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Articolo 85 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Capacità d'intendere e di volere

Dispositivo dell'art. 85 Codice Penale

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile(1).

È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere(2).

Note

(1) L'imputabilità è il presupposto minimo di maturità del soggetto cui può essere mosso un rimprovero per il fatto commesso, solamente in quanto sia in possesso di quel tanto di maturità mentale, cioè di capacità d'intendere e di volere, da poter discernere il lecito dall'illecito. Dalla circostanza che tale rimprovero può essere mosso solo ad un persona che è in grado di autodeterminarsi, discende che l'imputabilità è a sua volta anche presupposto necessario, nonché elemento essenziale della rimproverabilità.
(2) L'espressione "capacità di intendere e di volere" indica che l'imputabilità comprende entrambe le attitudini, ovvero sia quella di intendere sia quella di volere, di conseguenza un soggetto può dirsi non imputabile quando, essendo presente l'una, manchi l'altra e viceversa. Si deve però chiarire che il concetto di capacità d'intendere e volere è altro rispetto alla cd. suitas cioè dalla coscienza e volontà dell'azione od omissione (v. 42). Difatti, mentre l'imputabilità attiene ad un modo di essere della persona riferendosi alla sua maturità psichica e alla sua sanità mentale; la suitas concerne il rapporto tra volere del soggetto- un determinato atto, così da poter verificare se è possibile attribuire o meno un determinato comportamento alla volontà dell'agente. Non a caso il soggetto imputabile può agire senza coscienza e volontà, basti pensare ai casi di forza maggiore (v. 45) o di costringimento fisico (v. 46).
Secondo una parte della dottrina, l'imputabilità sarebbe però da considerare come un presupposto della colpevolezza intesa in senso normativo, cioè come atteggiamento antidoveroso della volontà. La responsabilità di un soggetto postula la capacità di comprendere il significato del proprio comportamento ed il potere di controllare i propri impulsi ad agire. Seguendo tale impostazione si pone il problema, quindi, di valutare se sia o meno configurabile il reato. Sul punto sono state elaborate conclusioni diverse. Alcuni autori ritengono che l'assenza di imputabilità esclude l'esistenza del reato, sicché il fatto posto in essere dal non imputabile costituisce un mero torto oggettivo. Secondo altri, invece, l'inimputabilità, pur escludendo la colpevolezza, non esclude il reato e costituisce semplicemente una causa personale di esenzione da pena.

Ratio Legis

Quale sia il fondamento dell'imputabilità, ovvero della capacità d'intendere e di volere come elemento determinante ai fini della punibilità, è oggetto di contrasto dottrinale. Un'opinione più risalente sposava la cd teoria del libero arbitrio, in quanto riteneva che l'inflizione della pena dovesse conseguire ad una libera scelta del reo, che in piena coscienza e libertà aveva commesso un reato. Altri autori, invece, hanno posto l'accento sull'effetto inibitorio della pena, piuttosto che sul libero arbitrio, e seguendo tale impostazione si è giunti a concludere che l'applicazione della pena non ha ragione di esistere per i soggetti non imputabili, proprio in quanto essi non sono capaci di subire la coazione psicologica, sono cioè insensibili all'effetto inibitorio della pena. La teoria predominante rimane però quella della responsabilità umana, intesa come la capacità di rendersi conto del valore sociale degli atti che si compiono.

Spiegazione dell'art. 85 Codice Penale

La formula utilizzata dal legislatore riassume l'insieme delle condizioni psicofisiche di normalità che consentono di attribuire la responsabilità di un reato al suo autore, rendendolo meritevole di pena.

Innanzitutto, dunque, la capacità di intendere va intesa come attitudine del soggetto a percepire il significato del proprio comportamento, a comprendere il valore delle sue azioni all'interno del contesto sociale di riferimento.

In secondo luogo, la capacità di volere, viene interpretata come il potere di controllo sui propri impulsi e stimoli.

La capacità di intendere e di volere viene presunta dalla legge con il compimento del diciottesimo anno di età.

Essa viene valutata sia in relazione al fatto concreto oggetto di giudizio (dato che può benissimo darsi che un soggetto sia considerato incapace rispetto ad un fatto di reato e capace invece rispetto ad un altro), sia nel momento in cui il fatto è commesso, ovvero quando viene posta in essere la condotta (essendo invece irrilevante il momento in cui si realizza l'evento tipico del reato).

