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Articolo 44 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Condizione obiettiva di punibilità

Dispositivo dell'art. 44 Codice Penale

Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione(1), il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto(2).

Note

(1) Il codice penale non dà una definizione di condizioni obiettive di punibilità. Si tratta, secondo la dottrina maggioritaria di eventi estranei alla condotta illecita, a questa concomitanti o successivi, ma che non sono necessariamente voluti dall'agente. Da queste condizioni, ove la legge ne faccia riferimento, viene fatta dipendere la punibilità di un reato. Ne sono un esempio il pubblico scandalo nel delitto di incesto (art.564) e l'annullamento del matrimonio nell'induzione al matrimonio mediante inganno (art.588). Un tempo s considerava tale anche la sentenza dichiarativa di fallimento in relazione al reato di bancarotta (art. 216, l. fall.)., ora però considerata vero e proprio elemento costitutivo del reato.
Non è pacifica in dottrina la natura di queste. Alcuni le ritengono elemento costitutivo del reato, nella sua parte fattuale. Altri invece, propendono per considerarle esterne al reato, la loro rilevanza si coglierebbe dunque solo sotto l'aspetto della punibilità ovvero dell'applicazione della pena). Si suole poi distinguere tra condizioni intrinseche che comportano un ulteriore aggravamento, come nel caso del pubblico scandalo (art. 564), e condizioni estrinseche, che non riguardano l'offensività del fatto, come nel caso di annullamento del matrimonio (art. 588) di punibilità sono imputate.
(2) Qui viene specificato che tali condizioni operano anche se non l'evento non è voluto dal soggetto, in quanto tali condizioni a titolo di responsabilità oggettiva (v.42). Per cui ad esempio,in caso di incesto (v. 564), il soggetto sarà punibile indipendentemente dal fatto che volesse o meno determinare il pubblico scandalo. Non a caso la norma si riferisce a condizioni obiettive di punibilità. Tuttavia, la giurisprudenza e la dottrina recenti ritengono che, sulla scorta della valorizzazione nel nostro ordinamento del principio di colpevolezza (sent. C. Cost. 24 marzo 1988, n. 364 (v. 42)), si debba rivedere, in termini meno assoluti, il rapporto tra condizioni obiettive di punibilità e colpevolezza ovvero mentre le condizioni estrinseche possono essere imputate a titolo di responsabilità oggettiva, quelle intrinseche, non si sottrarrebbero dal principio di colpevolezza, per cui per la loro applicabilità si richiede almeno la colpa.

Ratio Legis

La norma si riferisce a quelle ipotesi in cui l'interesse dello Stato ad esercitare la funzione punitiva non sussiste se non in presenza di dati avvenimenti, al fine, da un lato, di ridurre l'ambito dei fatti punibili e le conseguenze che ne derivano sul piano processuale e penitenziario e, dall'altro, di non dare eccessiva rilevanza a condotte per lo più destinate ad avere effetto nella sfera personale del soggetto o comunque non dirette a turbare la tranquillità sociale.

Spiegazione dell'art. 44 Codice Penale

La disposizione in oggetto sancisce la punibilità del soggetto anche per il verificarsi di una condizione e di un evento, nonostante l'evento, da cui dipende la condizione, non sia da lui voluto. Ciò si verifica solamente nei casi in cui sia la legge a richiedere il verificarsi della condizione ai fine della rimproverabilità del soggetto.

La condizione obiettiva di punibilità viene tradizionalmente qualificata come un elemento estrinseco della condotta colpevole del reo, in quanto avvenimento esterno, aggiuntivo e successivo al fatto, distinto sia dalla condotta delittuosa che dall'evento tipico conseguente alla condotta stessa.
Si tratta essenzialmente di un evento futuro ed incerto, cui il legislatore ricollega l'applicazione della pena.

Vengono innanzitutto in rilievo le condizioni obiettive di punibilità estrinseche, dove la condizione è elemento estraneo all'offesa, in cui il legislatore si limita a circoscrivere la punibilità di un fatto comunque già meritevole di pena. L'esempio più classico è rappresentato dall'annullamento del matrimonio nel reato di induzione al matrimonio mediante inganno (art. 558). Appare qui chiaro come l'annullamento del matrimonio non dipenda strettamente dall'agire del colpevole, ma, se si verifica tale condizione, egli sarà comunque punibile, mentre, se l'annullamento non avviene, egli rimarrà impunito nonostante la condotta ritenuta offensiva da parte del legislatore.

