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Articolo 580 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/02/2024]

Istigazione o aiuto al suicidio

Dispositivo dell'art. 580 Codice Penale

Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione(1), è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima [583](2).

Le pene sono aumentate [64] se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere [85], si applicano le disposizioni relative all'omicidio [575-577](3)(4).

Note

(1) L'agevolazione può avvenire anche per omissione, se in capo all'agente vi è un obbligo giuridico di impedire l'evento.
(2) La dottrina è divisa a proposito della morte e delle lesioni gravi o gravissime del suicida, che da alcuni autori sono considerate evento del reato, mentre altri le ritengono condizioni obiettive di punibilità (v. 44).
(3) Si tratta di circostanze oggettive in quanto attinenti alle condizioni della persona offesa, quindi si comunicano a tutti i compartecipi ex art. 118.
(4) La Corte Costituzionale, con sentenza 25 settembre - 22 novembre 2019, n. 242, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) - ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione -, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente".

Ratio Legis

Il legislatore ha inteso punire le condotte di aiuto o istigazione al suicidio, data l'indisponibilità del bene vita.

Spiegazione dell'art. 580 Codice Penale

La norma tutela il bene della vita anche contro la volontà del titolare, in una visione dunque collettiva della vita stessa.

Viene punita la determinazione in altri di un proposito suicida prima inesistente ed il rafforzamento di un proposito suicida preesistente, ma solamente nel caso in cui il suicidio avvenga, o, con una pena più lieve, quando venga in essere una lesione personale grave o gravissima.

La pena è inoltre aumentata qualora la persona istigata sia minore degli anni diciotto oppure in uno stato di infermità psichica (ma non totalmente priva della capacità di intendere e volere). Infatti, qualora essa sia minore degli anni quattordici o totalmente priva della capacità di intendere e di volere, si applicano le norme relative all'omicidio volontario (art. 575).

Il soggetto istigatore deve ad ogni modo aver agito con la volontà, seppur minima, di rafforzare o determinare il proposito suicida, non potendosi punire una condotta involontaria o non sorretta da effettiva consapevolezza dell'altrui proposito. Non essendo infatti la morte o le lesioni una condizione obiettiva di punibilità, il soggetto agente deve essersene rappresentato almeno la probabilità di realizzazione, seguita dall'accettazione dell'evento.

///SPIEGAZIONE ESTESA

L’istigazione o aiuto al suicidio consiste nella volontaria determinazione di altri al suicidio o nel volontario rafforzamento dell’altrui proposito di suicidio o, infine, nella volontaria agevolazione nell’esecuzione del suicidio altrui, consumato o almeno tentato con lesione personale grave o gravissima.

Gli elementi costitutivi del delitto sono: la pluralità dei soggetti e delle condotte, l’oggetto materiale, l’evento, l’accordo delle volontà.

La pluralità dei soggetti è indispensabile per questa fattispecie legale, che potrà essere realizzata, infatti, soltanto mediante la condotta di più persone.
Nonostante ciò, il legislatore specifica la punibilità unicamente per la condotta dell’istigatore, non costituendo fatto-reato la condotta dell’istigato, anche qualora l’evento mortale non si verificasse.
Sarà necessario, tuttavia, affinché la figura criminosa possa sussistere, che l’istigato ponga in essere una condotta. Quest’ultimo, inoltre, dovrà essere capace d’intendere e di volere poiché, alternativamente, l’ipotesi criminosa sarebbe quella dell’omicidio doloso.

La condotta punibile si concreta:
  • con atti diretti a formare l’altrui proponimento, facendo sorgere in altri un proposito suicida precedentemente assente (determinazione);
  • nell’attività diretta a rafforzare un proposito suicida già presente (istigazione);
  • negli atti di ausilio prestato al suicida, ad es. fornendo il mezzo per attuare il suicidio, creando situazioni favorevoli, dando istruzioni idonee all’esecuzione ecc. (aiuto).

Non dovrà esserci alcuna cooperazione diretta nell’esecuzione, alternativamente la condotta ricadrebbe nell’alveo del delitto di omicidio del consenziente ex art. 579.
La condotta dell’istigato, invece, consiste negli atti attraverso il quale il soggetto consuma il suicidio, ovvero tenta il suicidio dalla quale derivi una lesione grave o gravissima della propria persona.

L’oggetto materiale è la persona del determinato, istigato, aiutato al suicidio sulla quale la condotta provocano la morte o la lesione grave o gravissima.

L’evento ha carattere plurimo poiché si scinde in più eventi necessari e susseguenti di diversa natura, sia psichica che fisica.
Questo delitto non sussisterebbe se l'istigato non attuasse, a seguito delle operazioni di determinazione, rafforzamento ed agevolazione (evento psichico), la condotta suicida quantomeno nella forma tentata (evento di natura fisica).
Nel caso in cui l’evento di natura fisica non si realizzasse, va da sé che mancherebbe un elemento costitutivo, indispensabile per l’esistenza del reato.
Invero, la mera condotta di istigazione, non accolta pragmaticamente dall’istigato, determinato, aiutato, non è punita nel nostro ordinamento.

