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Articolo 602 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Testamento olografo

Dispositivo dell'art. 602 Codice Civile

Il testamento olografo deve essere scritto(1) per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore [606, 684, 685 c.c.].

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni(2). Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore(3).

La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno(4). La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore [591 c.c.], della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento(5) [651, 656, 657, 687 c.c.].

Note

(1) Non è ammessa la scrittura in stampatello (salvo non venisse abitualmente usata dal testatore), o la scrittura con mezzi meccanici o ad opera di un terzo, anche se per conto del testatore.
Al testamento possono essere fatte aggiunte o modifiche purché siano anch'esse autografe, datate e sottoscritte.
(2) Se posta nel corpo dell'atto, sono valide le disposizioni che precedono la sottoscrizione.
(3) Di norma la sottoscrizione deve contenere nome e cognome dell'autore del testamento o indicazioni equivalenti che ne permettano l'identificazione (es. uno pseudonimo o la dicitura "tuo padre" in una lettera indirizzata al figlio).
(4) Sono ammesse le indicazioni equipollenti (es. "Natale 2012"). La data può essere inserita all'inizio o alla fine del testo, anche dopo la sottoscrizione. Deve essere autografa.
(5) La mancanza di autografia e sottoscrizione rende il testamento nullo (v. art. 606 c. 1 del c.c.). Il testamento privo di data è annullabile (v. art. 606 c. 2 del c.c.), quello con la data non veritiera può essere annullato solo nei casi elencati dalla norma in commento.

Ratio Legis

Il testamento olografo coniuga in sè numerosi vantaggi (soprattutto la segretezza, la semplicità formale e la gratuità) con inconvenienti notevoli (il rischio di smarrimento, di alterazione e di soppressione). Per evitare ciò, oltre all'autografia e alla data, si richiede che il testatore sottoscriva l'atto, al fine di consentire l'identificazione dell'autore e di confermarne definitivamente la volontà.

Brocardi

Ordo scripturae non impedit causam iuris ac voluntatis
Testamentum per holographam scripturam

Spiegazione dell'art. 602 Codice Civile

Il testamento olografo è la forma più semplice, in quanto richiede una sola essenziale formalità: la redazione per iscritto del suo contenuto, della data e della firma per opera personale, completa ed esclusiva del testatore. Non richiede alcuna altra forma: non la presenza di testimoni, non l’intervento di un pubblico ufficiale.
Il deposito di questo testamento presso il notaio, alla presenza di due testimoni, a norma dell’art. 620, occorre soltanto per la sua eseguibilità, dopo che si è aperta la successione del de cuius, dietro istanza di chiunque creda avervi interesse; salvo, s'intende, il deposito volontario, che, durante la sua vita, ne avesse fatto il testatore medesimo presso un notaio, soltanto a maggior sicurezza della sua materiale custodia, come di qualsiasi altro documento privato.
Questa forma di testamento offre il vantaggio di mantenere il più assoluto segreto sull’ultima volontà del testatore, non solo, ma persino sull’esistenza o meno di un testamento.
Accanto a questo vantaggio, però, esso offre gravi pericoli perché si presta agevolmente alla falsificazione, e, quando è impugnato, è assai difficile provarne l’autenticità, prova che da taluno si vuol porre a carico dell’erede scritto nel testamento, date specialmente le grandi incertezze che offre la perizia calligrafica, tanto più quando il testamento consiste in poche parole, come, per esempio, “nomino mio erede A”, sicché non è agevole dimostrare che quella sia la calligrafia del de cuius. A ciò si aggiunga il pericolo della sottrazione, della distruzione o smarrimento del testamento, di cui non si impone il deposito presso un notaio, deposito che, d’altronde, menomerebbe il pregio della segretezza.
Del nostro testamento olografo si può trovare una traccia nel diritto romano, specialmente nel testamento militare, ed in quello degli ascendenti, limitatamente alla istituzione in erede dei loro discendenti (testamentum parentum inter liberos). Una Novella di Teodoro e Valentiniano II lo ammise anche come regola generale per qualsiasi cittadino, ma non fu accolta da Giustiniano.
Nel diritto giustinianeo, per testamento holographum si intendeva quello scritto di mano del testatore anche quando non lo avesse sottoscritto, purché avesse dichiarato di averlo scritto di suo pugno. Ma, come per il testamento orale (nuncupativum), che pure si ammetteva, era sempre necessario l’intervento di sette testimoni idonei, che dovevano sottoscriverlo ed apporvi il suggello. Il testamento scritto da un terzo (testamentarius) si diceva allographum e, per esso, oltre alla subscriptio e alla signatio dei sette ordinari testimoni, si richiedeva anche la sottoscrizione del testatore, della quale poteva farsi a meno solo quando egli non sapeva o non poteva sottoscrivere; nel qual caso interveniva un ottavo testimone (octavus subscriptor) che firmava in luogo e in vece del testatore.
Non fu diversamente inteso il testamento olografo nel diritto comune.
In Francia, nei paesi di diritto scritto, l’olografo non fu ammesso. Esso fu, invece, accolto nei paesi di diritto consuetudinario e fu abbandonata la formalità dell’intervento dei testimoni, e così passò, nel codice Napoleone, il testamento olografo ridotto alla sua massima semplicità, di una privata scrittura stesa per intero di mano del testatore e da lui datata e sottoscritta.
Dei nostri codici preesistenti, accettarono tale forma di testamento il napoletano e il parmense, mentre essa fu esclusa dal codice albertino, il quale ammise soltanto le note testamentarie olografe, con le quali si potevano fare legati sino a concorrenza del ventesimo di quanto si poteva disporre per testamento, e sempre quando, nel testamento già fatto, il testatore si fosse espressamente riservato la facoltà di farvi delle aggiunte di particolari legati in note a parte, le quali erano soggette a forme meno rigorose di quelle richieste per i testamenti.
Il codice estense, pure non richiedendo la presenza dei testimoni, richiedeva, come formalità essenziale del testamento olografo, il deposito di esso presso un archivio notarile dello Stato, da farsi personalmente dal testatore sotto pena di nullità.
La legge toscana del 1814, del pari, richiedeva la consegna del testamento olografo ad un pubblico notaio prima della morte del testatore.

I requisiti del testamento olografo sono tre:
a) scrittura del contenuto del testamento, delle sue disposizioni, interamente per mano del testatore;
b) indicazione della data in cui fu redatto, pure per mano del testatore;
c) sottoscrizione delle disposizioni, ugualmente autografa del testatore.
a) In quanto al primo requisito, è da osservare che qualunque intervento o partecipazione di una terza persona alla sua redazione sarebbe causa di nullità del testamento, anche quando questa terza persona, pure col consenso del testatore, si limitasse a scrivervi di suo pugno poche parole, le più insignificanti o superflue che possano immaginarsi.
Non sarebbe, però, causa di nullità del testamento l’intrusione delle parole di estraneo carattere avvenuta anche col consenso del testatore, ma posteriormente alla confezione del testamento, dovendosi applicare, allora, la regola utile per inutile non vitiatur, giacché può essere presunzione di captazione o suggestione l’intervento contemporaneo alla formazione del testamento, ma non quello posteriore, quando il testamento è già perfetto.
Non nuocerebbe nemmeno alla validità del testamento, già scritto, datato e sottoscritto per intero di mano del testatore, la posteriore aggiunta di parole, importanti o meno che fossero, scritte dal terzo, con interlinee e postille, all’insaputa del testatore, o senza il suo consenso, essendo assurdo lasciare in balia di una qualsiasi persona, venuta in possesso di un regolare e valido testamento, il mezzo semplicissimo di renderlo nullo includendovi parole di sua mano. La giurisprudenza è pacifica in questo senso.
A fortiori, non potrebbe nuocere alla validità del testamento né la circostanza che il terzo, venutone per caso in possesso, nello spazio rimasto in bianco, al principio o alla fine, scrivesse parole che nulla avessero a che fare col contenuto delle disposizioni; né la circostanza che il testatore medesimo avesse scritto il suo testamento nello spazio in bianco di un foglio di carta, nel quale già si contenesse una qualsiasi altra scrittura di estraneo carattere, che nulla presentasse di comune con le sue disposizioni testamentarie; neppure quando si scrivesse il testamento sul rovescio di una lettera di un amico o di una quietanza del proprio creditore, e così via.
Tanto più sarebbe valido il testamento scritto su un foglio di carta nel quale, prima o dopo, si contenesse altra scrittura del medesimo carattere del testatore, come un libro di conti, un registro di memorie familiari, un diario e simili.
Il testamento olografo deve essere scritto per intero dal testatore. Ciò comporta, innanzitutto, che il testatore sappia e possa scrivere; inoltre, per scrittura di propria mano si deve intendere l’espressione in segni grafici dei propri pensieri con l’impiego materiale di essa, ma cosciente. Sarebbe, quindi, nullo il testamento redatto macchinalmente, lettera per lettera, sotto dettatura e indicazione di un terzo, da chi avesse appreso semplicemente a disegnarle senza rendersi conto del significato delle parole risultanti dalla loro combinazione, o, che vale lo stesso, da lui in pari condizioni copiato, come un disegno qualunque, tenendo sotto gli occhi il modello scritto, per suo incarico, da un terzo e tanto più se egli si limitasse a ripassare di sua mano l’inchiostro con la penna sulle lettere del testamento, tracciate a matita da un terzo, perché, fra l’altro, in questo caso, non si avrebbe nemmeno il carattere o calligrafia propria del testatore, che pure è necessaria, come vedremo tra poco, perché il testamento possa dirsi scritto di mano del testatore.
E, d’altra parte, sarebbe nullo il testamento, anche di un letterato, che, impedito nei movimenti della mano, se la facesse materialmente condurre da un terzo, sia perché tale scrittura non potrebbe dirsi esclusivamente di sua mano, sia perché ne sarebbe del tutto alterata la calligrafia, in guisa da non potersi verificare in caso di disconoscimento. Ma non sarebbe nullo un testamento nel quale il testatore si sia limitato a copiare la minuta preparata da altri: per esempio, da un avvocato, quando consti che quella era realmente la sua volontà e che, copiando quella bozza, abbia inteso farla propria ed approvarla.
Non sarebbe nemmeno nullo il testamento olografo di chi, nello scriverlo, si facesse soltanto assistere da un terzo, quando, per esempio, a causa della debolezza della vista, o anche completa cecità, avesse bisogno che altri lo aiutino, mettendogli o tenendogli a parte il foglio di carta, indicandogli lo spazio fra riga e riga, avvisandolo della fine di una pagina per passare all'altra ecc., perché questa assistenza del terzo non toglierebbe che il testamento, anche della persona completamente cieca, fosse effettivamente scritto di sua mano, con piena coscienza del valore delle lettere da lui scritte e con piena loro intelligibilità.
È lasciato al criterio incensurabile del giudice di valutare sino a qual punto l’intervento di un terzo nella scrittura dell'olografo sia indifferente.
Abbiamo già detto che per scrittura di mano del testatore deve intendersi anche il suo naturale e ordinario modo di scrivere: quello che, insomma, si dice carattere, nel senso grafico della parola, che è proprio, particolare di ciascun individuo, quasi come la fisionomia del volto. Sarebbe, quindi, nullo (e di ciò non si discute) il testamento stampato o anche quello dattilografato, perché, nell’uno e nell’altro caso, mancherebbe l’autografia, che è qualche cosa di diverso e di più della semplice e materiale opera del testatore a imprimere sulla carta i segni grafici del suo pensiero. Sarebbe pure nullo un testamento tracciato, sì, direttamente di mano del testatore, ma con lettere imitanti quelle della stampa. Né potrebbe dirsi in contrario che, anche se la legge richiede la scrittura a mano, non prescrive pure che il testatore debba adoperare il suo proprio ordinario carattere, perché, in quella esigenza, è già compresa l’altra, dovendosi, se no, ammettere anche la validità del testamento stampato o dattilografato quando si potesse provare con testimoni che esso fosse stampato o dattilografato dallo stesso testatore, il quale vi avrebbe, così, ugualmente impiegato la sua mano. È vero che il testamento scritto a mano dal testatore, pure con lettere imitanti la stampa o in qualunque altro modo da lui alterate rispetto al proprio carattere, si potrebbe, in caso di disconoscimento, più facilmente dimostrare che sia effettivamente opera sua, mentre ciò non sarebbe possibile per il testamento stampato o dattilografato, ma la questione non è se ne sia più o meno facile la prova, ma piuttosto stabilire se questi segni grafici debbano portare in sé stessi l’impronta che siano voluti dallo stesso testatore come riconoscibili per i suoi, come rappresentanti, cioè, il suo carattere, ed esprimenti, quindi, come tali, la sua seria e determinata ultima volontà, da seguire dopo la morte.
Questo è stato il pensiero della legge nel richiedere la scrittura per mano del testatore. Lo stesso dicasi quando il testatore avesse adoperato segni stenografici o telegrafici, ovvero caratteri greci, russi, perché nemmeno in questi casi è possibile la riconoscibilità dell’autografia del testatore. Diverso è, invece, il caso di una semplice alterazione o modificazione del proprio abituale carattere, dal testatore pure volontariamente prodotta, come quando, avendo una pessima calligrafia, si è sforzato a renderla più corretta, chiara ed intelligibile; o uno stesso radicale cambiamento sia stato determinato da necessità di cose, come quando, avendo perso l’uso della mano destra, abbia appreso a scrivere con la sinistra, venendone, così, fuori un carattere diverso da quello che prima gli era proprio con l’uso della mano destra. In tutti questi casi, il testamento sarà valido, perché sarà facile riconoscere, attraverso scritture di comparazione, riferibili al tempo nel quale quel dato modo di scrivere è stato adoperato, l’autografia del testatore.
Purché scritto tutto di mano del testatore, la legge nulla esige di speciale per la validità del testamento olografo in quanto riguarda i mezzi materiali della sua redazione. Può essere scritto su carta bollata o semplice, su pergamena, su tela, su lavagna, su pietra, sul muro, su un guscio d'uovo, con penna intinta d’inchiostro o di sangue, con matita, pennello, carbone, purché, però, per speciali circostanze di fatto, da valutarsi secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, non si rivelasse che si è voluto fare uno scherzo o anche un progetto di testamento, ma non un testamento.

