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Articolo 139 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Cause di nullitā note a uno dei coniugi

Dispositivo dell'art. 139 Codice Civile

Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio [117 ss.], l'abbia lasciata ignorare all'altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con la sanzione amministrativa da euro 41 a euro 206(1)(2).

Note

(1) Le violazioni di cui agli artt. 134-142 erano punite con l'ammenda da Lire 40.000 a Lire 200.000, moltiplicata per quaranta dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961 n. 603 poi depenalizzata dalla L. 706/1975 e resa sanzione amministrativa, il cui importo è stato quintuplicato dagli artt. 113 e 114 L. 689/1981.
(2) Un presupposto fondamentale è la mala fede del coniuge; ad essa si aggiunge il comportamento omissivo richiesto, ossia l'aver taciuto la conoscenza della circostanza invalidante (che rileva anche nel caso in cui essa sia prevista per l'ordinamento canonico, ben potendo, l'effetto invalidante, operare di riflesso nell'ordinamento italiano mediante l'esecutività conferita alle sentenze di nullità emanate dal tribunale ecclesiastico).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 139 Codice Civile

Cass. civ. n. 3041/1971

L'art. 139 c.c. richiede, perché sorga la responsabilitā in esso prevista, che il coniuge conosca la causa di nullitā del matrimonio. La prova della conoscenza della nullitā deve essere fornita dalla controparte, in applicazione del principio generale sull'onere della prova.

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