(1)L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi [231] [o legittimati], che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare(2)(4).

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale [312] può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente(3).

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 1 della L. 5 giugno 1967 n. 431. Ai sensi dell'art. 35 disp. att. c.c., così come sostituito dall'art. 217 della L. 19 maggio 1975 n. 151, nel caso di minori d'età nell'ipotesi di cui al co. II provvede il Tribunale per i minorenni.
(2) La Corte costituzionale, con la sentenza n. 557 del 19 maggio 1988 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. Tale articolo inizialmente prevedeva che l’adozione di una persona maggiorenne fosse possibile solo per l’adottante il quale non avesse figli legittimi o legittimati (infatti la tradizione attribuiva all’adozione una funzione sostitutiva della paternità o maternità legittima, realizzata mediante la trasmissione del nome e del patrimonio). La stessa Corte Costituzionale è poi ulteriormente intervenuta con la sentenza n. 345/1992 affermando che, nel caso di incapacità dei figli di esprimere l’assenso perché interdetti, sia applicabile per analogia l’art. 297 c.c., comma II, così estendendo anche a tale caso il potere di valutazione comparativa degli interessi emergenti in subiecta materia attribuito dalla norma al Tribunale.
Infine, l'adozione non sarà possibile quando l’adottante abbia dei figli naturali riconosciuti minori o maggiorenni capaci e non consenzienti (così come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 245/2004).
Le parole "o legittimati" sono state soppresse dall'art. 105.4, D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
(3) Poichè l'adottato maggiorenne deve avere almeno diciotto anni, l'adottante di conseguenza non potrà avere una età inferiore ai trentasei anni (a pena di nullità).
(4) La Corte Costituzionale, con sentenza 23 novembre 2023- 18 gennaio 2024, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 24/01/2024, n. 4) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando".

Ratio Legis

Con l'adozione si crea un rapporto di filiazione detto "civile" per distinguerlo da quello naturale; dall'originaria funzione mirante ad assicurare la prosecuzione della discendenza a coloro i quali non avessero procreato (e quindi con rilievo prettamente patrimoniale) ora può ben affermarsi che l'adozione (disciplinata anzitutto dalla L. 184/1983) tuteli l'adottato in primis, e come persona (soprattutto se minore d'età).

Brocardi

Adoptio
Adoptio est legitimus actus, naturam imitans, quo liberos nobis quaerimus
Adoptio naturam imitatur
Adoptio non ius sanguinis, sed ius agnationis affert
Pro monstro est ut maior annis sit filius quam pater

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

157 L'istituto dell'adozione ha conservato le linee tradizionali nelle quali lo aveva inquadrato il sistema del progetto. E' stata ridotta, rispetto alla disciplina proposta col progetto, da diciotto a sedici anni la differenza minima di età fra l'adottante e l'adottato nell'ipotesi prevista dal capoverso dell'art. 291 del c.c. in cui, per eccezionali circostanze, si può far luogo all'adozione quando l'adottante abbia raggiunto l'età di quaranta anni. L'innovazione non può produrre inconvenienti, perché è rimesso alla corte di appello il valutare le circostanze del caso e, comunque, la differenza minima di sedici anni salva sempre il tradizionale principio: adoptio imitatur naturam.

Massime relative all'art. 291 Codice Civile

Cass. civ. n. 7667/2020

In tema di adozione del maggiorenne, il giudice nell'applicare la regola che impone il divario minimo di età di 18 anni tra l'adottante e l'adottato, deve procedere ad una interpretazione dell'art. 291 c.c. compatibile con l'art. 30 Cost., secondo la lettura data dalla Corte costituzionale e in relazione all'art. 8 della CEDU, che consenta, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, una ragionevole riduzione di tale divario minimo, al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da tempo e fondate su una comprovata "affectio familiaris".

Cass. civ. n. 2426/2006

In tema di adozione di persone maggiori di età, la presenza di figli minori (legittimi, legittimati o naturali) dell'adottante, come tali incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, costituisce, di norma, ai sensi dell'art. 291 c.c., un impedimento alla richiesta adozione. Ove, tuttavia, l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni, ex uno latere al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la detta presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312, primo comma, numero 2), c.c., giacché tale convenienza in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni - nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante.

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Consulenze legali
relative all'articolo 291 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Marco G. chiede
giovedì 23/02/2012 - Toscana
“Sono sposato in seconde nozze, ed ho una figlia maggiorenne dal primo matrimonio, la mia intenzione è di adottare una ragazza maggiorenne in accordo con mia moglie, quale procedura devo seguire?”
Consulenza legale i 27/02/2012

La disciplina relativa all'adozione di persone maggior d'età è dettata dall'art. 291 del c.c. e seguenti del codice civile.

Questa forma di adozione serve per dare dei figli a chi non ha discendenti legittimi o legittimati (ma la Corte Costituzionale ne ha esteso l'applicazione anche a chi ha discendenti legittimi o legittimati maggiorenni purchè siano consenzienti).

