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Articolo 35 bis Codice antimafia

(D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159)

[Aggiornato al 21/04/2024]

Responsabilitą nella gestione e controlli della pubblica amministrazione

Dispositivo dell'art. 35 bis Codice antimafia

1. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da responsabilità civile l'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell'articolo 35, comma 4, e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, per gli atti di gestione compiuti nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro.

2. Dalla data del sequestro e sino all'approvazione del programma di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c), gli accertamenti a qualsiasi titolo disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono notificati all'amministratore giudiziario. Per un periodo di sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni ed entro lo stesso termine l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato. Per la durata indicata nel periodo precedente rimangono sospesi i relativi termini di prescrizione.

3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, il prefetto della provincia rilascia all'amministratore giudiziario la nuova documentazione antimafia di cui all'articolo 84. Tale documentazione ha validità per l'intero periodo di efficacia dei provvedimenti di sequestro e confisca dell'azienda e sino alla destinazione della stessa disposta ai sensi dell'articolo 48.

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Consulenze legali
relative all'articolo 35 bis Codice antimafia

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G. S. chiede
sabato 14/05/2022 - Calabria
“L'azienda è stata posta sotto sequestro dalla procura con nomina di amministratore giudiziario.
Chi ha l'onere, se sussiste, di segnalare ad ADM il cambio dell'amministratore?
La ditta oggi, poiché l'amministratore giudiziario non ha provveduto a comunicare il cambio, rischia di perdere la licenza e si è vista notificare una sanzione di oltre 30.000,00 euro.
Ringrazio in d'ora per l'attenzione che vorrete riservarmi e porgo cordiali saluti”
Consulenza legale i 26/05/2022
Ai sensi dell'art. 104 delle disp. att. c.p.p., spetta all’autorità giudiziaria che emana il provvedimento di sequestro il compito di iscrivere d’ufficio nel registro delle imprese l’immissione dell’amministratore giudiziario; perciò se l’iscrizione è avvenuta essa sarà opponibile ai terzi.

L'art. 35, comma 5 del Codice Antimafia dispone che l'amministratore giudiziario, il quale riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio, ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.
Egli, pertanto, avrebbe avuto l’onere di segnalare la modifica dell’amministratore all’ADM, in quanto questo può essere considerato un atto di gestione per la conservazione dell’azienda sequestrata.

Va, tuttavia, considerato che, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 1, l'amministratore giudiziario è esente da responsabilità civile per gli atti di gestione compiuti nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.
Di conseguenza, salvo che non ci sia stata coscienza e volontà da parte dell’amministratore giudiziario di arrecare un danno alla società oppure a meno che non si possa dimostrare una grave violazione dell'obbligo di diligenza legislativamente imposto, con un discostamento molto evidente del suo comportamento dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare, non è configurabile una sua responsabilità civile.
La casistica in tal senso è molto ampia: potrebbe sussistere colpa grave nell’eventualità in cui, pur informato della necessità della segnalazione e a tal fine sollecitato, non abbia comunque adempiuto.