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Articolo 32 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Devoluzione dei beni con destinazione particolare

Dispositivo dell'art. 32 Codice Civile

Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.

Ratio Legis

La ratio della norma è quella di destinare i lasciti di enti, trasformati o sciolti, ad altri enti con analoghi fini.

Spiegazione dell'art. 32 Codice Civile

Il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ("Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto"), ha modificato integralmente la disciplina in oggetto; le funzioni amministrative già attribuite all’autorità governativa vengono ora esercitate dalle prefetture (Uffici territoriali del governo, cd. U.T.G. ex D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300) o in alternativa dalle Regioni o dalle Province autonome, competenti ratione materiae.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

57 I beni donati o lasciati a un ente, per il perseguimento di una finalità diversa da quella per cui l'ente è stato costituito, non seguono, nel caso di estinzione, la sorte del patrimonio dell'ente stesso, e l'autorità dovrà conservare ad essi la loro destinazione specifica. A tale ipotesi, considerata nell'art. 32 del testo, è stato proposto di aggiungerne un'altra, riflettente il caso in cui all'ente siano lasciati o donati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente stesso, e che questo non voglia o non possa assumere il relativo incarico. Durante la redazione del progetto definitivo non si era creduto di accogliere una disposizione analoga, contenuta nell'art. 35 del progetto preliminare, per le ragioni addotte nella relazione (n. 55). Non è sembrato di potere mutare avviso, tanto più che la nuova norma verrebbe a modificare il principio di diritto successorio per il quale, se l'onorato di un lascito non possa o non voglia accettarlo, la disposizione testamentaria resta inefficace.

Massime relative all'art. 32 Codice Civile

Cass. civ. n. 3093/2021

In tema di obbligazioni tributarie, nell'ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di un'associazione non riconosciuta, anche per evitare strumentalizzazioni elusive, il rappresentante legale subentrante non può andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l'associazione soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell'ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa: ne deriva che, per l'accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta con quest'ultima, occorre tenere conto non solo della partecipazione di tale soggetto all'attività dell'ente, ma anche del corretto adempimento degli obblighi tributari incombenti sul medesimo.

In tema di associazione non riconosciuta, nell'ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di rappresentante legale, colui che invoca in giudizio la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. del rappresentante subentrante - il quale non può andarne esente, ai fini fiscali, soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell'ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa - ha l'onere di provare gli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o di gestore di tutta o di parte dell'attività dell'associazione, mentre grava sul chiamato a rispondere dei debiti d'imposta - derivanti "ex lege" dal verificarsi del relativo presupposto - dimostrare la sua estraneità alla partecipazione e gestione dell'ente nel periodo di relativa investitura.

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