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Articolo 131 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Possesso di stato

Dispositivo dell'art. 131 Codice Civile

Il possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma [107, 132, 238](1).

Note

(1) Restano pertanto esclusi gli impedimenti al matrimonio, non sanabili. Si considerano comprese, invece, le cause di applicabilità di sanzioni pecuniarie, quali (tipicamente ma non esaustivamente): il difetto della forma delle pubblicazioni, il difetto di richiesta di celebrazione del matrimonio in un comune diverso, la mancanza del numero legale prescritto dei testimoni e/o la mancanza o falsità della firma di questi ultimi.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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