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Articolo 73 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui č stata dichiarata la morte presunta

Dispositivo dell'art. 73 Codice Civile

Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l'esistenza al momento dell'apertura della successione [456], essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità [533] e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è ancora dovuto, o i beni nei quali esso è stato investito [66], salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione [1158](1).

Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 71.

Note

(1) Qualora il soggetto dichiarato morto ritorni, o ne venga provata l'esistenza, non potrà devolversi l'eredità secondo quanto prescritto dall'art. 72, applicandosi invece la restituzione dei frutti dal giorno della costituzione in mora secondo quanto previsto dal co. II dell'art. 71 del c.c..

Spiegazione dell'art. 73 Codice Civile

L'art. 73 è parallelo all'art. 71. Se il presunto morto ritorna o ne è provata l'esistenza al momento dell'apertura della successione a suo favore, lo stesso o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare l'azione di petizione di eredità e far valere ogni altro diritto, sempre quando, come nell'art. 71, non sia decorso il tempo stabilito per la prescrizione.
Gli stessi recuperano i beni nello stato in cui si trovano e possono ripetere il prezzo di quelli alienati quando sia ancora dovuto o i beni nei quali il prezzo sia stato investito: si trovano cioè nella medesima condizione nella quale viene a trovarsi, secondo l'art. 66, il presunto morto rispetto ai suoi beni, nel caso che ritorni o sia provata la esistenza di lui.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

83 E' stata eliminata la menzione dei rappresentanti, contenuta nell'art. 77 del progetto definitivo, a proposito della petizione di eredità spettante all'assente contro coloro che hanno raccolto l'eredità in sua mancanza. Tale menzione era superflua. Infatti, o si tratta di rappresentanti in senso tecnico, e allora è ovvio che essi non debbono essere previsti specificatamente, o si tratta di successori a titolo particolare, e allora è sufficiente l'accenno agli aventi causa.

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