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Articolo 286 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Legittimazione domandata dall'ascendente

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 286 Codice Civile

Sezione abrogata dall'art. 1, co. X, della L. 10 dicembre 2012 n. 219.

[La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto può in caso di morte del genitore essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui , se il genitore non ha comunque espressa una volontà in contrasto con quella di legittimare.]

Note

(1) L’art. 1, co. X, della L. 10 dicembre 2012 n. 219 ha disposto l’espressa abrogazione della Sezione Il del Capo II del Titolo VII del Libro primo del codice civile, rubricata "Della legittimazione dei figli naturali" (quindi gli articoli da 280 a 290 del codice), in linea con la ratio ispiratrice della predetta legge.
Si è quindi persa e superata ogni differenza tra la prole; da qui l'irrilevanza di tutte le norme che prevedevano e disciplinavano la «legittimazione» in virtù del principio della unicità dello status di "figlio", con conseguenti, significativi riflessi giuridici nella materia dello stato civile.
Importante riflesso, nell'ambito della presente sezione, si avrà (dal 2013) nell’ipotesi di genitori che riconoscano il figlio nell’atto di matrimonio (di cui all’art. 283 del c.c.), poichè in relazione all’attribuzione del cognome si applicherà l’art. 262 del c.c. (rubricato "Cognome del figlio"), non potendo più ricorrere l’ipotesi contemplata nell'art. 33 co. I del d.P.R. 396/2000 (Disposizioni sul cognome), che recita "II figlio legittimato ha il cognome del padre".

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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