Naturalmente, è anche indifferente la scorrettezza letteraria per errori di sintassi o di ortografia, salvo quando non portasse un’invincibile oscurità o confusione di concetti, in guisa da non potersi intendere il vero pensiero del testatore.
Indifferenti sarebbero pure le abrasioni, le cancellature, i ritocchi, le interlineazioni, le postille marginali, gli spazi in bianco, perché quando la legge ha voluto vietare ciò lo ha detto espressamente.

In quanto alle aggiunte per interlinee, postille, note marginali, o a piè di pagina, precedenti la sottoscrizione, è da presumere, fino a prova contraria, che siano state scritte prima della chiusura e perfezione del testamento la quale ha luogo con la data e la sottoscrizione, di modo che si considerano come parti integrali del testamento. Se, invece, le aggiunte consistessero in postille a piè di pagina scritte dopo la sottoscrizione o, essendo marginali, si provasse essere state scritte dopo la chiusura e perfezione del testamento (e la prova incomberebbe a chi allega tale circostanza, quando non risulti dallo stesso contenuto della postilla, in cui, per esempio, si accennasse ad un fatto non ancora verificatosi al tempo indicato dalla data del testamento) esse non sarebbero valide se non datate e sottoscritte separatamente, perché conterrebbero nuove disposizioni testamentarie, le quali necessitano della data e della sottoscrizione. Però, non datate e non sottoscritte, queste postille non pregiudicherebbero la validità delle precedenti disposizioni.
Le cancellature e le abrasioni, sempre, s’intende, fatte dal testatore, annullerebbero il contenuto delle rispettive parole che pure si potessero ancora leggere per le tracce che ne fossero rimaste, perché, come si può revocare un testamento col solo distruggerlo materialmente, così le cancellature e le abrasioni devono ritenersi corrispondenti ad una parziale, materiale distruzione del testamento. La questione, poi, se le cancellature ed abrasioni siano opera del testatore o di un terzo, se si siano realmente volute effettuare dal testatore, o siano accidentali, è tutta di fatto e sarà, volta per volta, risolta secondo le circostanze, potendosi persino provare con perizia calligrafica che la disposizione, la quale appare cancellata con un tratto di penna che l'attraversi per lungo, sia stata scritta dopo, cioè sopra il tratto di penna, che già si trovava sulla carta: nel qual caso la disposizione sarebbe valida.
Il testamento olografo può essere scritto anche in lingua straniera, viva o morta, nota al testatore e traducibile dagli esperti che, in caso di contestazione, sarebbero chiamati dall’autorità giudiziaria, salvo, però, che, col concorso di altre circostanze, non potesse provarsi che il testatore non avesse avuto seria volontà di fare le sue disposizioni testamentarie, come quando questo scritto risalisse al tempo in cui egli apprendeva quella lingua, e lo si trovasse, dopo la sua morte, in altri suoi scritti aventi carattere di esercizi nello studio di detta lingua.
Il testamento olografo può essere scritto anche in forma di lettera, diretta tanto allo stesso istituito, come ad un terzo, sia che si tratti di una vera e propria lettera missiva già inviata e pervenuta al destinatario prima della morte del testatore, o da questi trattenuta e da recapitarsi al destinatario dopo la sua morte.
Su ciò sono pacifiche la dottrina e giurisprudenza, ad eccezione del Verga, il quale dice che l’olografo per lettera missiva contrasta le ragioni di politica legislativa che lo hanno fatto ammettere: sicurezza, serietà, libertà, segreto. Ma tale opinione non persuade perché, se è dimostrato che non vi è stata libertà e serietà nella disposizione, questa sarà nulla per tali ragioni, mentre il pericolo maggiore o minore di dispersione, distruzione, ecc. che fanno venir meno la sicurezza e la mancanza del segreto non costituiscono elemento essenziale del testamento olografo.
Può essere redatto anche in più esemplari, aventi tutti e ciascuno la stessa efficacia.
Infine, non occorre, per il testamento olografo, l’unità di contesto. Esso può essere scritto in diversi successivi giorni a intervalli di qualsiasi periodo di tempo. E può essere scritto anche in fogli sciolti e volanti, purché il contenuto si possa riordinare, pur trovandosi materialmente confusi e senza indicazione di numero progressivo.
b) L’altro requisito essenziale del testamento olografo è la data, la quale deve contenere l’indicazione del giorno, mese ed anno. Non occorre, dunque, l’indicazione dell’ora, che, invece, è richiesta, a pena di nullità, per il testamento notarile, come non è richiesta l’indicazione del luogo, pur essa richiesta, a pena di nullità, per quel testamento (art. 603).
La determinazione del tempo in cui il testamento fu fatto è necessaria, anzitutto, per giudicare della capacità di testare, la quale non comincia che da una certa età e può cessare assai prima della morte. È necessaria anche per stabilire, fra più testamenti della stessa persona, dei quali l’uno sia revocatorio dell’altro, espressamente o tacitamente, l’ordine cronologico.
Può essere necessaria anche per giudicare della validità o meno di talune disposizioni, riguardo alla capacità di ricevere dell'istituito, o in loro stesse considerate. Nel testamento senza data di A, è nominato erede B che un tempo è stato tutore dell’altro: l’istituzione sarebbe valida se fatta dopo che B avesse reso il conto della tutela e questo fosse stato approvato, nulla se fatta prima; ignorandosi tali circostanze, il testamento non può valere perché, altrimenti, il divieto della legge si troverebbe eluso.
Nel testamento senza data di A, è nominato erede B; all'apertura della successione esistono figli del testatore. La istituzione di quell’erede estraneo non sarebbe valida, cioè sarebbe revocata di diritto se, all’epoca del testamento, il testatore non aveva figli o ignorava averne; valida nel caso contrario; ignorandosi, perciò, il tempo della formazione del testamento, quella istituzione non potrebbe valere, potendosi altrimenti andare contro la stessa volontà del de cuius.
Si potrebbe obiettare che la data non dovesse essere richiesta in quei casi nei quali essa non avesse da risolvere alcun conflitto o dubbio, o, tutt’al più, dovrebbe essere richiesta con quella determinazione del tempo, maggiore di un giorno o di un mese, la quale fosse sufficiente a stabilire il solo punto che altrimenti verrebbe in questione. Ma è da notare che esiste sempre un dubbio, sul quale sorgerebbe questione: quello dell’età del de cuius al tempo in cui fece il testamento. È vero che anche qui si ribatte che, allora, potrebbe bastare una data sufficiente a tale scopo. Il testatore è nato nel 1960: fa il suo testamento datandolo con l’indicazione semplicemente dell'anno 1980, ciò basta per stabilire la capacità del testatore, la quale è cominciata più di un anno dietro. E lo stesso dovrebbe dirsi per la capacità o incapacità dell’istituito; lo stesso per il caso di più testamenti fra loro incompatibili. Quindi, si conclude che, anche a voler esigere la data, sarebbe bastata l’indicazione dell’anno, o al più del mese, secondo le particolari circostanze, mentre, esigendo anche l’indicazione precisa del giorno, che a nulla serve, tanto più che non si richiede l’indicazione dell’ora, si riesce spesso ad annullare un testamento che pure non lascia luogo a dubbi di sorta, né riguardo alla capacità del testatore o dell’istituito, né riguardo alla vera e seria sua volontà per il tempo nel quale il testamento o i testamenti furono fatti.
Tutto ciò è teoricamente vero: ed infatti, a cominciare dal diritto romano, non sono mancate e non mancano legislazioni che nemmeno richiedono alcuna data, come requisito essenziale del testamento privato.
Ma se, talora, può essere necessaria anche l’indicazione dell'ora di un dato giorno, meglio è fissare un modo costante di datazione del testamento, senza preoccuparsi dei singoli casi in cui esso può risultare eccessivo. Ad ogni modo, la mancanza di data sarebbe causa di annullamento di qualsiasi testamento; quindi anche del solo ed unico testamento che lasciasse una persona della cui capacità non si dubitasse.
Occorrendo la data come elemento formale, non si potrebbe sopperire alla sua mancanza o incompletezza nemmeno con elementi desumibili dallo stesso contenuto del testamento. Poniamo, quindi, che il testatore, nel suo testamento senza data, o portante la data “settembre 1980” avesse scritto: “lascio a B i beni pervenutimi dalla eredità di A, morto otto giorni fa”: il testamento sarebbe nullo per mancanza o incompletezza di data anche se, risultando dallo stato civile che A morì l’1 settembre 1980, risulterebbe, da quella disposizione, che il testamento fu redatto l’8 settembre 1980.
Questo rigore è imposto dalla logica dei principi, in quanto l’inosservanza delle formalità richieste dalla legge ad solemnitatem non può non invalidare l’atto, ancorché lo scopo per cui furono imposte si può raggiungere con mezzi altrettanto sicuri, o ancorché la configurazione rappresentata dal caso concreto non rientri in quelle che la legge ebbe presenti e le servirono di motivi a prescrivere quelle formalità.
Tale rigore, però, non è stato concordemente ammesso né dalla dottrina né dalla giurisprudenza. Si è persino ritenuto che si potesse sopperire alla mancanza ed incompletezza della data con atti e fatti estrinseci, aventi solo una connessione con le enunciative del testamento. La Corte di Cassazione in passato ha ritenuto che la data incompleta di un testamento olografo possa essere integrata con i mezzi tratti dalla scheda testamentaria, considerata nella sua materialità, ossia anche con elementi risultanti dalla materia in cui lo scritto si incorpora, oltre che con le parole scritte dal testatore nella scheda medesima.
Può ammettersi anche una data per equipollenti, ma soltanto nel senso che essa sia indicata non già nel modo usuale, nominando, cioè, il giorno, il mese e l’anno, ma con espressioni equivalenti che indicano con precisione tutti e tre questi termini.
Sarebbe, indubbiamente, valido un testamento, nel quale la data fosse indicata così: il primo giorno del 1981, o l’ultimo giorno del 1980, nella Pasqua del 1985, nel Natale del 1986, nel giorno del mio 50° compleanno, nel 50° anniversario del mio matrimonio, nel giorno delle mie nozze d’argento, e così via. In tutti questi casi la data è precisata, non occorrendo estrarla con indagini o sillogismi dell’atto testamentario, messo in connessione con altri fatti estrinseci, ma bastando prendere visione del calendario e dei documenti e fatti a cui si riferiscono.
La data deve dirsi mancante quando, essendo stata già posta, sia stata poi cancellata, nonostante, attraverso l’interlineatura, si riesca a leggere la data soppressa.
Diversa dalla mancanza o incompletezza della data è la sua non verità, erroneità, falsità. La prima espressione è più larga e comprende le altre due: il concetto, però, a loro comune è questo: la data del testamento indica un giorno, anteriore o posteriore, diverso da quello in cui veramente il testamento fu fatto. Si redige il testamento l’1 gennaio 1990 e si scrive 1 gennaio 1989, cosa che suole avvenire nei primi giorni del passaggio da un anno all’altro, ovvero si indica un giorno inesistente: per esempio, 31 giugno o il 29 febbraio di un anno non bisestile. La data, quindi, non è vera, ma si dice più propriamente erronea, se la non rispondenza fra il giorno in cui il testamento fu fatto e quello in cui la data indica essere stato fatto sia dovuto ad uno sbaglio, ad un equivoco, nel quale involontariamente si è incorsi.
Si dice, invece, falsa se di quella non rispondenza si è cosciente, e sia, per una qualsiasi ragione, voluta. Però, siccome il falso suscita l’idea di qualcosa che si faccia a danno altrui, mentre il testatore non lede mai alcuno, anche quando egli stesso rende inefficaci le sue disposizioni, meglio si dice fittizia, antidata, o postdata, la data non vera consapevolmente apposta dal testatore, riservando la qualifica di falsa alla data alterata da un terzo. In quest'ultimo caso, non v’è dubbio che il testamento è valido perché la data rimane quella indicata dal testatore, e quella appostavi dal terzo, sciente o non sciente il testatore, non avrebbe alcun valore. Se, invece, il terzo non avesse soltanto alterato, ma addirittura apposto la data, il testamento sarebbe nullo non per non verità della data, ma per mancanza di essa.
La data non vera, erronea o fittizia (nel senso indicato), può risultare in modo diverso: per esempio, dal contenuto del testamento, quando un testatore ponesse la data dell’1 gennaio 1990 disponendo in favore di B che è morto nel 1989, ovvero può risultare che il foglio di carta usato portasse la data di fabbricazione del 1990, mentre la data appostavi è dell’1 gennaio 1988: risulta evidente, in questo caso, che il fatto materiale della scrittura del testamento non sarebbe potuto compiersi prima del 1990 e doveva eseguirsi in questo anno o posteriormente in un giorno imprecisato.
In Francia, il Saleilles e, in Italia, il Gabba ritennero che il testamento debba, in tutti questi casi, dirsi valido, mentre ne sostennero la nullità il Melucci, il Coviello e il Polacco. La giurisprudenza, in Italia, era costante nel senso di ritenere che la data non vera, purché scritta di mano del testatore, non costituisce vizio di forma, che, per sé, rende nullo il testamento olografo, e che la contestazione della verità della data può essere utilmente proposta solo per dimostrare l’incapacità o la mancanza di libertà del disponente, ovvero la revoca di un testamento anteriore, nell'ipotesi di concorso di più atti di ultima volontà. In altri termini, con questa dottrina, si sostiene che il semplice non vero storico non può costituire vizio formale dell’olografo: può dare luogo soltanto a vizio sostanziale di merito, ovvero, quando vi sia manifesta l’intenzione del testatore, di non aver voluto fare cosa seria e valida, come se, ad esempio, si fosse al testamento apposta una data anteriore alla data della nascita o posteriore a quella della morte.
Le ragioni che si sono addotte a sostegno di questa tesi si possono riassumere nel concetto che la legge ha voluto lasciare alla mera disponibilità del testatore il momento storico dell’apposizione della data, libertà che deve rispettarsi finché la non verità della data non tocchi elementi essenziali del testamento.
Questa dottrina è stata accolta dall’attuale codice. Già nei progetti, preliminare e definitivo, si era ammesso che la non veridicità della data non fosse, in sé e per sé, motivo di invalidità del testamento, potendo formare oggetto di contestazione solo quando sia connessa a questioni di capacità o di priorità di testamento o altre per le quali abbia rilevanza la questione della data vera, ma nel testo definitivo dell’articolo in esame si è meglio chiarito questo concetto eliminando la parte dell’articolo in cui si disponeva che la data dovesse indicare il giorno della sua apposizione.
Tanto più in caso di data erronea propriamente detta, quella, cioè, che dipende da un errore involontario del testatore, e la data vera possa facilmente rettificarsi con elementi tratti dallo stesso testamento, non aliunde, per esempio quando si ponesse la data dell’1 gennaio 1981, e nel testamento si parlasse di un tale che si dice morto sei mesi prima, e questi è, invece, morto nel luglio 1981, è evidente che la data possa rettificarsi, perché il testatore ha scritto per sbaglio 1981 mentre si era nel 1982. Così, del pari, se A, morto il 31 dicembre 1980, lascia un testamento che porta la data 1 maggio 1979, ed istituisce erede un suo nipote nato soltanto l’1 gennaio 1980, ciò subito rivela la non verità della data, non potendo il testatore avere istituito erede il 1 maggio 1979 quel nipote che egli designa col suo nome e cognome e che, a quell’epoca, non era ancora nato. Ma anche qui la non verità della data si dimostra involontaria e rettificabile con precisione. Difatti, l’elemento del giorno e del mese, 1 maggio, indicato nella data, non può riportarsi all’anno 1981, quando il testatore era già morto; non può riportarsi nemmeno all’anno 1979 per la ragione già detta; dunque, esso rientra necessariamente nell’anno 1980: ed ecco ricostituita con tutta sicurezza la data 1 maggio 1980, che, per errore, il testatore aveva scritto fosse il 1 maggio 1979. Però, per poter fare questa rettifica, occorre che gli argomenti desunti dallo stesso testamento siano tali da non lasciare dubbi sull'esattezza della data, in sostituzione di quella indicata.
Un dubbio riguardo alla data può sorgere nell’ipotesi di un testamento scritto a più riprese, nel quale le prime disposizioni sono datate e sottoscritte e le seconde soltanto sottoscritte. Queste ultime potranno ritenersi valide, sebbene sfornite di data? La giurisprudenza della Corte di cassazione, conformemente all'indirizzo molto largo da essa tenuto in materia di data dell’olografo, e seguendo un’opinione già sostenuta dal Gabba, è unanime nel senso che se le disposizioni aggiunte costituiscono un unico contesto concettuale con la parte datata, possono valere anche quando siano soltanto sottoscritte (se non fossero nemmeno sottoscritte, la loro nullità è fuori dubbio), giacché la data va riferita anche alle aggiunte o modificazioni successive, ritenendo che una data occorre quando le ulteriori disposizioni aggiunte, per essere contraddittorie ed opposte alle prime, costituiscono un nuovo testamento, lasciando ai giudice di merito decidere, nei singoli casi, se le disposizioni aggiunte formino un unico contesto concettuale con le precedenti o costituiscano un nuovo testamento.
Ma, se la legge ha richiesto la data come un elemento formale, pari alla scrittura di mano del testatore ed alla sua sottoscrizione, non vi dovrebbe essere alcuna ragione per prescindere da una di esse. Diversità di testamento vi è non solo nel caso di disposizioni, sia pure contenute nello stesso foglio, le quali siano opposte o contraddittorie alle precedenti, ma anche nel caso in cui si possa riscontrare tra esse un unico contesto concettuale. Al massimo, si può ritenere che la mancanza di una nuova data sia irrilevante quando le aggiunte non contengano che pure e semplici spiegazioni e chiarimenti sulle disposizioni precedenti.
La Corte di Cassazione già in passato ha chiarito che se è accertata la diversità sostanziale delle disposizioni aggiunte rispetto alle precedenti, il giudice di merito non può affermare che si tratti di un’unica complessa volontà del testatore, trattandosi del mutamento della volontà fondamentale di questi, che non può ritenersi esente dalla necessità di rivestire i requisiti formali di un testamento a sé stante, tra i quali vi è la data.
La data di un testamento olografo deve reputarsi vera sino a prova contraria, la quale deve essere data da chi ne contesta la verità, e può farsi in tutti i modi possibili, anche con la prova testimoniale e persino con presunzioni, trattandosi di scrittura privata. L’attuale codice, con l’ultimo comma dell’art. 602, ha stabilito che la prova della non verità della data non è ammessa se non quando si tratta di giudicare della capacità del testatore o della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.
Infine, un’ultima questione che riflette la data è quella del posto in cui essa deve essere messa. La legge nulla prescrive in proposito. Si deve ritenere, quindi, che essa può essere posta dovunque: sia all’inizio, sia alla fine, sia nel mezzo, a margine, nella metà della pagina nella quale si contiene tutto il testamento, o a margine di una delle diverse pagine del foglio o più fogli in cui si contiene il testamento, sia scritta nel corpo delle disposizioni stesse, come, ad esempio, quando, ad un certo punto, il testatore, ordinando il legato di un fondo che specificasse da lui acquistato il 13 dicembre 1980, dicesse: “essendo oggi l’1 gennaio 1981”.
Ma si discute se la data possa essere apposta dopo la sottoscrizione. Nella dottrina e giurisprudenza francese prevaleva l’opinione che la data debba precedere la sottoscrizione, ma presso di noi prevale l’opinione contraria, e giustamente, perché la legge dispone solo che l’olografo debba essere datato, ma non dice che la data debba precedere la sottoscrizione, né nell’art. 602 si pone un ordine cronologico delle tre formalità di cui essa consta. Né si dica che, così, si può dare valore ad una postdata, perché il testamento olografo non si perfeziona che con la data, e, se l’ultima è vera, è in quel momento storico che può dirsi realmente formato. Anzi, sotto un certo punto di vista, la data apposta dopo la sottoscrizione adempie meglio alla sua naturale funzione, perché accerta il momento esatto in cui il testamento si è formato. Il 2° comma dell’articolo in esame dice che “la sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni” e la data non è una disposizione.
c) Il terzo ed ultimo requisito essenziale del testamento olografo è la sottoscrizione del testatore, la quale deve essere posta alla fine delle disposizioni. Sarebbe, quindi, nullo il testamento che si aprisse con le parole: “Io N. N. dispongo con questo mio testamento nel seguente modo, ecc.”, se alla fine delle disposizioni non fosse posta la sottoscrizione.
Nella Commissione di coordinamento del codice del 1865, il Precerutti propose la soppressione delle particolareggiate spiegazioni che nel testo si davano alla data e alla sottoscrizione, come inutili, bastando, egli diceva, disporre, sull'esempio dell’art. 970 del codice francese, che il testamento olografo debba essere scritto per intero, datato e sottoscritto dal testatore. Ma il Pisanelli oppose “che in questa materia importantissima non possono dirsi soverchie le speciali spiegazioni somministrate dalla legge; che, quindi, sebbene, a rigor di termini, basti parlare di sottoscrizione per indicare che la firma del testatore debba apporsi in fine delle disposizioni, sia, però, conveniente dichiararlo, per escludere la validità della firma che fosse posta al principio o nel corpo del testamento la quale non varrebbe ad assicurare con certezza che la disposizione scritta dopo tale firma sia l’ultimo pensiero del testatore, o se pure non avesse questi avuta l'intenzione di tornarvi sopra e variarla”.
Anche la firma apposta nel corpo della disposizione, dunque, non è sufficiente. Essa può valere soltanto a dare efficacia alle disposizioni che la precedono, però solamente quando queste hanno gli elementi per costituire un separato e distinto testamento e sono quindi indipendenti dalle disposizioni che seguono; mentre nemmeno esse saranno valide, quando, dal contesto dell'atto, risultasse che, nella mente del testatore, tutte quelle disposizioni, le precedenti e le susseguenti alla firma, formassero il contenuto di un solo testamento.

