Dichiarata l'estinzione della persona giuridica [27] o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice [31].
Dichiarata l'estinzione della persona giuridica [27] o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice [31].
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 5738/2009
Alle associazioni non riconosciute non si applicano analogicamente le norme dettate per lo scioglimento delle associazioni riconosciute e, pertanto, le prime possono procedere alle attività di liquidazione tramite i rappresentanti in carica alla data di scioglimento, in regime di "prorogatio"; l'eventuale nomina dei liquidatori da parte dell'Autorità giudiziaria, non indispensabile ma comunque non vietata, comporta peraltro che questi ultimi sono legittimati a rappresentare l'ente in vece e luogo degli amministratori prorogati.Cass. civ. n. 18115/2003
In tema di liquidazione generale dei beni della persona giuridica, cui è applicabile — in virtù del richiamo contenuto nell'art. 16 disp. att. c.c. — la disciplina dettata dalla legge fallimentare per la liquidazione coatta amministrativa (in particolare gli artt. 209 e 212 1. fall.), non ricade nell'accertamento del passivo (non attenendo nè all'accertamento del credito nè all'accertamento delle relative cause di prelazione), ma nella successiva fase di ripartizione dell'attivo, la questione relativa alla determinazione della misura in cui il ricavato della vendita può essere imputato al bene oggetto di prelazione ipotecaria, allorché lo stesso sia stato venduto insieme ad un altro bene.Cass. civ. n. 5632/1999
Il procedimento di nomina di uno o più commissari liquidatori da parte del presidente del tribunale, previsto dagli artt. 30 c.c. e 11 delle disp. di att. del c.c., con riguardo (oltre che alle fondazioni) alle associazioni riconosciute, per il caso che l'autorità governativa ne abbia dichiarato l'estinzione o l'assemblea ne abbia deliberato lo scioglimento, ha la natura di un intervento di volontaria giurisdizione non rivolto a risolvere un conflitto su diritti. Detto procedimento è estensibile in via analogica alle associazioni non riconosciute nei limiti in cui è compatibile con la qualità, propria di tali associazioni, di enti privi della personalità giuridica ed essenzial¬mente disciplinati dagli accordi fra gli associati e, dunque, con esclusivo riferimento all'ipotesi in cui lo scioglimento dell'associazione sia stato negozialmente convenuto dagli associati o sia comunque fra loro incontroverso. Ne consegue che, qualora il presidente del tribunale, adito con il suddetto procedimento, nomini il liquidatore di un'associazione non riconosciuta al di fuori di tali presupposti, cioè in presenza di una situazione di conflitto fra gli associati circa il verificarsi dello scioglimento dell'ente, il relativo provvedimento, ancorché pronunciato nella forma del decreto, assume natura decisoria e carattere sostanziale di sentenza di accoglimento di una domanda di risoluzione del contratto associativo e come tale è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione (che, ove accolto, comporta la cassazione senza rinvio del provvedimento — ex art. 382, terzo comma, secondo inciso, c.p.c. — per l'improponibilità di simile domanda in sede non contenziosa), senza che a detta impugnabilità osti la circostanza che il provvedimento sia già stato impugnato dinanzi alla corte d'appello (posto che tale iniziativa, non essendo coerente con la natura decisoria del provvedimento stesso, non può influire sull'esperibilità del rimedio adeguato a quella natura).
SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!
Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo?
Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!
Un manuale moderno nell'impianto e nelle soluzioni, ispirato al rispetto della legalità costituzionale e di quella europea; attento alle sollecitazioni e alle soluzioni della prassi giurisprudenziale e ai più recenti apprezzabili risultati della dottrina; caratterizzato da una metodologia rispettosa della tecnica e dei concetti e soprattutto dalla consapevolezza del loro stretto legame con le «ideologie» e i «valori ». Un diritto civile, fondato su un... (continua)
Il modulo “Delle persone” è un autorevole commento articolo per articolo alla disciplina normativa codicistica e alla principale normativa speciale collegata.
L’Opera, coordinata dal Prof. Barba e dal Prof. Pagliantini e divisa in 3 volumi (Primo volume: 1-10 - Secondo volume: 11-73 – Terzo volume: Leggi speciali), è commentata da accademici e professionisti di altissimo livello e offre un autorevole e utile supporto per la pratica quotidiana... (continua)
Il volume traccia un quadro della figura dell'ente collettivo non commerciale, come delineata dalle disposizioni del codice civile, dalle novelle ad esso apportate e dalle leggi speciali. Si ripercorrono i temi della soggettività e della personalità giuridica, della struttura organizzativa caratterizzanti i diversi tipi di enti rinvenienti dalle leggi e dalla prassi, si esaminano i profili della responsabilità gestoria. Con specifico riferimento alle associazioni si... (continua)
La personalità giuridica, dacché era espressione esclusiva della soggettività, ha perso ogni attitudine qualificante. Gli enti privati nascono dall'atto di autonomia, che ha valore "performativo" ed efficacia erga omnes nel creare ed organizzare l'ente: gli studi qui raccolti rispecchiano questo approccio da una pluralità di prospettive.
(continua)L'interazione tra associazioni e mercato ha indotto a rinvenire nei modelli organizzativi commerciali soluzioni mutuabili per le organizzazioni senza scopo di lucro. Tale orientamento è supportato dalla convinzione che quest'ultime rappresentano una valida alternativa agli enti del Libro V del codice civile per l'esercizio dell'impresa. Le soluzioni offerte in materia non sempre paiono adeguate e coerenti, sollecitando una ristrutturazione del settore. Prima di invocare ulteriori... (continua)