Deve sussistere una differenza di età tra adottante e adottato di almeno diciotto anni e un'età minima dell'adottante di trentacinque anni. E' necessario il consenso di adottante e adottato, ma anche l'assenso del coniuge di entrambi, se sono sposati, e dei genitori dell'adottato.

Per poter procedere all'adozione, sarà necessario presentare domanda in carta semplice diretta al Presidente del tribunale del luogo di residenza dell'adottante presso la cancelleria della volontaria giurisdizione - sezione famiglia. Dovranno essere allegati, inoltre, alcuni documenti quali: copia integrale dell'atto di nascita dell'adottando, estratto dell'atto di nascita dell'adottante; certificato di matrimonio o di stato libero dell'adottante e dell'adottando; certificato di morte dei genitori dell'adottando (se ancora in vita dovranno prestare il consenso nelle forme dell'art. 311 del c.c.]); certificato di stato di famiglia in bollo dell'adottante; certificato di residenza dell'adottante e dell'adottante in bollo.

Il decreto di adozione sarà poi soggetto a registrazione a cura delle parti interessate. La cancelleria trasmetterà poi copia del provvedimento agli Ufficiali dello Stato Civile per le dovute annotazioni a margine degli atti di nascita del maggiorenne adottato.


Elza V. chiede
martedì 15/03/2011 - Lazio

“Vorrei sapere se per presentare la domanda di adozione di maggiorenne è necessario il patrocinio di un avvocato o la legge mi permette l'espletamento della pratica in Tribunale senza assistenza dello stesso.
Grazie”

Consulenza legale i 18/03/2011

Trattandosi di un ricorso da presentarsi al competente Tribunale ordinario civile - e non, si badi, al Tribunale dei Minorenni, come per tutte le altre forme di adozione di minori - è assolutamente richiesto il ministero di un avvocato.

Il procedimento di adozione di maggiorenne inizia, dapprima, con la manifestazione del consenso dell’adottante e dell’adottato che, quindi, devono presenziare personalmente all’udienza avanti al Presidente del Tribunale (individuato in quello nel cui circondario l’adottante ha la residenza ex art. 311 del c.c.). La decisione, poi, viene presa in Camera di Consiglio, sentito il P.M.(art. 313 del c.c.). Le eventuali notifiche e la comunicazione della sentenza verranno fatte al domicilio eletto presso il proprio procuratore.


Giuseppe chiede
mercoledì 17/11/2010

“Vorrei sapere se, non essendo sposato e non avendo figli naturali e legittimi, per una seconda adozione di maggiorenne è necessario il consenso del primo già adottato.
Grazie

Consulenza legale i 19/11/2010

L'art. 291 del c.c. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui preclude l'adozione a persone a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati, maggiorenni e consenzienti (così Corte Cost. 88/557: Il coniuge e i discendenti dell'adottante, in quanto membri della famiglia legittima, sono egualmente interessati, sia sotto l'aspetto morale che patrimoniale, dagli effetti dell'adozione, sicché nessun motivo razionale sussiste per ritenere che il rispettivo assenso all'adozione sia sufficiente a tutelare la posizione del coniuge (art. 297, comma primo, cod. civ.), ma non quella, sostanzialmente identica, dei figli. Pertanto, l'art. 291 cod. civ. - secondo cui l'esistenza di discendenti legittimi o legittimati dell'adottante osta all'adozione di persona maggiorenne - è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti).

La tradizionale preclusione resta ferma solo in presenza di figli minori o, se maggiorenni, che abbiano espresso il loro dissenso.
Basterà quindi avere, oltre al consenso dell'adottante e dell'adottato, anche il consenso del figlio maggiorenne per poter perfezionare la seconda adozione.


ENRICO chiede
domenica 03/10/2010

“Chiedo se l'adozione di un maggiorenne sia possibile anche quando l'adottante abbia figli maggiorenni interdetti (con sentenza del Tribunale) e svolga la funzione di tutore degli stessi (cioè come tutore può dare il consenso all'adozione per i figli che rappresenta). Grazie, cordiali saluti”

Consulenza legale i 22/10/2010

L'adozione di persone maggiori di età serve per dare dei figli a chi non ha discendenti legittimi o legittimati. La Corte Costituzionale ne ha esteso l'applicazione anche a chi ha discendenti maggiorenni, purché siano consenzienti. In presenza di figli maggiorenni incapaci di prestare il loro consenso il tribunale può ugualmente pronunziare l'adozione con le modalità di cui all'art. 297 c.c. (così Corte Cost. 92/345 secondo la quale "riguardo ai casi in cui, per l'adozione ordinaria di persona maggiorenne, è richiesto l'assenso di appartenenti della famiglia legittima dell'adottante, deve ritenersi che quando, per incapacità dei suddetti, l'assenso non possa essere ottenuto, il Tribunale, apprezzando gli interessi ivi indicati, può ugualmente pronunciare l'adozione").


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