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Articolo 40 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Responsabilitā degli organizzatori

Dispositivo dell'art. 40 Codice Civile

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente [1292 ss.] della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

Ratio Legis

La ratio della disposizione consiste nel garantire la destinazione dei beni conferiti dai sottoscrittori del comitato, prevedendo la responsabilità per l'esatto adempimento delle obbligazioni (ossia per la conservazione dei fondi, così come per l'impiego degli stessi allo scopo pubblicamente dichiarato) a carico delle due categorie dei promotori e degli organizzatori.

Spiegazione dell'art. 40 Codice Civile

Diversamente dal successivo art. 41 che ripresenta l'autonomia patrimoniale imperfetta per i comitati quali enti senza personalità giuridica, nella norma in esame si mira a responsabilizzare coloro che, nell'attività prodromica allo svolgimento del fine ultimo del comitato, assumano la gestione dei fondi sottoscritti e/o raccolti, e li debbano destinare alla costituzione del fondo vincolato. Solo per essi opererà l'estensione personale e solidale della responsabilità, mentre chi del comitato rimanesse estraneo all'attività non soggiace alla fattispecie dell'articolo qui commentato.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

62 Per quanto riflette i comitati, è stato proposto che sia espressamente sancito che essi possono ottenere la personalità giuridica limitatamente al periodo di tempo in cui debbono operare. Una norma in proposito non pare necessaria, perché non vi è dubbio che i comitati, come in genere tutte le organizzazioni, possono ottenere, quando ricorrano le condizioni richieste, la personalità giuridica. E, poiché il riconoscimento può essere conferito in relazione a un determinato scopo, non vi sono difficoltà di ordine giuridico ad ammettere che, anche in rapporto a scopi di durata limitata, possa concedersi un riconoscimento temporaneo. D'altronde, la possibilità che i comitati possano assumere la personalità giuridica, risulta incidentalmente dal successivo art. 41 e non abbisogna, anche per questo, di una esplicita dichiarazione. Per maggiore chiarezza legislativa, sono state distinte le disposizioni dell'art. 44 del progetto nelle norme degli articoli 39 e 40 del testo, il primo dei quali pone la regola generale che i comitati sono regolati dalle leggi speciali e dalle disposizioni del presente capo, mentre il secondo disciplina la responsabilità degli organizzatori.
64 E' stata soppressa la disposizione dell'art. 46 del progetto, che attribuiva all'autorità giudiziaria la facoltà di nominare un amministratore per l'attuazione dello scopo, qualora l'autorità amministrativa non avesse provveduto a norma delle leggi speciali: ciò, per evitare interferenze fra l'autorità governativa e l'autorità giudiziaria. D'altra parte, per la tutela degli interessi patrimoniali degli oblatori è sufficiente la sanzione civile del risarcimento del danno da parte degli amministratori e dei gestori di fondi, ai sensi dell'art. 40.

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