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Articolo 134 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Omissione di pubblicazione

Dispositivo dell'art. 134 Codice Civile

Sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 41 a euro 206(1) gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione [93 ss.].

Note

(1) Le violazioni previste dagli artt. 134-142 sono state depenalizzate, e quindi divenute illeciti amministrativi punibili con sanzioni pecuniarie. L'evolversi della normativa in materia ha subito tali modificazioni dapprima con la l. 24 dicembre 1975, n. 706, in seguito con la più volte citata l. 24 novembre 1981, n. 689.

Ratio Legis

Le violazioni previste dall'art. 134 del c.c. e seguenti puniscono violazioni di formalità inerenti a requisiti "minori" dell'atto matrimoniale, i cosiddetti "impedimenti impedienti", che si differenziano dai "dirimenti", ossia invalidanti.
Le fattispecie di seguito descritte, nel silenzio della legge, non si ritengono applicabili ed estensibili ai ministri di culto (di cui all'art. 82 del c.c.), poiché essi officiano l'atto ma solo occasionalmente, e non rientrano perciò nel novero degli organi pubblici statali alla pari dell'ufficiale di stato civile.

Brocardi

Lex vetat fieri, sed si factum sit non rescindit

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

102 Nell'art. 134 del c.c. non è stato aggiunto l'inciso "salvo che sia stata concessa dispensa", poiché è ovvio che, se c'è stata dispensa dalla pubblicazione, diventa legittima l'omissione della stessa. Non è stata neanche ritenuta accoglibile la proposta di qualificare come delitto il fatto previsto dall'art. 136 del c.c.. Vero è che questa ipotesi presenta una particolare gravità, ma certamente non superiore a quella che rivestono altre ipotesi contemplate nella stessa sezione, le quali, seguendo il medesimo criterio, si dovrebbero considerare delitti. In proposito occorre però rilevare che i fatti preveduti nella sezione in esame sono puniti sotto il prevalente riflesso che essi vengono ad ostacolare la regolare formazione degli atti di matrimonio. Essi sono stati quindi qualificati come reati di natura contravvenzionale, senza peraltro pregiudicare, come risulta dall'art. 142 del c.c., la eventuale applicazione di sanzioni più gravi, quando i fatti medesimi presentino gli estremi di un reato di maggiore entità.

Massime relative all'art. 134 Codice Civile

Cass. civ. n. 14685/2017

L'onere di preventivo avvertimento all'interessato circa l'imminente registrazione dei dati relativi ai ritardi nei pagamenti in uno o pił sistemi di informazione creditizia, previsto dal codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilitą e puntualitą nei pagamenti, risulta assolto solo quando la relativa dichiarazione abbia effettivamente raggiunto il domicilio del destinatario, salva comunque restando l'eventualitą che quest'ultimo provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilitą di averne notizia.

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