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Articolo 31 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Devoluzione dei beni

Dispositivo dell'art. 31 Codice Civile

I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione [30], sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto [16; 15].

Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi [32]; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione(1), in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.

Note

(1) Si tratta ovviamente di un termine di decadenza (v. 2964), e non si applicheranno quindi le regole relative all'interruzione della prescrizione.

Spiegazione dell'art. 31 Codice Civile

Nel caso dovesse sussistere un patrimonio residuo all'esito del pagamento dei debiti e della riscossione dei crediti, dovranno osservarsi in primis le disposizioni dettate dagli associati nell'atto costitutivo o nello statuto; in mancanza di autoregolamentazione, qualora trattasi di fondazione supplisce l'autorità competente, se invece -nel caso di associazioni- si sia pronunciata l'assemblea, ha vigore tale deliberazione; mancando anche questa, provvederà l'autorità competente.
Il fatto che chi riceva i beni sia responsabile solo nei limiti di quanto ricevuto, e non illimitatamente nei confronti dei creditori che non hanno fatto valere il loro credito, configura una forma di successione a titolo particolare (così, inter alia, Messineo).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

56 L'art. 31 del c.c. disciplina la devoluzione dei beni della persona giuridica, dopo la liquidazione. Il primo comma contiene una norma comune alle associazioni e alle fondazioni, mentre il secondo contiene le disposizioni peculiari ai due tipi di enti. Le disposizioni si presentano organiche e armoniche, onde non v'è necessità di scinderle per separare quelle riguardanti le fondazioni dalle altre riflettenti le associazioni. Per quanto concerne il secondo comma dell'articolo, era stato proposto di stabilire che, qualora nella circoscrizione in cui operava la fondazione posta in liquidazione, non esistano altri enti con fini analoghi, si debbano seguire, per la devoluzione dei beni, i criteri indicati nell'art 29 del progetto (art. 28 del testo) La proposta non è apparsa accettabile, perché se quei criteri sono giustificati in caso di trasformazione, in quanto l'ente non può dirsi estinto, non altrettanto può affermarsi nell'ipotesi della vera e propria estinzione dell'ente, del quale più non sussiste che il residuo patrimoniale. Più adeguato è sembrato invece il criterio di attribuire il patrimonio ad altri enti, con fini analoghi. Si è ritenuto poi conveniente sopprimere 11 concetto della limitazione territoriale che può essere di intralcio nella pratica; ma, d'altra parte, sono state precisate le direttive che l'autorità governativa deve seguire nei casi in cui occorra far luogo alla devoluzione dei beni. L'ultimo comma dell'articolo stabilisce che i creditori, i quali durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito, possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.

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