Può, invece, ritenersi valido un testamento scritto su più fogli di carta staccati, nell’ultimo soltanto dei quali si trovi la sottoscrizione, purché le disposizioni, scritte sui diversi fogli, siano tra loro legate da un nesso di logica continuità.
Purché alla fine delle disposizioni, la firma può essere posta di seguito alle medesime, senza intervalli, nella stessa riga, o al di sotto di esse, più o meno distanziata o anche a margine in linea verticale, quando l'ultima pagina del foglio non lasciasse altro spazio in bianco per riceverla.
La firma, poi, può essere tanto isolata, quanto unita ad altre parole e alla data, componenti il periodo finale dello scritto, così come quando il testatore lo chiudesse dicendo: “questo è il mio testamento da me N. N. scritto di mia mano in Napoli, oggi 8 aprile 1990”; ovvero: “Io N. N. dichiaro essere questo il mio testamento contenente le definitive mie disposizioni”.
Non potrebbe essere valido un testamento chiuso in una busta, quando il foglio o i fogli che contengono le disposizioni non siano forniti di sottoscrizione ed essa si trovi solo sulla busta, non potendo, questa, considerarsi come foglio aggiunto, ma come elemento estrinseco del testamento, non essendo consentito, nell’indagine sull’esistenza degli elementi costitutivi degli atti di ultima volontà, fare ricorso ad elementi estrinseci.
Circa la forma della sottoscrizione, era prevalente, nella dottrina e nella giurisprudenza, l'opinione che, poi, è stata accolta dal nuovo codice, che essa non debba consistere necessariamente nell’apposizione del nome e cognome del testatore, ma che possa farsi anche per equipollenti, purché sia universalmente riconosciuta o, quanto meno, consueta al testatore: per esempio, il solo cognome, purché accompagnato dal titolo o qualità che stabiliscono in modo certo la sua identità, o anche il solo nome di battesimo, se il testamento è contenuto in una lettera missiva a persone di famiglia, o, trattandosi di un vescovo, preceduto dal segno della Croce e indicante il titolo della Diocesi, ovvero con il soprannome.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

293 Com'è stato suggerito a proposito dei requisiti essenziali del testamento olografo, ho indicato prima la data e poi la sottoscrizione, convenendo peraltro nell'avviso di escludere che sussista una causa di nullità nel tatto che la data segua eventualmente la sottoscrizione. Ha riscosso approvazione l'art. 144 del progetto definitivo anche per quanto riguarda il tormentato problema della data nel testamento olografo. Ho creduto necessario tuttavia riesaminare tale problema e ho provveduto a eliminare la parte dell'articolo in cui si disponeva che la data indica il giorno della sua apposizione. Questa norma è stata da molti discussa e criticata in base alla considerazione che la data, quando è apposta a una dichiarazione negoziale, non rappresenta una dichiarazione a sè stante, ma indica il momento cronologico in cui il negozio viene compiuto. D'altro lato, la difficoltà pratica di determinare concretamente quando il testamento è stato fatto e se la data deve riferirsi al momento in cui il testamento fu sottoscritto o a uno dei momenti in cui il testamento fu scritto, o addirittura al momento in cui fu datato, non poteva essere risolta con una precisa norma di legge, che avesse riguardo a tutte le contingenze e tanto meno con una norma, che determinasse aprioristicamente uno di questi vari possibili momenti. Si tratta di un punto sul quale è bene che l'interprete abbia una certa libertà di movimenti che gli permetta di adattare la norma alle mutevoli esigenze concrete. Del resto, l'accennata difficoltà pratica è, nella normalità dei casi, irrilevante, in quanto che si è mantenuto il principio, sul quale concorda la più recente giurisprudenza, che la data fittizia (antidata e postdata) non importa nullità, del testamento e che non si può dare la prova della non verità della data se non quando tale circostanza sia decisiva per risolvere una questione che debba decidersi appunto con la considerazione del tempo in cui è stato fatto il testamento. Tale principio, per ogni verso approvabile, impedisce facili impugnazioni del testamento; mentre la determinazione del momento che la data deve indicare si desumerà, quando eccezionalmente tale determinazione avrà rilievo pratico, dal principi generali relativi alla data nelle dichiarazioni di volontà.

