Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio [117 ss.], l'abbia lasciata ignorare all'altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con la sanzione amministrativa da euro 41 a euro 206(1)(2).
Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio [117 ss.], l'abbia lasciata ignorare all'altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con la sanzione amministrativa da euro 41 a euro 206(1)(2).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 3041/1971
L'art. 139 c.c. richiede, perché sorga la responsabilità in esso prevista, che il coniuge conosca la causa di nullità del matrimonio. La prova della conoscenza della nullità deve essere fornita dalla controparte, in applicazione del principio generale sull'onere della prova.
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