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Articolo 202 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Casi di separazione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 202 Codice Civile

Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

[La separazione della dote è disposta giudizialmente su domanda della moglie, quando questa è in pericolo di perderla, ovvero quando il disordine degli affari del marito lascia temere che i beni di lui non siano sufficienti a soddisfare i diritti della moglie o che i frutti della dote siano distratti dalla loro destinazione. E' inoltre disposta nel caso di separazione personale pronunziata per colpa del marito. Se la separazione è pronunziata per colpa di entrambi i coniugi, l'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare la separazione della dote. La separazione stragiudiziale è nulla.]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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