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Articolo 140 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze

Dispositivo dell'art. 140 Codice Civile

La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'articolo 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 20 a euro 82(1).

Note

(1) Le violazioni di cui agli artt. 134-142 erano punite con l'ammenda da Lire 40.000 a Lire 200.000 (nel caso in esame, il limite edittale minimo era di Lire 20.000), moltiplicata per quaranta dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961 n. 603 poi depenalizzata dalla L. 706/1975 e resa sanzione amministrativa, il cui importo è stato quintuplicato dagli artt. 113 e 114 L. 689/1981.

Brocardi

Lex vetat fieri, sed si factum sit non rescindit
Minus quam perfectae

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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Massimo chiede
giovedė 24/02/2011 - Friuli-Venezia

“In merito all'art. 140 del c.c., per la violazione dell'art. 89 del C.C: qual è l'autorità che si ritiene competente ad accertare la violazione dell'art. 89 del c.c. e quella competente ad irrogare la sanzione amministrativa con l'eventuale emissione dell'ordinanza-ingiunzione in caso di mancato pagamento?
Grazie.”

Consulenza legale i 25/02/2011

La fattispecie di cui all'art. 140 del c.c., ai sensi degli artt. 13 ss., l. 24-11-1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), non costituisce più reato, essendo stata ridotta a sanzione amministrativa. La competenza per l'illecito amministrativo in questione è del Prefetto.