Massime relative all'art. 602 Codice Civile

Cass. civ. n. 24835/2022

La domanda giudiziale di nullitą del testamento olografo per difetto di autografia configura un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con la conseguenza che l'onere della prova grava sulla parte che l'ha proposta, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.

Cass. civ. n. 5091/2022

Quando l'erede in forza di un testamento olografo agisca per far dichiarare che quello successivo, che istituisce erede il convenuto, č stato alterato nella data da terzi, si č fuori della previsione dell'art. 602, comma 3, c.c., che riguarda i casi in cui č consentita la prova della non corrispondenza della data apposta dal testatore a quella del giorno di redazione della scheda, mentre l'alterazione della data da parte di terzi puņ essere fatta valere soltanto per mezzo della querela di falso il cui onere probatorio, in mancanza di altri elementi di prova, ben puņ essere assolto mediante le sole presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto contraffatta la data di un testamento che era invece anteriore rispetto a quella risultante dalla contraffazione e, quindi, antecedente a quelle di altre due schede testamentarie favorevoli agli eredi che avevano proposto querela di falso).

Cass. civ. n. 37228/2021

L'indicazione erronea della data nel testamento olografo, dovuta ad errore materiale del testatore per distrazione, ignoranza od altra causa, anche se concretantesi in una data impossibile, non voluta perņ come tale dal testatore, puņ essere rettificata dal giudice, ma solo avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, cosģ da rispettare il requisito essenziale della autografia dell'atto. L'apprezzamento del giudice del merito circa la sussistenza di un mero errore materiale del testatore al riguardo e circa l'esclusione dell'intenzione del testatore d'indicare, invece, volutamente una data impossibile che renderebbe annullabile il testamento, perché equivalente a data inesistente, č incensurabile in Cassazione, qualora sia sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi di logica o di diritto.

Cass. civ. n. 25936/2021

Perché un atto costituisca disposizione testamentaria, č necessario che lo scritto contenga la manifestazione di una volontą definitiva dell'autore, compiutamente e incondizionatamente formata, diretta allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte; pertanto, ai fini della configurabilitą di una scrittura privata come testamento non č sufficiente il riscontro dei requisiti di forma, occorrendo, altresģ, l'accertamento dell'oggettiva riconoscibilitą nella scrittura della volontą attuale del suo autore di compiere non gią un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. Siffatto accertamento - che, ove le espressioni contenute nel documento risultino ambigue o di valore non certo, presuppone la necessaria indagine su ogni circostanza, anche estrinseca, idonea a chiarire la portata, le ragioni e le finalitą perseguite con la disposizione - involge un apprezzamento di fatto spettante al giudice del merito che, se adeguatamente motivato, č incensurabile in sede di legittimitą.

Cass. civ. n. 19045/2020

La formazione o l'uso consapevole di un testamento falso č causa d'indegnitą a succedere, se colui che viene a trovarsi nella posizione d'indegno non provi di non aver inteso offendere la volontą del "de cuius", perchč il contenuto della disposizione corrisponde a tale volontą e il "de cuius" aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte dello stesso nell'eventualitą che non fosse riuscito a farla di persona, ovvero che il "de cuius" aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione "ab intestato". (Nella specie, la Corte ha affermato l'indegnitą a succedere di colui che aveva apposto la data e la firma falsa sul testamento redatto dal "de cuius", vertendosi in ipotesi di formazione o di uso consapevole di un testamento falso).

Cass. civ. n. 9364/2020

La pronuncia di annullamento del testamento ha efficacia retroattiva e comporta il ripristino della situazione giuridica al momento della apertura della successione, con delazione, quindi, in favore del successibile "ex lege", come se il testamento non fosse esistito. Prima che sia pronunziato l'annullamento č comunque valido l'atto di disposizione compiuto dall'erede legittimo.

In tema di validitą del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisito essenziale di forma dell'atto anche nel caso in cui, in concreto, l'omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d'interessi risultante dalle disposizioni testamentarie.

Cass. civ. n. 31457/2018

L'abitualitą e la normalitą del carattere grafico adoperato non rientrano fra i requisiti formali del testamento olografo ai sensi dell'art. 602 c.c., benché assumano un pregnante valore probatorio nell'ottica dell'attribuzione della scheda al testatore. Pertanto, l'uso dello stampatello non puņ escludere di per sé l'autenticitą della scrittura, pur se rappresenta, ove non sia giustificato dalle condizioni psico-fisiche o da abitudine del dichiarante o da altre contingenze, il cui esame č di esclusiva competenza del giudice di merito, un elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di tale autenticitą.

Cass. civ. n. 27414/2018

Nel testamento olografo l'omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l'annullabilitą; l'apposizione di questa ad opera di terzi, invece, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l'autografia stessa dell'atto, senza che rilevi l'importanza dell'alterazione. Peraltro, l'intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce al negozio "mortis causa" di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontą del "de cuius". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto nullo il testamento al quale il terzo, durante la stesura del medesimo, aveva aggiunto la data ed il luogo di formazione).

Cass. civ. n. 18616/2017

In tema di nullitą del testamento olografo, la finalitą del requisito della sottoscrizione, previsto dall'art. 602 c.c. distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalitą di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilitą al testatore, gią assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternitą e responsabilitą del medesimo che, dopo avere redatto il testamento - anche in tempi diversi - abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento, onde l'accertata apocrifia della sottoscrizione esclude in radice la riconducibilitą dell'atto di ultima volontą al testatore.

Cass. civ. n. 26791/2016

L'art. 602 c.c., respingendo ogni rigore formale, riconosce valore alla sottoscrizione del testamento olografo anche se non č fatta con l'indicazione del nome e cognome, purché designi con certezza la persona del testatore, sicché deve ritenersi valida la manifestazione della volontą testamentaria effettuata mediante uno scritto avente forma di lettera, quando risulti con certezza la persona del testatore e l’espressione della di lui volontą testamentaria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto natura di testamento olografo ad una lettera, il cui contenuto era stato anticipato telefonicamente prima della spedizione e che, pur mancante di una firma per esteso del "de cuius", ne conteneva le disposizioni di ultima volontą, con l'indicazione degli eredi e la previsione di un legato in favore di un amico, concludendosi, infine, con l'espressione:“grazie ed un abbraccio Marcello”).

Cass. civ. n. 10613/2016

In tema di testamento olografo, l'inesatta indicazione della data, dovuta ad errore materiale del testatore (per distrazione, ignoranza od altra causa), pur se essa, senza essere cosģ voluta dal "de cuius", sia impossibile (nella specie, il "12-112-1990" ), puņ essere rettificata dal giudice, ricorrendo ad altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, sģ da rispettare il requisito essenziale della autografia dell'atto.

Cass. civ. n. 23014/2015

Qualora la scheda testamentaria sia priva della data e il testatore vi affermi che č stata redatta nel giorno di un evento futuro ed incerto (nella specie, il proprio suicidio), il testamento olografo č annullabile per difetto di data.

Cass. civ. n. 4492/2014

Il testamento olografo non perde il requisito dell'autografia seppure il testatore vi alleghi planimetrie redatte da terzi (nella specie, da un geometra) per meglio descrivere gli immobili ereditari, gią compiutamente indicati nella scheda testamentaria.

Cass. civ. n. 24882/2013

La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validitą del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontą del testatore ed essendo ultroneo verificare se la "mano guidante" sia intervenuta (come nella specie) su tutta la scheda testamentaria o se la parte non interessata dal suo intervento rappresenti una compiuta manifestazione di volontą.

Cass. civ. n. 22420/2013

Le conseguenze della mancanza della sottoscrizione di un testamento olografo - requisito prescritto dall'art. 602 c.c., distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, per l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilitą al testatore, gią assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternitą e responsabilitą del medesimo nel disporre del suo patrimonio - non sono ovviabili da una firma apposta dal testatore sul plico contenente la scheda testamentaria, non rivelandosi essa sufficiente a collegare, logicamente e sostanzialmente, lo scritto della scheda con quello del plico stesso.

Cass. civ. n. 20703/2013

La validitą del testamento olografo esige, ai sensi dell'art. 602 c.c., l'autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento, essendo sufficiente ad escluderla ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall'entitą, anche se il terzo abbia scritto una sola parola durante la confezione del testamento (nella specie, la parola "lasciare", in sostituzione della parola cancellata "donare"), senza che assuma rilievo, peraltro, l'importanza sostanziale della parte eterografa ai fini della nullitą dell'intero testamento in forza del principio "utile per inutile non vitiatur".

Cass. civ. n. 8490/2012

Ai fini della configurabilitą di una scrittura privata come testamento olografo non č sufficiente il riscontro dei requisiti di forma individuati dall'art. 602 c.c., occorrendo, altresģ, l'accertamento dell'oggettiva riconoscibilitą nella scrittura della volontą attuale del suo autore di compiere non gią un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. Tale accertamento, che costituisce un "prius" logico rispetto alla stessa interpretazione della volontą testamentaria, č rimesso al giudice del merito e, se congruamente e logicamente motivato, č incensurabile in sede di legittimitą. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva ravvisato la sussistenza di un testamento olografo in un documento recante soltanto la dichiarazione ricognitiva dell'autore che tutti i beni a lui intestati fossero esclusivamente di proprietą della moglie, ritenendo plausibile l'intento del "de cuius" di disporre in tal modo delle sue sostanze per il tempo in cui avesse cessato di vivere).

Cass. civ. n. 1239/2012

In materia di testamento olografo, il rispetto del principio dell'autografia di cui all'art. 602 c.c. non impedisce che, nell'ambito dello stesso documento, siano enucleabili, da un lato, un testamento pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall'altro, scritti provenienti da una mano sicuramente diversa - apposti dopo la sottoscrizione da parte del testatore e, perciņ, collocati in una parte diversa del documento - i quali, di per sé, non possono invalidare per intero la scheda testamentaria redatta dal testatore. (Nella specie, si trattava di una scheda testamentaria composta di due parti distinte, l'una contenente l'istituzione di erede, siglata dal testatore con firma autografa, e l'altra contenente un codicillo nel quale era evidente che la mano del testatore era stata guidata da un terzo; la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullitą dell'intero testamento).

Cass. civ. n. 26406/2008

Il testamento olografo alterato da terzi puņ conservare il suo valore quando l'alterazione non sia tale da impedire l'individuazione della originaria, genuina volontą che il testatore ha inteso manifestare nella relativa scheda; ne consegue che l'annullamento per carenza dell'olografia opera in presenza di un intervento di terzi anche quando vi sia stata l'aggiunta di una sola parola, a condizione che l'azione del terzo si sia svolta durante la redazione del testamento stesso (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di annullamento del testamento sul rilievo che l'esistenza, all'interno del testo, di un inciso apocrifo peraltro di contenuto sostanzialmente irrilevante ai fini della destinazione dei beni non potesse far venire meno il requisito dell'olografia, per di pił in assenza di prova che l'autore dell'aggiunta fosse stato presente al momento della redazione del testamento).

Cass. civ. n. 25845/2008

A norma dell'art. 602 c.c., per la validitą del testamento olografo si richiede che esso sia scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, ma non occorre che la sottoscrizione avvenga contestualmente alla stesura dell'atto di ultima volontą, poiché nessuna norma ne impone la redazione in un unico contesto temporale ; ne consegue che il testatore, dopo aver redatto il documento, puņ completarlo successivamente con la propria sottoscrizione, cosģ come nessun effetto invalidante puņ ricondursi all'eventualitą che la sottoscrizione sia stata apposta dal testatore in epoca antecedente alla redazione delle disposizioni testamentarie, sempre che queste ultime precedano, nella scheda, la sottoscrizione medesima, perché in tal modo esse sono espressione della volontą testamentaria.

Cass. civ. n. 12124/2008

In tema di validitą del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisito essenziale di forma dell'atto anche nel caso in cui, in concreto, l'omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d'interessi risultante dalle disposizioni testamentarie. (Nella fattispecie, la Corte ha confermato la pronuncia di annullamento del testamento olografo che non conteneva nella data, accanto al mese e all'anno, l'indicazione del giorno).

Cass. civ. n. 13487/2005

In tema di nullitą del testamento olografo, la finalitą del requisito della sottoscrizione, previsto dall'art. 602 c.c. distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalitą di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilitą al testatore, gią assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternitą e responsabilitą del medesimo che, dopo avere redatto il testamento — anche in tempi diversi — abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento; d'altra parte, nel caso in cui sia accertata la non autenticitą della sottoscrizione apposta al testamento, non puņ trovare applicazione l'art. 590 c.c. che, nel consentirne la conferma o l'esecuzione da parte degli eredi, presuppone l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che, pur essendo affetta da nullitą, sia comunque frutto della volontą del de cuius.

Cass. civ. n. 16186/2003

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 602 c.c., la sottoscrizione del testamento olografo deve essere apposta alla fine delle disposizioni, č affetto da nullitą per mancanza della sottoscrizione, ai sensi dell'art. 606 c.c., il testamento olografo in cui l'apposizione della firma a margine della scheda testamentaria non sia stata determinata da necessitą per mancanza di spazio su cui apporla.

