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Articolo 41 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio

Dispositivo dell'art. 41 Codice Civile

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica [12], i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente [1292 ss.] delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente [75 ss. c.p.c.].

Ratio Legis

Nel caso in cui il comitato non abbia ottenuto il riconoscimento e venendo, pertanto, a mancare quella forma di idoneo controllo effettuato dall'ordinamento, il legislatore ha previsto in tale disposizione una estensione della responsabilità dei componenti al fine di approntare un meccanismo che rispetti il principio dell'affidamento dei terzi che abbiano a contrarre con il comitato stesso.

Spiegazione dell'art. 41 Codice Civile

Rispetto alle associazioni non riconosciute, i comitati godono di una autonomia patrimoniale inferiore: non sussiste una netta distinzione tra i patrimoni dedei singoli componenti rispetto a quello dell'ente. Così, la responsabilità personale e solidale del singolo (sia egli un promotore piuttosto che organizzatore, ma anche semplice componente del comitato) emerge anche qualora lo stesso non abbia contrattato ed impegnato personalmente, e costui non potrà chiedere la preventiva escussione del fondo vincolato.
Diversa la responsabilità di chi si sia impegnato mediante sottoscrizione di oblazioni (i cosiddetti sottoscrittori), essendo questi tenuti solamente al versamento dei beni promessi.
Al solo Presidente viene attribuita la rappresentanza processuale del comitato, indipendentemente dalla rappresentanza sostanziale (poiché altro incaricato, come un mandatario, potrebbe aver posto in essere negozi giuridici nell'interesse del comitato).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

63 Nella redazione dell'art. 41 si è tenuto conto delle osservazioni fatte, ma usandosi, nella parte finale, una formula che si riporta a quella dell'art. 36, per disciplinare in modo analogo la capacità processuale, concedendosi anche ai comitati la possibilità di stare in giudizio come unità organizzata, benché sprovvista di personalità.

Massime relative all'art. 41 Codice Civile

Cass. civ. n. 15303/2022

Un comitato, ancorché costituito da un ente pubblico non economico, ove manchi del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico, configura una struttura privatistica la quale opera nell'ambito del diritto privato con piena autonomia di gestione, né si rende preclusiva di una tale qualifica la circostanza che l'ente in questione si rilevi privo di autonomia nell'attività di raccolta dei fondi da impiegare per il raggiungimento dello scopo, posto che ciò che caratterizza un tal tipo di ente è il fatto del suo costituirsi per uno dei fini indicati dall'art. 39 c.c. e la esistenza di un fondo con cui perseguire detto fine, e non certo l'attività di raccolta dei fondi stessi. Conseguentemente, anche in tal caso, esso ha - pur privo di personalità giuridica - la titolarità piena e diretta dei rapporti patrimoniali relativi sia a beni mobili che immobili, e quindi risponde delle obbligazioni assunte dai suoi rappresentanti.

Cass. civ. n. 21880/2020

L'incorporazione di un'associazione o comitato non riconosciuti in un'associazione o comitato riconosciuti determina la successione dell'incorporante nei rapporti giuridici dell'incorporato, che si estingue.

Cass. civ. n. 14453/2006

Un comitato può essere costituito da un ente pubblico non economico, ancorché manchi di autonomia nell'attività di raccolta dei fondi da impiegare per il raggiungimento dello scopo, posto che ciò che caratterizza un tal tipo di ente sono il fatto del suo costituirsi per uno dei fini indicati dall'art. 39 cod. civ. e la esistenza di un fondo con cui perseguire detto fine, e non certo l'attività di raccolta dei fondi stessi. Conseguentemente, anche in tal caso, esso ha - pur privo di personalità giuridica - la titolarità piena e diretta dei rapporti patrimoniali relativi sia a beni mobili che immobili, e quindi risponde delle obbligazioni assunte dai suoi rappresentanti. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in applicazione del principio soprariportato, aveva ravvisato la sussistenza dei requisiti minimi per la costituzione di un comitato, negli articoli dello statuto che indicavano la finalità dell'ente, consistente nel promuovere manifestazioni drammatiche e culturali e che individuavano i fondi nei contributi annui degli associati ed in particolare del Comune). (Cassa e decide nel merito, App. Palermo, 10 Settembre 2002)

Cass. civ. n. 134/1982

Mentre nell'associazione non riconosciuta delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, nel comitato delle obbligazioni assunte rispondono personalmente ed illimitatamente tutti i componenti, senza distinzione tra chi ha agito e chi non ha agito, in concreto, per conto del comitato medesimo, senza che abbia rilevanza la veste particolare di chi ha posto in essere l'attività, se cioè mandatario, organizzatore, presidente, componente ed anche se le obbligazioni traggano la loro fonte da fatti illeciti connessi all'esercizio di un'attività posta in essere per il comitato, rinvenendosi una limitazione di tale responsabilità alle sole obbligazioni negoziali né nella lettera né nella ratio della disposizione di cui all'art. 41 c.c.

Cass. civ. n. 495/1971

La disposizione dell'art. 41 c.c. (secondo cui, se il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte) non significa che di dette obbligazioni rispondano, prima del riconoscimento giuridico, i singoli componenti, e, dopo, il comitato — che questo, cioè, ottenuta la personalità, si trovi automaticamente esposto alle obbligazioni assunte dai promotori (e sostituisca o ne liberi costoro) — ma significa che, se e fin quando il comitato non sia eretto in persona giuridica, la responsabilità per le obbligazioni in tal periodo contratte grava e continua a gravare sui componenti; mentre poi le obbligazioni assunte dalla persona giuridica gravano su questa e soltanto su questa.

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