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Articolo 109 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Celebrazione in un comune diverso

Dispositivo dell'art. 109 Codice Civile

Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'articolo 106, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'articolo 99, richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.

La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione [107, 130] e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu celebrato, invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta [130, 131, 138](1).

Note

(1) Dovendosi rispettare l’esigenza di rendere palesi eventuali impedimenti, e che alla celebrazione presieda un ufficiale di stato civile anche qualora il matrimonio venga celebrato in diverso Comune, l'ufficiale inizialmente competente curerà la trasmissione, il ricevente-celebrate curerà il successivo reinvio (pena l’irrogazione delle sanzioni di cui agli art. 137 e ss. c.c.) della prescritta copia autentica dell'atto.

Ratio Legis

La norma è ulteriore espressione dell'imperio giuspubblicista nel procedimento di celebrazione del matrimonio: l'imposizione di determinati controlli, ed in seguito l'imposizione dell'osservanza di determinate forme - previste per l'ufficiale di stato civile che necessariamente interviene - garantiscono la regolarità del fondamentale istituto.

Spiegazione dell'art. 109 Codice Civile

Una sola modificazione è stata fatta con questo articolo al corrispondente cessato art. #96# del c.c., ed e quella per cui espressamente si avverte che la richiesta non può essere fatta se non trascorso il termine nel quale è da presumere che la pubblicazione abbia raggiunto pienezza di effetto; ossia se non trascorso il termine che la legge volle appositamente fissare per l'eventuale proposizione di opposizioni che si dovessero proporre.
L'indicazione del luogo di celebrazione già formalmente fatta nella richiesta della pubblicazione (e conseguentemente nell'atto di pubblicazione) non impedisce che gli sposi possano chiedere il provvedimento di cui nell'art. 109, quand'anche la necessità o la convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'art. 106 fossero anteriori alla detta richiesta. La delegazione dell'ufficiale dello stato civile non può essere fatta se non dopo la pubblicazione e dopo trascorso il termine stabilito nella prima parte dell'art. 99.
Della necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in altro comune è giudice l'ufficiale dello stato civile. Dal che, peraltro, non consegue che non sia dato rimedio contro il rifiuto che l'ufficiale dello stato civile del tutto arbitrariamente opponesse alla richiesta d'una delegazione necessaria o conveniente.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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