Cass. civ. n. 11733/2002

Ai fini dell'identificazione del requisito dell'autografia del testamento olografo č necessario distinguere tra la dichiarazione di ultima volontą e il documento cartaceo sul quale essa č vergata, di tal che detto requisito č rispettato quando la disposizione di ultima volontą sia stata interamente scritta di pugno dal testatore e da lui sottoscritta pur se il documento cartaceo che la reca contenga scritti di mano aliena in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria; mentre la nullitą per difetto di autografia del testamento č configurabile allorché l'intervento del terzo ne elimini il carattere di stretta personalitą, interferendo sulla volontą di disporre del testatore, come avviene quando nel corpo della disposizione di ultima volontą anche una sola parola sia di mano altrui e risulti scritta dal terzo durante la confezione del testamento, ancorché su incarico o col consenso del testatore. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la nullitą del testamento olografo in un caso nel quale nel documento cartaceo, contenente la disposizione di ultima volontą interamente scritta dal de cuius e, immediatamente sotto, la sottoscrizione dello stesso, comparivano anche, redatte da mano aliena, le sottoscrizioni di due infermiere che gli prestavano assistenza e altre scritte in stampatello riproducenti i nomi e gli indirizzi delle stesse).

Cass. civ. n. 11703/2001

Quando il testamento olografo risulti redatto in pił fogli separati, occorre, perché la manifestazione del testatore possa essere ritenuta valida, che tra i diversi fogli esista un collegamento materiale e che tra le varie disposizioni in essi contenute, sottoscritte alla fine dal testatore, esista un collegamento logico e sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso presentato avverso la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto configurarsi un tale tipo di collegamento fra una busta ed un cartoncino in essa contenuto).

Cass. civ. n. 15379/2000

Le conseguenze della mancanza della sottoscrizione di un testamento olografo, requisito richiesto dall'art. 602 c.c. distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute per l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilitą al testatore, gią assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternitą e responsabilitą del medesimo nel disporre del suo patrimonio, senza ripensamento alcuno dopo averlo redatto — anche in tempi diversi — non sono ovviabili da firme apposte dal testatore, unitamente alle parole «mio testamento», su una busta contenente la scheda testamentaria, fermata con punti metallici, perché tali elementi non sono sufficienti a collegare, logicamente e sostanzialmente, lo scritto della scheda con quello della busta, attestando invece dette firme soltanto l'esistenza all'interno di essa di un testamento, valido o invalido che sia.

Cass. civ. n. 8899/1994

Tra requisiti formali del testamento olografo (costituiti, a norma dell'art. 602 c.c., dalla sua totale autografia, dall'apposizione della data — per la quale non č richiesta una particolare posizione rispetto al testo dell'atto — e dalla sottoscrizione in calce, che puņ anche non essere fatta per esteso, alla condizione, espressamente prevista dalla legge, che essa valga a designare con certezza la persona del testatore) non č compreso quello della regolaritą e leggibilitą della scrittura, salva la necessitą che il testo autografo sia decifrabile, affinché possa essere accertata la volontą del testatore.

Cass. civ. n. 7636/1991

La validitą del testamento olografo, ai sensi dell'art. 602 c.c., esige l'autografia non solo della sottoscrizione, ma anche della data e del testo del documento, e, pertanto, deve essere esclusa quando tale data o testo risultino in tutto od in parte opera pure di altra persona (ancorché si tratti di mero aiuto o guida della mano, per sopperire alla carenza d'istruzione od allo stato di salute del testatore).

Cass. civ. n. 6682/1988

Per il combinato disposto degli arti. 602 e 606 c.c., l'omessa o l'incompleta indicazione della data comportano l'annullabilitą del testamento olografo, la quale puņ essere fatta valere nel termine di cinque anni dalla data in cui le disposizioni testamentarie hanno avuto esecuzione da chiunque vi ha interesse. Trattandosi di requisito di forma, cui la legge ricollega la validitą dell'atto, deve escludersi che Ia data del testamento possa ricavarsi aliunde da elementi estranei all'atto, né l'invaliditą del testamento puņ essere subordinata all'incidenza in concreto dell'omissione della data sui rapporti dipendenti dalle disposizioni testamentarie.

Cass. civ. n. 6641/1987

La data, nel testamento olografo, puņ essere apposta in ogni parte della scheda e puņ anche precedere le stesse disposizioni di ultima volontą. Pertanto, non essendo richiesta per la validitą del testamento olografo l'unicitą del contesto, ma essendo in facoltą del testatore redigerlo in pił tempi, in tal caso, la data apposta nella parte della scheda contenente le disposizioni stese per prime soddisfa il relativo requisito, ai fini della perfezione del testamento, anche riguardo alle disposizioni introdotte successivamente, siccome parte dell'unica scheda, cui nella sua interezza la data č riferibile.

Cass. civ. n. 2074/1985

Poiché nessuna norma stabilisce che il testamento olografo debba essere redatto e firmato in un unico contesto temporale, č configurabile la formazione progressiva di esso, con la conseguenza che č valido l'olografo per cui il testatore utilizza propri scritti precedentemente stilati di suo pugno aggiungendovi, in un secondo tempo, la data, la sottoscrizione ed eventuali espressioni che rivelino la volontą di imprimere a tali scritti il carattere di testamento.

Cass. civ. n. 1570/1978

Quando l'attore, erede in forza di un testamento olografo, agisca per far dichiarare che quello di data posteriore, che istituisce erede il convenuto, č stato alterato nella data da terzi, si č fuori della previsione del terzo comma dell'art. 602 c.c., il quale riguarda i casi in cui č consentita la prova della non corrispondenza della data apposta dal testatore a quella del giorno di redazione del documento, e la lamentata alterazione della data da parte di terzi puņ essere contestata ed accertata soltanto per mezzo della querela di falso.

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Consulenze legali
relative all'articolo 602 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

T. T. chiede
domenica 09/07/2023
“Io e il mio compagno siamo uniti civilmente e desidero fare un testamento olografo per garantire che i miei beni vadano a lui in caso di morte mia. Non ho figli, né genitori viventi, ma ho dei fratelli ai quali non desideriamo lasciare nulla.
Chiedo la vostra assistenza nella stesura del testamento olografo per garantire che le mia volontà sia rispettata e che i miei beni vadano al mio compagno senza alcuna ambiguità o controversia. Vorrei assicurarmi che in caso del mio decesso, egli erediti tutti i miei beni e proprietà, inclusi conti bancari, immobili, investimenti e qualsiasi altro aspetto del mio patrimonio.
Apprezzo il suo aiuto nel redigere il testamento olografo in conformità con le leggi vigenti e le normative relative alle unioni civili. Sono consapevole dell'importanza di avere un documento legale valido che rifletta su le mie intenzioni e tuteli i miei interessi e volontà

Grazie anticipatamente per la vostra attenzione e assistenza in questa importante questione legale.
Cordiali saluti,

Consulenza legale i 16/07/2023
L’art. 536 c.c. dispone espressamente che i soggetti in favore dei quali deve essere riservata una quota di eredità sono il coniuge, i figli e gli ascendenti.
Nessuna riserva viene disposta in favore di fratelli e sorelle, i quali invece rientrano nella categoria dei c.d. successibili ex lege, ovvero di coloro che per legge (successione legittima) sono chiamati all’eredità nel caso in cui il de cuius non abbia disposto per testamento (successione testamentaria).
Nel caso in esame, dunque, colui che vuole disporre per testamento, lasciando dopo di sé soltanto collaterali (fratelli e sorelle), si trova già in una posizione di massima libertà nel disporre per testamento, non dovendo soggiacere ad alcun limite di riserva.

A prescindere da ciò, non può non tenersi conto di quanto disposto dalla Legge 20 maggio 2016 n. 76, entrata in vigore il 4 giugno 2016 e contenente la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.
Tale provvedimento legislativo, originatosi dalla presentazione del disegno di legge noto come “ddl Cirinnà”, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico:
a) l’unione civile, specifica formazione sociale ex art. 2 Cost. riservata solo a persone dello stesso sesso e che si costituisce per effetto di una dichiarazione resa dinanzi all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, attestato dal certificato di costituzione dell’unione civile, il quale va registrato presso l’Archivio comunale dello Stato civile;
b) la convivenza di fatto, ovvero quella situazione di fatto che si viene ad instaurare, a prescindere da ogni formalizzazione, sia tra un uomo ed una donna che tra due persone dello stesso sesso legate da un vincolo affettivo stabile.

Ebbene, per effetto del suddetto provvedimento normativo, il legislatore ha scelto di equiparare giuridicamente l’unione civile al matrimonio per molti dei diritti e doveri che riguardano quest’ultimo istituto giuridico, richiamando a tal fine numerose norme del codice civile, dapprima applicabili solo al matrimonio.
In particolare, sotto il profilo successorio, che è quello che qui interessa, il comma 21 dell’articolo unico della Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze prevede che alle parti dell’unione civile si applichino gli artt. dal 463 al 466 c.c. (relativi all’indegnità); dal 536 al 564 c.c. (relativi ai legittimari, ai diritti a questi riservati ed alla reintegrazione della loro quota di riserva); dal 565 al 586 c.c. (in tema di successioni legittime); dal 737 al 751 c.c. (in materia di collazione) e dal 768 bis al 768 octies c.c. (in tema di patto di famiglia).
Per effetto di ciò si avrà che ogni volta che nelle norme sopra menzionate si parla di “coniuge”, il riferimento deve intendersi esteso anche alla “parte dell’unione civile”, con la conseguenza che, nel caso di successioni legittime, l’ordine dei successibili deve essere integrato tenendo conto della parte dell’unione civile, e che questa va ricompresa tra i legittimari va ricompresa, al fianco del coniuge.

Pertanto, già in assenza di testamento, la parte dell’unione civile avrebbe diritto ex lege ad una quota del patrimonio ereditario, la quale andrà determinata secondo quanto disposto dall’art. 582 del c.c., ovvero per due terzi al coniuge ed il restante terzo ai collaterali in parti eguali tra loro.
Sempre alla parte dell’unione civile spettano i diritti di uso e di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare ex art. 540 del c.c..

Qualora, invece, si intenda disporre per testamento in favore dell’altra parte dell’unione civile, in assenza di altri legittimari (figli e ascendenti) aventi diritto ad una quota di riserva, sarà ben possibile designare questa come erede universale.
La formula testamentaria da utilizzare sarà abbastanza semplice.
Si redige qui di seguito una bozza di testamento olografo, il quale, si ricorda, deve rispettare i seguenti requisiti, come fissati dall’art. 602 c.c.:
- olografia: il testamento olografo deve, a pena di nullità, essere scritto a mano dal testatore, su qualsiasi materiale idoneo a tenere traccia della volontà dello stesso testatore (non si ci può, dunque, avvalere di un computer ed una stampante)
- data: deve riportare l’indicazione esatta del giorno, mese ed anno in cui viene composto (la mancanza della data ne determina l’annullabilità ex art. 606 del c.c. comma 2);
- sottoscrizione: il testamento deve essere sottoscritto dall’autore dell’atto alla fine del documento. La mancanza di sottoscrizione ne determina la nullità, secondo quanto espressamente disposto dal comma 1 del predetto art. 606 c.c.
Non occorre che la firma sia leggibile, essendo soltanto richiesto che essa permetta di individuare con certezza la persona del testatore.


Testamento olografo
Io sottoscritto (nome e cognome), nato a …… in data ….., residente in…….via ….n….nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, così dispongo delle mie sostanze.
Revoco e annullo ogni mia precedente disposizione testamentaria.
Nomino erede universale di tutti i miei beni presenti e futuri, di qualunque specie e natura, il Sig. ……., nato a…..in data . . ., al quale mi sono unito civilmente in data ….
Questa è la mia volontà e voglio che ad essa sia data piena e completa attuazione.
Luogo,……. Data….
Firma del testatore …...

G. M. chiede
venerdģ 30/09/2022 - Lazio
“Elena

situazione successoria: due immobili di pari valore, due figli aventi diritto

deceduta mia mamma ha lasciato testamento olografo, nel quale le disposizioni iniziano con la frase" NOMINO EREDI I MIEI FIGLI IN PARTI UGUALI " di seguito indica di lasciare l' appartamento "A" a mio fratello, mentre a me figlia l 'appartamento "B".
Solo che l'appartamento "B" era precedentemente caduto in successione dopo la morte di mio padre, (papa e mamma erano comproprietari al 50% ) cosi una quota di questo immobile e già di proprietà anche di mio fratello oltre che mio e di mia madre, quindi dando esecuzione al testamento cosi scritto, una quota rimarrebbe di proprietà anche di mio fratello (1/6)
certa che la volontà di mia madre era quella di assegnare una casa in piena proprietà a figlio, e che questa scrittura sia stata fatta per un errore di valutazione non pensando alle quote di proprietà già in essere, e sono certamente in contrasto con la prima parte del testamento con la quale il testatore indica noi figli eredi in parti uguali, posso impugnare il testamento di mia mamma e farlo invalidare per errore ex art. 624 cc. ? inoltre il testamento, scritto di circa 5 righe su foglio A4 , presenta la sottoscrizione a margine a pie di pagina, e non "posta alla fine delle disposizioni" come disposto dal art. 602 cc., lasciando un notevole spazio bianco tra la fine delle disposizioni e la sottoscrizione, può essere anche questo motivo di annullamento? grazie .”
Consulenza legale i 06/10/2022
Il testamento a cui si fa riferimento nel quesito e del quale è stata trasmessa copia a questa Redazione per un suo esame diretto non presenta alcun difetto che possa in qualche modo inficiarne la validità.
La disposizione contenuta in apertura del testamento “Nomino eredi i miei figli in parti eguali….”, accompagnata dalla attribuzione di beni determinati, deve semplicemente intendersi come volontà della testatrice di voler istituire i propri figli come eredi universali del proprio patrimonio e di voler attribuire i propri beni e/o sostanze, non già come cose singole, ma come "totalità o quota del proprio patrimonio" ( Trib. Roma 26.11.2012).