Condizioni di punibilità intrinseche sono invece quelle partecipi all'offensività del reato, che accentrano in sé il disvalore del fatto e la conseguente rimproverabilità.
Esse spesso possono apparentemente coincidere con gli elementi costitutivi del reato e quindi partecipare all'offesa al bene giuridico tutelato. Qui un esempio può essere fornito dal pubblico scandalo nel delitto di incesto (art. 564), in cui la condizione del pubblico scandalo, seppure non voluta dal soggetto agente, partecipa attivamente all'offesa del bene giuridico.

In merito a tale ultima categoria sono sorti parecchi dubbi, derivanti dalla somiglianza con gli elementi costitutivi del fatto, i quali necessitano però di volontà da parte del colpevole, realizzandosi altrimenti un vulnus al principio di responsabilità personale della pena.

Per poter distinguere la condizione obiettiva di punibilità da un elemento costitutivo è necessario valutare attentamente se l'elemento o la condizione incida significativamente sulla capacità lesiva di un bene giuridico. Se ciò avviene saremo in presenza di un elemento costitutivo e sarà perciò indispensabile la volontà del soggetto in ordine al verificarsi di tale condizione.


Massime relative all'art. 44 Codice Penale

Cass. pen. n. 53184/2017

In tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare, la dichiarazione di fallimento, ponendosi come evento estraneo all'offesa tipica e alla sfera di volizione dell'agente, costituisce condizione obiettiva di punibilità, che circoscrive l'area di illiceità penale alle sole ipotesi nelle quali alle condotte del debitore, di per sé offensive degli interessi dei creditori in quanto espongono a pericolo la garanzia di soddisfacimento delle loro ragioni, segue la dichiarazione di fallimento. (Rigetta, App. Milano, 19/10/2016)

Cass. pen. n. 13910/2017

In tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare, la dichiarazione di fallimento, ponendosi come evento estraneo all'offesa tipica e alla sfera di volizione dell'agente, costituisce una condizione obiettiva di punibilità, che circoscrive l'area di illiceità penale alle sole ipotesi nelle quali, alle condotte del debitore, di per sé offensive degli interessi dei creditori, segua la dichiarazione di fallimento. (In motivazione, la Corte ha richiamato la sentenza n. 1085 del 1988 Corte cost. quanto al sottrarsi delle condizioni obiettive di punibilità alla regola della rimproverabilità ex art. 27, comma primo, Cost.). (Rigetta, App. Lecce, 01/02/2016)

Cass. pen. n. 14777/2004

Il meccanismo di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro previsto dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, prevede all'art. 24 l'adempimento della prescrizione amministrativa da parte del contravventore. La condotta di inottemperanza all'obbligo di regolarizzazione indicato dall'organo di vigilanza, purché ascrivibile al soggetto agente quanto meno a titolo colposo, integra una condizione di punibilità “intrinseca” cioè incidente sull'interesse tutelato dalla fattispecie, in quanto il legislatore ha condizionato la punibilità del reato all'ulteriore comportamento del contravventore che non regolarizzi le condizioni di igiene e sicurezza del lavoro, rimuovendo l'offesa arrecata all'interesse protetto.

Cass. pen. n. 2334/1989

La sentenza dichiarativa di fallimento non costituisce una condizione obiettiva di punibilità dei reati di bancarotta, ma integra un elemento costitutivo di essi. Conseguentemente i fatti compiuti dall'imprenditore (atti di disposizione o altri atti enumerati dall'art. 216 legge fall. come ipotesi di bancarotta) diventano penalmente rilevanti solo con la pronunzia della sentenza dichiarativa di fallimento. Cosicché, per la coincidenza del momento consumativo del reato con il luogo della dichiarazione di fallimento, ivi si radica la competenza territoriale. Nella bancarotta post-fallimentare viceversa, in cui la già pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento opera come presupposto del reato, la consumazione si attua nel tempo e luogo della commissione dei fatti delittuosi e ivi si radica ai fini della competenza territoriale.

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