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Articolo 132 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Mancanza dell'atto di celebrazione

Dispositivo dell'art. 132 Codice Civile

Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l'esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell'articolo 452(1).

Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l'atto di matrimonio non è stato inserito nei registri a ciò destinati, la prova dell'esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato [131, 240].

Note

(1) L'art. 452 si limita ad esemplificare, senza descrivere tassativamente, i casi di distruzione o smarrimento dei registri dello stato civile, allorquando insomma non sia possibile documentare il matrimonio: il legislatore rende possibile la prova dell'esistenza dell'atto mediante qualsiasi mezzo, sia testimoniale che documentale.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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