Alla morte di una persona, che abbia disposto per testamento dei suoi beni, le situazioni che generalmente possono presentarsi sono le seguenti:
a) il testatore istituisce più eredi senza determinazione di quote: in questo caso si presume che abbia voluto attribuire parti uguali a tutti i chiamati (Cass. n. 1458/1967);
b) il testatore determina le quote degli eredi e nello stesso tempo attribuisce beni determinati: in questo caso, se con quei beni si esaurisce il patrimonio ereditario, la quota del singolo beneficiario, malgrado l’espressione usata dallo stesso testatore, andrà determinata in relazione al valore che avranno i singoli beni rispetto all'intero patrimonio ereditario.
Se, invece, nel patrimonio del de cuius dovessero essere presenti altri beni (anche mobili, denaro, presiosi, ecc.), i nominati eredi avranno diritto di concorrere sugli stessi in egual misura, secondo quanto espressamente disposto e voluto dal testatore.

Per quanto concerne i dubbi relativi al modo in cui è stata apposta la sottoscrizione, va fatto specifico riferimento al disposto di cui al secondo comma dell’art. 602 c.c., ove si precisa solamente che la sottoscrizione deve essere apposta “alla fine delle disposizioni”.
Al riguardo in dottrina è stato precisato che tale disposizione non deve necessariamente intendersi nel senso che la sottoscrizione deve essere collocata a pochi millimetri dall’ultima riga, mentre in giurisprudenza si è giunti perfino ad ammettere la validità di una scheda testamentaria la cui firma sia stata apposta alla pagina seguente a quella contenente le disposizioni o a margine della stessa, allorchè manchi spazio sufficiente per la sottoscrizione in calce o a seguito delle disposizioni (così Cass. n. 580/1960, Cass. n. 1524/1965, Cass. 16186/2003).

Pertanto, da quanto sopra osservato se ne deve dedurre che difficilmente l’autorità giudiziaria eventualmente adita potrebbe dichiarare l’invalidità di una scheda testamentaria come quella oggetto del caso in esame, in quanto, malgrado il notevole spazio lasciato tra disposizioni e sottoscrizione, la volontà espressa in quella scheda è pur sempre facilmente riconducibile alla testatrice.
Semmai, la presenza di tale spazio avrebbe potuto indurre taluno dei potenziali eredi ad approfittarne per alterare il contenuto delle disposizioni testamentarie, nel qual caso sarebbe stato possibile agire in giudizio per accertare l’alterazione della scheda testamentaria e far valere l’indegnità di colui che ha posto in essere tale azione, secondo quanto disposto dal n. 5 dell’art. 463 del c.c..

Tommaso chiede
giovedģ 01/04/2021 - Lazio
“Le sottopongo la richiesta di una consulenza sulla forma di un testamento olografo depositato in uno studio notarile di mio zio nel quale sono state nominate come eredi due nipoti invece di 8. Lo zio non aveva parenti prossimi se non i nipoti. Io sono uno dei 6 esclusi e vorrei capire in questa consulenza, se la forma è corretta o ci sono degli errori formali sufficienti per invalidarlo e intentare causa. Io ho notato solo che il testatore ha scritto due date diverse nel testo e non ha dichiarato eredi universali le due persone nominate. Le invierei il file su internet per una sua corretta valutazione del testo integrale e le rilevazioni specifiche che potrà fornirmi”
Consulenza legale i 08/04/2021
Il testamento olografo è la forma più semplice di testamento, potendo anche essere scritto in casa dal testatore, senza la presenza di testimoni o pubblici ufficiali, in relazione al quale il legislatore non richiede forme speciali per la dichiarazione di volontà in esso contenuta, a parte i requisiti formali che si trovano espressamente indicati all’art. 602 c.c., ossia: la scrittura integrale di mano del testatore, la sua sottoscrizione e la data (in tal senso Cass. 2567/1969).

Con particolare riferimento alla data, va detto che questa deve innanzitutto essere autografa, mentre per quanto concerne le modalità della sua indicazione, il citato art. 602 c.c. richiede l'indicazione di giorno, mese e anno, in lettere o in cifre o in parte in lettere e in parte in cifre, anche se da parte della dottrina si ammettono locuzioni che facciano diretto ed inequivoco riferimento a determinati avvenimenti o solennità, in applicazione del c.d. “principio di equipollenza”, come ad esempio il giorno di Natale o del compleanno di un dato anno.

Per quanto concerne la sua collocazione, non si richiede alcuna unitarietà di contesto dei suoi elementi, i quali possono essere scomposti e collocati in parti diverse della scheda (Cass. n. 8899/1994; Cass. n. 834/1965), anche prima delle disposizioni (Cass.n. 6641/1987), o dopo la sottoscrizione (Cass. n. 3063/1960; Cass. n. 2853/1956).
E’ ben possibile, dunque, apporre la data del testamento olografo in qualunque parte della scheda testamentaria, non prescrivendo la legge che essa debba precedere o seguire le disposizioni di ultima volontà (Cass. n. 18644/2014).
Ciò che conta è che la stessa non venga fatta risultare da elementi esterni alla scheda, pur se ad essa collegati, come ad esempio la busta all’interno della quale viene inserito il testamento (Cass. n. 3063/1960).

Comportano l’annullabilità del testamento l’omessa o incompleta indicazione della data, in forza del combinato disposto degli artt. 602 e 606 c.c., così come la data impossibile (ad esempio perché al di fuori della vita del testatore o perché non risultante dal calendario) o la data non vera (ipotesi, questa, che può venire in rilievo quando si controverta sulla capacità del testatore, sulla priorità fra più testamenti e su ogni altra circostanza connessa al tempo della redazione dell'atto).

Ebbene, il caso di specie in effetti presenta una stranezza, in quanto la data posta all’inizio della scheda testamentaria non coincide con quella indicata dal testatore poco prima della sua sottoscrizione (quest’ultima è anteriore a quella iniziale).
Tuttavia, prima di accingersi a pensare di far valere l’invalidità della scheda testamentaria in ragione di tale doppia data e della loro discordanza, occorre riflettere su ciò che potrebbe eccepire la controparte e su quale potrebbe essere il convincimento del giudice, riflessione che va condotta tenendo presente il generale canone del favor testamenti che connota il nostro ordinamento giuridico.

Costituisce, infatti, affermazione ormai del tutto costante quella secondo cui nell’interpretazione della volontà testamentaria vanno applicate le norme dettate per la c.d. interpretazione soggettiva dei contratti (artt. 1362-1365 c.c.) con gli adattamenti resi necessari dalla diversa natura della fattispecie negoziale.
Tali norme si fondano sul c.d. principio della voluntas spectanda, che nell’ambito degli atti mortis causa, ed in particolar modo del testamento, ha una ragione in più per essere affermato, ossia la non rinnovabilità del negozio.
Si è affermato così in giurisprudenza che “L’interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell’art. 1362 c.c., va individuata sulla base dell’esame globale della scheda testamentaria, con riferimento anche ad elementi estrinseci alla scheda stessa, come la cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del testatore medesimo. Pertanto il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell’atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante e antitetico, e si prestino ad esprimere in modo più adeguato e coerente la reale intenzione del de cuius.” (Cass. 7025/86).

Sulla scorta di quanto fin qui dedotto, dunque, si ritiene che sarebbe fin troppo facile per la controparte sostenere che quella doppia data possa trovare giustificazione o in un mero errore materiale del testatore (per aver indicato il giorno 4 anziché 14) oppure in una redazione successiva del testamento, cioè nel fatto che il testatore abbia iniziato a redigerlo in data 4/8/2020 per poi completarne la redazione e sottoscriverlo in data 14/8/2020.
Del resto, costituisce opinione pacifica in giurisprudenza quella secondo cui il testamento olografo può essere redatto validamente in più momenti successivi (c.d. formazione progressiva), anche mediante l'utilizzazione della medesima scheda, e che pertanto deve ritenersi valido l'olografo per cui il testatore utilizzi propri scritti precedentemente stilati di suo pugno aggiungendovi, in un secondo tempo, la data, la sottoscrizione ed eventuali espressioni che rivelino la volontà di imprimere a tali scritti il carattere di testamento (così Cass. Civ. Sez. II n. 2074/1985; Cass civ. Sez. II n. 25845/2008).

In entrambi i casi (errore materiale o formazione successiva del testamento) si ritiene sia quasi del tutto certo che il giudice non invaliderebbe quel testamento, in virtù del canone del favor testamenti a cui prima si è fatto riferimento.

Stesso discorso vale anche per la mancanza della classica e formale dicitura “nomino eredi universali”, essendo fin troppo evidente che trattasi di una mera dimenticanza del testatore e che in ogni caso, sempre secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza sia di legittimità che di merito, ai fini della designazione dell'erede, non rileva l'uso da parte del testatore di espressioni sacramentali, purché si possa desumere con certezza la sua volontà di attribuire beni e/o sostanze, non già come cose singole, ma come "totalità o quota del proprio patrimonio".
Si ritiene che sia stata proprio questa l’intenzione del de cuius, almeno secondo ciò che può desumersi dall’espressione “dispongo di tutte le mie sostanze…” seguita dall’espressione immediatamente successiva “A tal fine dichiaro di nominare così come effettivamente nomino…..”.

In conclusione, il consiglio che si vuole dare è quello di non intentare alcuna causa volta a far invalidare la volontà espressa dal testatore in quella scheda testamentaria, propendendosi per la piena validità formale e sostanziale del testamento sottoposto all’esame di questa Redazione.


