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Capo III - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l'esistenza o di cui è stata dichiarata la morte presunta

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
82 Una notevole innovazione è stata apportata in questo capo, distinguendosi nettamente l'ipotesi della successione alla quale sarebbe chiamata una persona assente, da quella della successione alla quale sarebbe chiamata una persona presunta morta. Le due ipotesi dal progetto definitivo erano accomunate nella disposizione dell'art. 76, il quale, tanto nell'una, quanto nell'altra ipotesi, riconnetteva alla petizione di eredità, esperibile contro coloro che avessero raccolto l'eredità, nel caso che venisse provata l'esistenza della persona, i1 normale effetto della restituzione integrale del compendio ereditario, donde la conseguenza dell'obbligo della cauzione per coloro ai quali l'eredità fosse devoluta in mancanza della persona assente o presunta morta.
Ora non è sembrato logico assimilare la situazione creata dalla assenza a quella creata dalla dichiarazione di morte, poiché questa, per la sua stessa natura, importa lo scioglimento e la definizione di tutti i rapporti, come se si trattasse di morte reale. In base a questo concetto, mentre è stato conservato nell'articolo 71, per il caso dell'assenza, il normale effetto della petizione di eredità, invece nell'art. 73, per l'ipotesi di morte presunta, sono stati limitati gli effetti dell'azione al recupero del beni nello stato in cui si trovano. In conseguenza di questa distinzione, sono stati assoggettati all'obbligo della cauzione soltanto coloro che raccolgono la successione in luogo dell'assente, poiché nell'altra ipotesi è sembrata una misura cautelare sufficiente la sola formazione dell'inventario. Naturalmente, la cauzione data a tutela dei diritti dell'assente resta sciolta quando in seguito sopravvenga la dichiarazione di morte dell'assente stesso. Quanto ai frutti, è stato stabilito l'obbligo della restituzione dal giorno della costituzione in mora, in conformità al criterio da osservarsi per la restituzione dei frutti dei beni propri dell'assente e del presunto morto.
E' da notare che negli articoli 69, 70 e 71 è stata evitata l'espressione «persona dichiarata assente» ed invece è stata usata l'altra «persona di cui si ignora la esistenza», e ciò al fine di comprendere nell'ambito di queste norme la persona scomparsa anche nella fase antecedente alla dichiarazione di assenza o alla dichiarazione di morte.