Il momento consumativo si ha col verificarsi dell’ultimo evento, e cioè con la morte del suicida ovvero con la sua lesione personale grave o gravissima.
Anteriormente a tale evento, non si avranno figure criminose punibili, neppure alla stregua del tentativo (art. 56).

Inoltre, il dispositivo normativo specifica che costituirà reato il fatto dell’istigazione al suicidio, nel caso in cui la morte non avvenga, solo qualora il soggetto riporti delle lesioni gravi o gravissime, escludendo, implicitamente, la punibilità qualora le lesioni riportate siano lievi o lievissime (art. 582).

L’elemento psicologico del reato consiste nell’accordo di volontà tra i due soggetti, che per il soggetto punibile si concreta nella volontà di determinare o istigare o agevolare il suicidio altrui, ovvero sia nella volontà precipua di tenere la condotta criminosa per conseguire quel determinato effetto.
I motivi saranno valutati alla stregua delle circostanze comuni.

Le circostanze speciali previste per il delitto di cui all’art. 580 c.p. sono:
  • l’aggravante per il fatto commesso contro una persona minore degli anni diciotto;
  • l’aggravante per il fatto commesso contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti.
Se la persona istigata, eccitata o aiutata è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d’intendere e di volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio ex art. 575 e seguenti.

La pena prevista è della reclusione da cinque a dodici anni. Se invece il suicidio non avviene, la reclusione è da uno a cinque anni, sempre che, come si è detto ut sopra, dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima (art. 583).
Tali pene saranno aumentate se ricorrono circostanze aggravanti speciali.
Qualora la persona istigata fosse minore degli anni quattordici o priva della capacità d’intendere e di volere, la pena è quella disposta per l’ipotesi di omicidio doloso comune (art. 580 ult. cpv.)

//FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 580 Codice Penale

Cass. pen. n. 48360/2018

L'istigazione al suicidio costituisce reato commesso con violenza morale contro la persona, giacché l'istigazione rappresenta una forma subdola di coartazione della volontà, idonea a sopraffare – o comunque a condizionare – l'istinto di conservazione della persona (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che, in caso di reato di istigazione al suicidio, la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero deve essere notificata alla persona offesa, e la decisione del giudice non può intervenire prima della scadenza del temine entro cui la persona offesa può proporre impugnazione).

Cass. pen. n. 57503/2017

Non è configurabile il tentativo del delitto di istigazione al suicidio nel caso di invio di messaggi telefonici ad un minore nell'ambito del gioco noto come “Blue Whale Challenge”, pur se contenenti l'invito a compiere atti potenzialmente pregiudizievoli.

Cass. pen. n. 22782/2010

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 580 c.p., sotto il profilo del rafforzamento dell'altrui proposito suicida, occorre sia la dimostrazione dell'obiettivo contributo all'azione altrui di suicidio, sia la prefigurazione dell'evento come dipendente dalla propria condotta. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità dell'imputato, in ordine al reato di cui all'art. 580 c.p., "presumendo una speculare intelligenza del rapporto reciproco dell'autore del reato e del suicida in termini di azione-reazione così assorbendo la prova del dolo in quella della causalità).

Cass. pen. n. 3924/2007

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 580 c.p., sotto il profilo del rafforzamento dell'altrui proposito suicida, pur essendo richiesto, quanto all'elemento psicologico, il solo dolo generico, è però necessario che sussista, nell'agente, la consapevolezza della obiettiva serietà del suddetto proposito. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata esclusa, dal giudice di merito, la sussistenza del reato a carico del fidanzato di una ragazza il quale, a fronte del manifestato — e poi attuato — proposito della stessa di suicidarsi mediante precipitazione da un balcone, per reazione ad una scenata di gelosia, l'aveva verbalmente incoraggiata a porre in essere il detto proposito, nel presumibile convincimento che, come già avvenuto in passato, esso non avrebbe avuto seguito).

Cass. pen. n. 3147/1998

Il discrimine tra il reato di omicidio del consenziente e quello di istigazione o aiuto al suicidio va individuato nel modo in cui viene ad atteggiarsi la condotta e la volontà della vittima in rapporto alla condotta dell'agente: si avrà omicidio del consenziente nel caso in cui colui che provoca la morte si sostituisca in pratica all'aspirante suicida, pur se con il consenso di questi, assumendone in proprio l'iniziativa, oltre che sul piano della causazione materiale, anche su quello della generica determinazione volitiva; mentre si avrà istigazione o agevolazione al suicidio tutte le volte in cui la vittima abbia conservato il dominio della propria azione, nonostante la presenza di una condotta estranea di determinazione o di aiuto alla realizzazione del suo proposito, e lo abbia realizzato, anche materialmente, di mano propria.

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