Luigi M. chiede
mercoledģ 20/05/2020 - Lazio
“ESPOSIZIONE DEI FATTI
Mio padre è deceduto il 14 marzo 2020 all'età di circa 97 anni. L'11 maggio seguente è deceduta anche mia madre all'età di circa 96 anni, con lui convivente ma dal 2004 malata di Alzheimer. I figli (3 fratelli) non erano conviventi coi genitori ma entrambi erano assistiti da una badante ucraina in un appartamento di loro proprietà comune e in virtù di un contratto che mio padre, anche in qualità di ADS di mia madre, aveva stipulato con la stessa nell’ agosto 2006, prevedendo un'assunzione a tempo indeterminato e la "convivenza" di quella badante.
Solo in occasione del funerale di mia madre , cioè il 13 maggio scorso, un mio fratello mi ha reso edotto e mi ha fornito una copia di un documento scritto nel 2010 da mio padre in cui, scrivendo in stampatello (cosa di certo non abituale al punto che mi è venuto qualche dubbio sull'autenticità della scrittura), sotto l'intestazione "Atto Testamentario", mio padre così dispone :
1) "il giorno in cui i miei tre figli (nomi dei 3 figli) , unici eredi, procederanno alla vendita dell'appartamento di proprietà mia e di mia moglie (nome e cognome di mia madre, luogo e data di nascita) sito in (indirizzo dell'appartamento) dal ricavato di tale vendita dovranno essere versati alla signora (nome e cognome della badante) la somma di euro 15.000 (tra parentesi mio padre specifica : "euro quindicimila") quale doveroso compenso per il grande e generoso impegno che la stessa ha dimostrato nel prendersi cura di me ma soprattutto di mia moglie, in questi lunghi anni vissuti in casa nostra in qualità di badante.
2) dispongo inoltre che fino a quando la proprietà della predetta abitazione non passerà, a seguito di vendita, ad altri, la signora (solo nome della badante) continuerà ad abitarvi a titolo gratuito".
3) il presente atto è redatto in (luogo, ora e data della redazione) e non è firmato anche da mia moglie per le sue gravi e documentate infermità"
segue firma di mio padre (almeno credo!)
DOMANDE
Premesso che mio padre non ha invece disposto nulla riguardo alle somme di un suo C.C bancario nel quale sembra che al momento attuale siano presenti circa 16.000€,
domando:
1) Questo documento è definibile come "Testamento Olografo" che contiene solo "legati" (legato sui soldi da versare alla badante dopo la vendita della casa e legato per la “continuazione dell’abitazione dell’ abitazione ” da parte della badante) e, quindi, mancando un vero testamento, sia riguardo all’appartamento che al c.c. si deve procedere con la “successione legittima” oppure a causa del riferimento ai 3 figli come unici eredi, almeno riguardo all’appartamento, è un vero e proprio “testamento olografo” che contiene sia disposizioni testamentarie (indicazione dei figli quali eredi) che i due legati (riferiti alla badante)?
La domanda deriva dal fatto che io sarei intenzionato a rinunciare all'eredità però vorrei far subentrare mio figlio, ma mi sembra di capire che il subentro è possibile solo in caso di "successione legittima" (cioè in mancanza di testamento) e non anche nelle "successioni testamentarie"... perciò, se quel documento fosse configurabile come vero e proprio "testamento olografo" (almeno con riferimento all'appartamento) , una mia eventuale rinuncia all'eredità non potrebbe produrre il subentro di mio figlio e la mia quota ereditaria della casa (e, immagino, anche del c.c. bancario) andrebbe divisa tra gli altri due miei fratelli….cosa che vorrei evitare!
2) Quando mio padre scrisse questo documento (nel 2010) era ADS di mia madre che, essendo coniugata in regime di comunione dei beni, era perciò proprietaria del 50% del valore della casa e, quindi, anche il diritto trasmesso da mio padre alla badante non apparteneva per intero a mio padre (tant’è che mio padre – o meglio il suo suggeritore più o meno esperto di diritto – si è preoccupato di fargli scrivere che il suo documento veniva firmato solo da lui e non anche dalla moglie perché quella era “inferma”) .
Peraltro, alla morte del testatore (mio padre), il suo diritto di (co)abitazione dovrebbe essersi estinto venendo automaticamente assorbito per INTERO dal diritto di abitazione di mia madre e a scapito anche dei figli stessi …poi, essendo mia madre inferma, non poteva certo concedere alla badante (che comunque continuava a usufruire di una sua stanza in quanto convivente) quel diritto di abitazione e alla morte anche di mia madre anche quel suo diritto dovrebbe essersi estinto passando ai figli e solo ad essi.
Perciò la domanda è : poteva mio padre stabilire che la badante continuasse ad abitare nella casa non solo finché mia madre fosse stata viva (cosa peraltro assicurata dalla sua convivenza che si prorogava per effetto della continuazione dell’assistenza a mia madre) ma addirittura anche dopo la morte di mia madre e addirittura finché dai figli eredi non fosse stato venduto l’appartamento?
3) l’eventuale il diritto di quella badante di "continuare ad abitare" l'appartamento è scattato automaticamente e immediatamente dopo la morte di mio padre oppure diventa operativo solo dopo l' eventuale consegna da parte di mio fratello a un notaio di quel documento e, quindi, dopo la sua successiva pubblicazione ?
4) il ritardo con cui mio fratello - custode di quel documento di mio padre - me ne ha informato (cioè solo dopo la morte anche di mia madre) e il fatto che almeno fino al 13 maggio (data della sepoltura di mia madre) sicuramente non ha provveduto neppure alla consegna di quel documento a un notaio, può essere elemento sufficiente per una denuncia penale contro mio fratello oppure per un'azione civilistica per farne dichiarare l'"indegnità" a succedere?
5) posso ancora pretendere di entrare nell'appartamento che fu dei miei genitori (di cui peraltro quella badante anche dopo la morte di mio padre si rifiutò di darmene copia delle chiavi in suo possesso col pretesto che la porta della sua stanza non funzionava mentre l'altro mio fratello già da anni dispone di una chiave dell'appartamento) oppure per farlo ho bisogno dell'autorizzazione di quella badante che, peraltro, a suo tempo ottenne anche la Residenza in quell'appartamento?
6) supponendo che sia legittima la disposizione di mio padre affinché la badante continui ad abitare nella casa, nel caso accertassi che quella badante ha un "Permesso di Soggiorno" scaduto o il giorno in cui dovesse scaderle, potrei chiedere alla stessa Forza di Polizia il suo sgombero nonostante mio padre Le abbia concesso di "continuare ad abitarvi"?
p.s. naturalmente mi aspetto di dover ricevere un preventivo ben diverso dai circa 30€ previsti per un semplice quesito.”
Consulenza legale i 10/06/2020
Il primo passo da compiere per rispondere alle diverse domande poste è quello di cercare di ricostruire come si sono realizzati i trasferimenti patrimoniali al verificarsi degli eventi morte.
Alla morte del padre (avvenuta in data 14.03.2020), in assenza di testamento (o almeno di alcun testamento reso pubblico con atto notarile) si è aperta la successione legittima, e pertanto l’eredità del padre si è devoluta in ragione di un terzo alla moglie (alla quale compete anche il diritto di uso e di abitazione della casa coniugale ex art. 540 del c.c. comma secondo) e di due terzi indivisi ai figli (così art. 581 del c.c.).

In data immediatamente successiva (13.05.2020) decede anche la madre, la quale non lascia alcun testamento, ed in pari data uno dei fratelli rende edotto l’altro che il padre aveva lasciato un documento scritto, intestato “Atto testamentario”, di cui gli fornisce copia.
Ad oggi nessun testamento è stato pubblicato e, pertanto, i tre figli risultano chiamati per legge, in parti eguali, del patrimonio ereditario del padre e della madre, comprendente sia l’immobile destinato ad abitazione dei defunti sia delle somme depositate sul conto corrente.

Per quanto concerne la validità ed efficacia dello scritto lasciato dal padre, l’art. 602 c.c. dispone espressamente che il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore e che la sottoscrizione deve trovarsi posta alla fine delle disposizioni.
Nulla viene detto in ordine alla grafia e proprio per questo sono in effetti sorti diversi dubbi sulla ammissibilità di un testamento redatto con scrittura in stampatello, non potendosi questa considerare, almeno secondo parte della dottrina, come grafia abituale del testatore (a meno che quest’ultimo non fosse solito usarla).

Proprio su questo tema, tuttavia, è di recente intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n. 31457/2018, nella quale è stato chiarito che va considerato valido il testamento scritto in stampatello se la parte che ne contesta l’autenticità non dimostra per quali ragioni il documento debba ritenersi falso.
In particolare, occorrerebbe agire in giudizio per chiedere al giudice di accertare la provenienza della scrittura, fornendo le prove sulla non autenticità del testamento, le quali, tuttavia, non possono basarsi solo sul fatto che l’autore abbia usato lo stampatello (cfr. Cass. S.U. sent. n. 15161/2010 e n. 26242/2014).

Delineata la situazione attuale, che vede i figli eredi legittimi in parti eguali di entrambi i genitori e la badante del tutto esclusa dalla successione, si cercherà adesso di dare risposta alle singole domande, nell’ordine in cui sono state poste.

DOMANDA N. 1
Il documento che il padre ha redatto si ritiene abbia valore di testamento olografo, risultando scritto di pugno e sottoscritto dal testatore, sebbene in carattere stampatello.
Dal tenore delle parole usate dal testatore, se ne ricava che lo stesso abbia voluto individuare i figli come eredi del suo patrimonio (per l’espressione usata “unici eredi”) e legare alla badante:
  1. la somma di euro 15.000 che si ricaverà dalla vendita dell’appartamento. Trattasi di un legato sottoposto a condizione sospensiva potestativa, fattispecie espressamente ammessa e da ritenere valida in forza di quanto disposto dall’art. 633 del c.c. e per la quale il successivo art. 640 del c.c. riconosce al legatario il diritto di pretendere dall’onerato, in attesa del verificarsi della condizione, la prestazione di un’idonea garanzia di adempiere il legato (salvo che il testatore abbia diversamente disposto).

  1. il diritto di abitazione su quel medesimo appartamento.
Tale legato ha efficacia immediata, ma il relativo diritto potrà validamente costituirsi soltanto sulla quota di pertinenza del padre, ossia sulla metà indivisa dell’abitazione, in quanto l’altra metà era di proprietà dell’altro coniuge, deceduta peraltro in data successiva.

Nessun valore giuridico può avere l’espressione usata dal testatore “il presente atto è redatto……..e non è firmato anche da mia moglie per le sue gravi e documentate infermità", in quanto, come si ritiene possa essere ben noto, il testamento è un atto personalissimo, con il quale taluno può disporre solo ed esclusivamente delle proprie sostanze.
Dunque, il marito non poteva disporre dei beni della moglie, neppure se ne era amministratore di sostegno, rimanendo quale unica possibilità di testare, per la moglie affetta da Alzheimer, quella di rivolgersi ad un notaio e chiedergli di ricevere il suo testamento in forma pubblica.

Inoltre, se quel testamento fosse stato sottoscritto anche dalla moglie, lo stesso sarebbe stato nullo per contrasto con quanto disposto dall’art. 589 del c.c., norma che pone il divieto di testamento congiuntivo o reciproco.
Continuando ancora nel dare risposta alla prima domanda, deve osservarsi che anche se dovesse ritenersi che quel documento contenga soltanto disposizioni a titolo particolare in favore della badante, in mancanza di istituzione di erede sarebbero i figli ad acquisire per legge la posizione di chiamati all’eredità (ovvero, si realizzerebbe un concorso tra successione legittima e successione testamentaria).
Va anche precisato che, sia nel caso di successione legittima che nel caso di successione testamentaria, opera l’istituto giuridico della rappresentazione (artt. 467 e ss. c.c.), in quanto ne sussistono sia il presupposto soggettivo che quello oggettivo, ossia la rinunzia da parte dell’erede istituito per legge o testamento (presupposto oggettivo) ed il fatto che a rinunziare (e, dunque, ad essere rappresentato) sia il figlio del de cuius (presupposto soggettivo).

DOMANDA N. 2
A questa domanda è stata già data in parte risposta.
Come detto prima, infatti, il padre, primo a morire, avrebbe potuto disporre solo del diritto di abitazione in favore della badante relativamente al 50% dell’immobile, non potendo la sua volontà avere efficacia anche per la quota di proprietà della moglie.
Peraltro, come si è accennato all’inizio, tale diritto sarebbe dovuto in ogni caso coesistere con il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite ex art. 540 del c.c., mentre, per quanto concerne la sua durata, esso varrà per tutta la vita di chi ne è titolare (la badante), trovando applicazione l’art. 1026 del c.c., norma dettata in materia di diritto di abitazione e che richiama le disposizioni relative all’usufrutto.

DOMANDA N. 3
Il diritto di abitazione in favore della badante potrà intendersi costituito soltanto nel momento in cui si procederà alla pubblicazione del testamento olografo lasciato dal padre.
Infatti, la pubblicazione, atto di natura accertativa, ha la finalità di rendere pubbliche di fronte ai terzi le disposizioni testamentarie, consentendo la trascrizione nei registri immobiliari dei legati immobiliari (come quello relativo al diritto di abitazione) e la successiva voluta in catasto, oltre che costituire titolo necessario per l’esecuzione coattiva delle disposizioni testamentarie.

DOMANDA N. 4
Occorre preliminarmente chiarire che, se il soggetto possessore di un testamento omette di compire le formalità necessarie per renderlo noto ai diretti interessati, sarà considerato inadempiente e tenuto a risarcire i danni patiti dagli interessati e derivanti dal ritardo.
Nel caso di specie unico soggetto che può reclamare dei danni è la badante, risultando privata del diritto di abitazione che il testatore ha voluto attribuirle.
Quindi, sarà soltanto questa a poter agire in giudizio per far valere il suo diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti (la relativa obbligazione risarcitoria ha natura extracontrattuale).
Inoltre, l’obbligo di presentazione del testamento risponde ad un interesse pubblico ed è per tale ragione che il n. 5 dell’art. 463 del c.c. dispone l’esclusione dalla successione come indegno di colui il quale abbia celato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata.

L’indegnità è una sanzione di natura civilistica, con carattere relativo e personale, nel senso che riguarda solo l’indegno e non anche coloro che ad esso possono succedere per rappresentazione.
Anche l’art. 490 del c.p. punisce l’occultamento di un testamento olografo.
Tuttavia, si ritiene che sia estremamente azzardato imbattersi in una azione civile e/o penale per l’occultamento di quel testamento, in quanto il fratello potrebbe facilmente eccepire di aver ritrovato il testamento in ritardo e non si dispone di alcuna prova che possa dimostrare il contrario.
A ciò si aggiunga che, adesso, anche chi pone il quesito è a conoscenza dell’esistenza del testamento e, come tale, avrebbe il diritto ed il dovere di richiedere al Tribunale la fissazione di un termine per la presentazione del testamento ad un notaio.
Dal punto di vista pratico, infine, l’indegnità del fratello non condurrebbe ad alcun risultato positivo se l’indegno ha figli, in quanto sarebbero questi a succedere per rappresentazione al nonno.

DOMANDA N. 5
Allo stato attuale e fin quando non verrà pubblicato il testamento, la badante non ha alcun diritto di abitare l’immobile, non essendosi ancora costituito il diritto di abitazione in suo favore.
Pertanto, unici soggetti legittimati ad accedervi sono i tre figli, a prescindere dal fatto che la badante vi abbia fissato la propria residenza.
La stessa sta detenendo abusivamente l’immobile e, se non si procederà alla pubblicazione del testamento, potrà ottenersi contro di essa un provvedimento giudiziale di rilascio forzato per occupazione sine titulo.

DOMANDA N. 6
La scadenza del permesso di soggiorno costituisce un problema di natura pubblicistica, che rende lo straniero irregolare e legittima il questore a disporne l’espulsione in qualunque parte del territorio dello Stato si trovi, ex art. 13 TU Immigrazione.
Non è, dunque, il privato proprietario dell’immobile occupato dall’irregolare a poter chiedere l’intervento delle forze di polizia per l’espulsione, ma soltanto il questore.
Tale situazione di irregolarità, invece, potrà essere dedotta dal proprietario dell’immobile nel giudizio volto ad ottenere il rilascio forzato per occupazione abusiva dello stesso.


Annalisa E. chiede
domenica 12/01/2020 - Veneto
“Sono in possesso di un testamento olografo datato ma non firmato. É stato redatto ad agosto 2018 e il testatore è ancora in vita e capace di intendere e di volere. Si può apporre la firma mancante? Se fattibile, la penna deve essere la stessa o va bene qualsiasi penna? Grazie”
Consulenza legale i 16/01/2020
Dispone l’art. 602 c.c. che il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore e che la sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni.

Nella redazione del testamento il testatore deve impiegare la propria calligrafia in modo da garantirne la provenienza; per tale ragione, infatti, sebbene non venga espressamente richiesto dalla legge, si ritiene che non sia consentito al testatore usare una scrittura diversa da quella usuale, in quanto ciò potrebbe non consentire di accertare l’autografia del documento.

