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Articolo 66 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Prova dell'esistenza della persona di cui č stata dichiarata la morte presunta

Dispositivo dell'art. 66 Codice Civile

La persona di cui è stata dichiarata la morte presunta [58], se ritorna o ne è provata l'esistenza, recupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito.

Essa ha altresì diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'articolo 63.

Se è provata la data della sua morte [61], il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'articolo 63 per il tempo anteriore alla data della morte.

Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni [2934 e ss. c.c.] e delle usucapioni [1158 e ss. c.c.].


Brocardi

Pretium succedit in locum rei; res succedit in locum pretii

Spiegazione dell'art. 66 Codice Civile

Con il termine ritorno deve intendersi qualsiasi tipo di reinserimento nella vita economica e sociale, anche mediante esercizio dei propri diritti; la formulazione della norma è da intendersi pertanto in maniera ampia ed onnicomprensiva. Infatti, anche per "stato dei beni" si allude tanto allo stato materiale in cui si trovano i beni del soggetto che ritorna, quanto allo stato giuridico, ossia ai diritti eventualmente costituitisi sui beni stessi. Se dalla cessione dei detti beni sia derivato un prezzo successivamente reinvestito in altri beni, sarà possibile la ripetizione di essi per un controvalore equivalente.
Le ipotesi descritte nell'articolo in esame riguardano il ritorno (fisico, ma anche esercizio dei propri diritti) da parte dell'assente dichiarato morto, oppure la diversa ipotesi di accertamento con sentenza (art. 67 del c.c.) dell'esistenza del soggetto, od ancora il fatto che la morte si sia verificata in un momento diverso da quello dichiarato con precedente sentenza: in tali casi la dichiarazione di morte presunta perde immediatamente efficacia.
Nella diversa ipotesi del terzo comma, si attribuisce il potere di esercitare i diritti e le azioni spettanti al defunto a coloro che sarebbero stati eredi o legatari nel momento in cui si è provato essersi verificata la morte.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

80 Oltre le modificazioni rese necessarie dal nuovo criterio sistematico, l'art. 66 presenta una innovazione formale rispetto al corrispondente art. 68 del progetto definitivo, perché più propriamente parla di eredi e legatari anziché di eredi e successori. Già si è fatto cenno del voto di stabilire la perdita del diritto a recuperare i beni qualora l'assenza sia stata ingiustificata. L'attento esame del problema ha indotto a non accogliere la proposta. La sanzione della perdita dei beni sembrata sproporzionata al fatto che si vuol reprimere e perciò inopportuna. Si è considerato che, se è vero che, nella nuova concezione, la proprietà deve essere tutelata solo in quanto il diritto sia esercitato nell'interesse della comunità, tuttavia non è a dirsi che questo interesse venga necessariamente leso, in quanto che altri, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, si sostituiscono all'assente nel conservare ai beni la loro capacità produttiva. In secondo luogo, si dovrebbe, se mai, distinguere secondo la natura dei beni che compongono il patrimonio della persona scomparsa. Mentre, in relazione alla proprietà immobiliare, e specialmente a quella terriera, può ritenersi che l'assente ingiustificato possa causare un pregiudizio economico-sociale, non sembra che altrettanto possa dirsi per la proprietà mobiliare, spesso investita in titoli di rendita, che non richiedono per la loro produttività un'opera assidua di amministrazione. Si sarebbe quindi, se mai, dovuta fare l'accennata distinzione; ma, in tal caso, la sanzione avrebbe colpito unicamente il proprietario di beni immobili e creato una gravissima disparità di trattamento, che è sembrato di dover senz'altro evitare. Diversa posizione presenta il problema in ordine alla perdita delle rendite riservate nella fase dell'immissione nel possesso temporaneo. In quel caso l'innovazione è stata accolta perché sussiste un'adeguata proporzione tra la perdita delle rendite, costituenti il risultato economico dell'amministrazione, e la violazione del dovere di esercitare il diritto di proprietà nell'interesse generale, onde appare giusto che le rendite siano integralmente attribuite a coloro che hanno avuto l'onere dell'amministrazione, anziché all'assente che, senza giustificato motivo, si è disinteressato di ogni attività produttiva. Ma anche sotto un punto di vista pratico è sembrata inopportuna la sanzione della perdita dei beni. Se si considera infatti che, nei vari casi di assenza ingiustificata, diverso sarà il grado di colpa nel comportamento dello scomparso, risulta manifesto come la norma proposta, non potendosi concretamente adeguare alla diversa configurazione dei singoli casi, determinerebbe gravi ingiustizie e sperequazioni.

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