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È valido il testamento olografo redatto per "mano guidata" del testatore?

È valido il testamento olografo redatto per "mano guidata" del testatore?
Secondo la Cassazione il testamento per "mano guidata" deve considerarsi nullo poiché manca il requisito dell'autografia.
È del 6 marzo 2017, un’interessante decisione della corte di Cassazione in materia di successioni e di validità del testamento olografo (vale a dire, il testamento scritto di pugno dal testatore), disciplinato dagli artt. art. 602 del c.c. e seguenti cod. civ.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale di Vercelli e la Corte d’appello di Torino aveva dichiarato la nullità del testamento olografo con il quale un soggetto aveva lasciato alla moglie il castello di sua proprietà, comprensivo di tutti gli arredi.

Di conseguenza, i giudici evidenziavano che si doveva procedere alla ripartizione del patrimonio del defunto in base alle regole della successione legittima, considerando eredi sia il coniuge che le sorelle.

Secondo la Corte d’appello, in particolare, il testamento doveva ritenersi nullo in quanto il medesimo era stato redatto per “mano guidata” del testatore.

Dalle testimonianze assunte in corso di causa, infatti, era emerso che un amico di vecchia data del defunto aveva aiutato quest’ultimo a scrivere il testamento, guidandogli la mano destra, il quanto il testatore aveva un tremolio che non gli consentiva di scrivere da solo.

Precisava la Corte d’appello, che non appariva del tutto chiaro se l’amico “si fosse limitato solo a guidare la mano del testatore ovvero se avesse scritto il testo dell’atto mortis causa sotto dettatura”, ma che in ogni caso il testamento non poteva considerarsi valido, mancando il requisito dell’autografia.

Ritenendo la sentenza ingiusta, la moglie del defunto proponeva ricorso per Cassazione, il quale, tuttavia, veniva rigettato, in quanto infondato.

Secondo la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe errato “nell’affermare la nullità anche nel caso di testamento a mano guidata, nel caso in cui il terzo collabori solo nella redazione del gesto grafico, sorreggendo la mano del testatore, che comunque è consapevole dell’atto che sta compiendo e del suo effettivo contenuto”.


Evidenziava la Cassazione, tuttavia, che doveva trovare applicazione, nel caso di specie, la tesi più rigorosa sostenuta dalla stessa Corte di Cassazione in precedenti pronunce, in virtù della quale il testamento redatto per “mano guidata” del testatore deve considerarsi nullo.

In tal senso, infatti, si era espressa la stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 24882 del 2013, nella quale ha affermato che “deve ritenersi che, in presenza di aiuto e di guida della mano del testatore da parte di una terza persona, per la redazione di un testamento olografo, tale intervento del terzo, di per sé, escluda il requisito dell’autografia di tale testamento, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda alla volontà del testatore”.

Secondo la Cassazione, infatti, la condotta di guidare la mano del testatore è “idonea ad alterare la personalità e l’abitualità del gesto scrittorio, requisiti indispensabili perché possa parlarsi di autografia”.

Nel caso di specie, dunque, la Corte di Cassazione riteneva di dover aderire alle conclusioni cui era giunto il giudice di secondo grado, circa la nullità del testamento per difetto di autografia.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla ricorrente, confermando integralmente la sentenza di secondo grado e condannando la moglie del defunto al pagamento delle spese processuali.


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