Non si richiede, invece, la regolarità e la leggibilità della scrittura, salvo la necessità che il testo autografo sia decifrabile, affinché possa essere accertata la volontà del testatore (cfr. Cass. 8899/1994).

Dispone il successivo art. 606 del c.c. che il testamento olografo è nullo non solo se manca la sottoscrizione del testatore, ma anche nel caso di eterografia, la quale ultima ricorre, almeno secondo la giurisprudenza prevalente, sia qualora l’atto venga scritto da persona diversa dal testatore, sia qualora un terzo conduca la sua mano o sorregga la penna, contribuendo alla formazione delle lettere (così Cass. 12458/2004; Cass. 5907/2004).
Anche l’eterografia parziale della scheda testamentaria rende nullo l’intero testamento, non potendosi dare rilievo alla minore importanza sostanziale che potrebbe avere la parte non autografa.

Nessuna norma, invece, sancisce che il testamento olografo debba essere redatto e firmato in un unico contesto, dovendosi per tale ragione ritenere configurabile una sua formazione progressiva e potendo, dunque, il testatore utilizzare propri scritti autografi, aggiungendovi in seguito data, sottoscrizione ed eventuali espressioni che rivelino la sua volontà di imprimere a quegli scritti il carattere di testamento.
In tal senso si è espressa nel corso degli anni la giurisprudenza sia di merito che di legittimità, ed a tal proposito possono qui citarsi le sentenze della Corte di Cassazione n. 1290/1974, n. 2074/1985 e n. 6641/1987, nonché, nella giurisprudenza di merito, la sentenza del Tribunale di Milano del 20.05.2010.

Ancora più di recente la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 25845/2008, ha statuito la non necessità che la sottoscrizione sia contestuale alla stesura dell’atto di ultima volontà, ritenendo ben possibile e perfettamente lecito che il testatore, dopo aver redatto il documento, lo completi successivamente con la propria sottoscrizione.
Nella medesima sentenza si è perfino ritenuto possibile che il testatore sottoscriva il documento contenente il suo testamento in data antecedente alla redazione delle disposizioni testamentarie, purché queste ultime precedano nel corpo della scheda la sottoscrizione stessa.

Pertanto, se il testatore, come viene detto nel quesito, è ancora in vita e capace di intendere e di volere, può in qualsiasi momento apporre la propria sottoscrizione autografa su quello che finora poteva soltanto qualificarsi come un suo scritto, anche utilizzando una penna diversa da quella usata in precedenza.
Ciò che conta è che la sottoscrizione venga posta in calce alle disposizioni e che la mano del testatore non venga in alcun modo guidata da altra mano, il che farebbe perdere al testamento il carattere della autografia, con conseguente nullità dell’intera scheda testamentaria.

Un ultimo suggerimento si ritiene di dover dare: sebbene, come detto sopra, il testamento possa essere redatto nel corso di più giorni, è bene che la data coincida con il giorno della sottoscrizione, in quanto con essa si suggella la volontà testamentaria, rendendola attuale e definitiva.
Quindi, si consiglia di invitare il testatore ad apporre sulla scheda testamentaria oltre alla propria sottoscrizione, anche la data in cui ciò avviene.

PIERCARLO C. chiede
domenica 05/01/2020 - Piemonte
“Vi sarei grato se poteste dirmi se un testamento olografo è valido malgrado siano presenti correzioni e cancellazioni, ma indichi firma, data e luogo di redazione. Prego dirmi come devo fare per inviarvi tale testamento

Tizia, in assenza di discendenti ed ascendenti ma in presenza di collaterali, redige un testamento olografo in cui nomina il proprio coniuge Caio erede universale del suo patrimonio. Se Caio premuore a Tizia, alla morte di Tizia, la sua eredità si devolve al fratello di Caio, unico suo parente in vita o ai suoi eredi, o ai collaterali di Tizia?
Grazie in anticipo.
5/1/2020”
Consulenza legale i 22/01/2020
Il caso in esame richiede di affrontare il tema dei requisiti formali che un testamento olografo deve possedere, nonché di stabilire come deve intendersi regolata la successione nel caso in cui il coniuge del testatore, nominato suo erede universale, premuoia allo stesso testatore.

Per quanto concerne i requisiti formali del testamento olografo, ed in particolare i limiti di validità dello stesso in presenza di correzioni e cancellature, norma di riferimento al riguardo è l’art. 602 del c.c., il quale richiede espressamente che il testamento olografo debba essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore e che la sottoscrizione venga posta alla fine delle disposizioni.

E’ stato più volte precisato in giurisprudenza che nella redazione del testamento il testatore deve impiegare la propria calligrafia e cercare il più possibile di non usare una scrittura diversa da quella usuale, e ciò al fine di garantirne la provenienza e di consentire, in un qualunque successivo momento, di poter accertare l’autografia del documento.

Non viene, invece, richiesta la regolarità e leggibilità della scrittura, purché il testo autografo sia decifrabile e possa essere accertata la volontà che il testatore ha voluto manifestare con quella scheda testamentaria (in tal senso Cass. N. 8899/1994).

Secondo una giurisprudenza più restrittiva (così Tribunale di Perugia 10.02.1998), il testamento, invece, sarebbe da considerare nullo se contiene ripassi, cancellature o correzioni dovuti al fatto che il testatore, per qualunque ragione (quale può essere, ad esempio, una malattia alle articolazioni) si sia fatto guidare la mano da un terzo, e ciò anche se tali alterazioni non facciano venir meno la riferibilità di quel documento al de cuius.

Ebbene, analizzando la scheda testamentaria fatta pervenire a questa Redazione, può dirsi che le cancellature e correzioni che la stessa presenta non possono in alcun modo invalidare quel testamento, essendo presenti tutti i requisiti richiesti dal predetto art. 602 c.c., tra cui, peraltro, l’autografia e la sottoscrizione, la cui sola mancanza comporterebbe ex art. 606 c.c. la nullità del testamento per difetto di forma.
Le cancellature che si rinvengono nella stessa potrebbero al più far pensare che il testatore abbia cominciato a scrivere il testamento in momenti diversi, partendo dalla data del 2 febbraio per completarlo definitivamente in data 2 aprile 2013, ma ciò non può in alcun modo inficiare la sua validità, non avendo il legislatore previsto alcuna norma in forza della quale imporre la redazione del testamento in un unico contesto temporale ed essendo perfettamente ammissibile che il testamento venga redatto nel corso di più giorni (così Cass. N. 2074/1985).
In tal caso la data si intenderà riferita al giorno della sottoscrizione, in quanto con essa si suggella la volontà testamentaria, rendendola attuale e definitiva.

Si tenga conto che, secondo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 606 c.c., l’omessa o incompleta indicazione della data così come l’apposizione di una eventuale data impossibile (ad esempio perché fuori della vita del testatore o perché non risultante nel calendario) può soltanto determinare l’annullabilità del testamento, da far valere su istanza di chiunque vi abbia interesse ed entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Affermata la validità di quel testamento, in forza del quale Tizia ha nominato il proprio coniuge Caio erede universale di tutto il suo patrimonio, vediamo adesso come dovrà devolversi la sua eredità nel caso in cui Caio premuoia a Tizia, considerando che Tizia non ha discendenti né ascendenti, ma soltanto collaterali.

Considerato che Tizia non ha disposto alcuna sostituzione ex art. 688 e ss. c.c., ossia non ha indicato nel testamento altra persona per il caso in cui Caio non possa (perché premuore) o non vuole (perché vi rinunzia) accettare l’eredità, non potranno neppure trovare applicazione le norme sulla rappresentazione, che consentirebbero al fratello di Caio o ai suoi eredi di subentrargli nella successione di Tizia.

Le norme sulla rappresentazione, infatti, contenute agli artt. 467 e ss. c.c. dispongono che possono assumere la posizione di rappresentati (ex art. 468 del c.c.) soltanto i figli (nella linea retta) ed i fratelli e le sorelle (nella linea collaterale) del de cuius; nessun diritto di rappresentazione, invece, è previsto per il coniuge del de cuius.

Da ciò ne consegue che alla morte di Tizia, non potendo aprirsi la successione testamentaria per premorienza della persona dalla stessa indicata quale erede universale, troveranno applicazione le norme sulla successione legittima, contenute agli artt. 565 e ss. c.c.
In particolare, nel caso di specie, in assenza di coniuge, discendenti e ascendenti del de cuius, l’eredità di Tizia si devolverà per intero ai collaterali, ossia ai fratelli ed alle sorelle della medesima.

Non va trascurato, ovviamente, che anche il fratello di Caio avrà diritto a conseguire una parte del suo patrimonio, in quanto se Caio non ha manifestato alcuna volontà testamentaria, anche per lui troveranno applicazione le norme sulla successione legittima, ed in particolare l’art. 582 del c.c., il quale dispone che nel caso di concorso del coniuge con fratelli e sorelle, al coniuge Tizia sono devoluti i due terzi dell’eredità, mentre il restante terzo andrà al fratello di Caio.



PIERCARLO C. chiede
giovedģ 13/06/2019 - Piemonte
“Vi sarei grato se poteste dirmi se un testamento olografo è valido malgrado siano presenti correzioni e cancellazioni, ma indichi firma, data e luogo di redazione
Tizia, in assenza di discendenti ed ascendenti ma in presenza di collaterali, redige un testamento olografo in cui nomina il proprio coniuge Caio erede universale del suo patrimonio. Se Caio premuore a Tizia, alla morte di Tizia, la sua eredità si devolve al fratello di Caio, unico suo parente in vita o ai suoi eredi, o ai collaterali di Tizia?
Grazie in anticipo.
14/6/2019”
Consulenza legale i 02/07/2019
Ai sensi dell’art. 602 del c.c., il testamento olografo è quello scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. Dunque ciò che contraddistingue questo tipo di atto è, appunto, l’autografia, che deve riguardare sia il testo delle disposizioni testamentarie, sia la data e - naturalmente - la firma.
Ciò premesso, in merito alla eventuale presenza di cancellazioni e/o correzioni, la giurisprudenza in materia ha precisato, ad esempio, che la validità di un testamento olografo non viene meno per il solo fatto che si accerti che esso contenga correzioni ad opera di mano altrui, laddove “resti integra" la volontà del testatore (così Cass. Civ., Sez. II, 9905/2009).
Ed ancora, secondo Tribunale Perugia, 10/02/1998, deve essere dichiarata “la nullità di una scheda testamentaria contenente ripassi, correzioni e cancellature dovuti al fatto che la testatrice, gravemente malata alle articolazioni, si sia fatta guidare la mano da qualcuno, anche se queste alterazioni non eliminino la riferibilità al "de cuius" del documento”.
Da ciò si ricava che, viceversa, non si pone un problema di validità della scheda testamentaria nel caso in cui le correzioni e le cancellature risultino apportate dallo stesso testatore.
Quanto al secondo dei quesiti posti, occorre prendere in esame l’istituto della rappresentazione, previsto dagli artt. 467 ss. c.c.
In particolare, la rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.
La rappresentazione opera anche nella successione testamentaria, se il testatore non ha, però, provveduto per il caso in cui l’erede istituito non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato.
Per l’art. 468 del c.c., la rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi (che qui mancano), e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
Dunque la rappresentazione opera, sì, tanto in linea retta quanto collaterale, ma solo in favore dei discendenti della persona che non vuole o non può (perché ad esempio premorta) accettare l’eredità o il legato.
Pertanto, nel caso in esame, nell’ipotesi in cui Caio, nominato erede universale nel testamento della moglie Tizia, premuoia a quest’ultima, alla morte di Tizia,l’eredità già spettante a Caio non potrà devolversi al fratello di quest’ultimo: semmai, se ne ha, ai suoi discendenti.
Non spetterà invece ai collaterali di Tizia proprio in virtù del testamento che ha istituito erede universale Caio, non rientrando i collaterali tra i soggetti cui la legge riserva una quota di eredità (i cosiddetti legittimari, art. 536 del c.c., ossia il coniuge, i figli, gli ascendenti).

Sergio V. chiede
lunedģ 15/11/2010
“Che c'è di vero nella voce giuntami circa una recente disposizione (norma/sentenza o ddl) tendente a inficiare gli olografi stesi negli ultimi 3 mesi di vita? Grazie!”
Consulenza legale i 16/11/2010

Non riscontriamo disposizioni di tal genere nella normativa attualmente vigente, né in disegni di legge.
Se il riferimento agli ultimi tre mesi di vita implica un giudizio sulla capacità di intendere e di volere del testatore (plausibilmente malato), resta valida la norma dell'art. 591 del c.c. che prevede l'impugnabilità del testamento nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

La perdita di efficacia di un testamento e il termine indicato di tre mesi sembrano elementi rilevanti solo della fattispecie descritta nell'art. 609 del c.c. La norma tratta dei c.d. testamenti speciali, ammessi in forma diversa da quelli ordinari al sussistere delle cause previste ex lege:
- il testatore si trova in un luogo in cui domina una malattia reputata contagiosa;
- pubblica calamità;
- infortunio.
L'art. art. 610 del c.c. stabilisce che il testamento redatto ai sensi dell'articolo precedente perde efficacia trascorsi tre mesi dalla cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie: se nell'intervallo il testatore muore, il testamento deve essere depositato, appena possibile, nell'archivio notarile del luogo in cui è stato ricevuto.


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