Per quanto riguarda la distinzione con il disposto di cui all'art. 42 relativo alla coscienza e volontà dell'azione, quest'ultima attiene al rapporto specifico che si crea tra la volontà del soggetto ed un determinato atto, ovvero l'intenzionalità propria dell'autore nei confronti della compromissione di un bene giuridico, mentre l'imputabilità è uno status, una condizione personale dell'autore del reato.

Recentemente è prevalsa la tesi che sostiene che l'imputabilità rappresenti il primo presupposto del rimprovero di colpevolezza e che, in assenza di imputabilità, non sia configurabile alcun reato, per difetto dell'elemento soggettivo.

Tuttavia, il nostro codice assegna comunque importanza al fatto del non imputabile, qualificandolo come reato (ad es. art. 111).

///SPIEGAZIONE ESTESA

La capacità di intendere e volere, così come menzionata dall’art. 85, riconosce autonoma rilevanza, distintamente, alla capacità di intendere e alla capacità di volere.
Mentre la prima, infatti, si assesta sul livello della comprensione del significato dell’azione posta in essere, la seconda riguarda invece la possibilità concreta di autodeterminarsi nel senso realmente voluto.
In tal senso si è di recente espressa la giurisprudenze di legittimità, la quale ha affermato sul punto che: “Quanto alla specifica questione dei rapporti tra "intendere" e "volere", la "capacità di volere assente" può assumere rilevanza autonoma e decisiva, valorizzabile agli effetti del giudizio ex artt. 85 e 88 c.p., anche in presenza di accertata capacità di intendere (e di comprendere il disvalore sociale della azione delittuosa), ove sussistano peraltro le due essenziali e concorrenti condizioni che seguono:
a) che gli impulsi all'azione, che l'agente percepisce e riconosce come riprovevole (in quanto dotato di capacità di intendere), siano di tale ampiezza e consistenza da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze;
b) che ricorra un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato da quello specifico disturbo mentale, che deve appunto essere ritenuto idoneo ad alterare non l'intendere, ma il solo volere dell'autore della condotta illecita (cass. pen. sez. 6, 43285/09 r.v. 245253; cass. pen. sez. 5, 8282/2006 Rv. 233228).”.
Per poter essere considerati imputabili, la dottrina ritiene imprescindibile la presenza, contestuale, di entrambe le suddette capacità.
Per quanto attiene poi ai rapporti tra imputabilità e colpevolezza, è bene considerare che la dottrina si è storicamente divisa tra chi considera l’imputabilità come un presupposto della colpevolezza e chi, viceversa, le attribuisce rilevanza solo ai fini dell'applicazione della pena.
Per i primi, presupposto indefettibile e prioritario per l’accertamento del fatto di reato è la constatazione della capacità di intendere e di volere in capo all’indagato; viceversa, i secondi sostengono che i due accertamenti siano separati, e che la presenza dell’imputabilità non influisca in alcun modo sulla configurazione del reato.
La giurisprudenza non ha un orientamento unitario, e si divide anch'essa tra coloro che considerano prioritaria l’indagine sugli elementi costitutivi del reato e coloro che, al contrario, reputano prodromica la valutazione dell’imputabilità, requisito necessario per il successivo accertamento del fatto di reato.
L’imputabilità non è rilevante solamente con riguardo al momento della commissione del reato, dovendo sussistere anche nelle successive fasi dell’accertamento del fatto e dell’esecuzione della pena (altrimenti si avranno, rispettivamente, la sospensione del procedimento e dell’esecuzione della pena).
Per il giudice è possibile, allorquando sospetti la presenza di una alterazione della capacità di intendere e volere dell’imputato, disporre una perizia psichiatrica.
La giurisprudenza, tuttavia, pone dei limiti piuttosto stringenti all’ammissibilità di tale metodo di indagine, il quale potrà essere effettivamente utilizzato solamente in presenza di elementi indiziari seri.
Da un lato, infatti, l’art. 220 del c.p.p. dispone che: “La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini”; in secondo luogo, l’art. 70 del c.p.p. prevede che: “Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale, l'imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone, anche di ufficio, perizia.”.
La decisione se ricorrere alla perizia psichiatrica è altamente discrezionale e compete esclusivamente al giudice di merito il quale, allorquando si determini in tal senso, dovrà poi rigorosamente motivare le sue conclusioni nella sentenza. Tale accortezza sarà tanto più necessaria nel caso in cui i pareri espressi dai periti tecnici siano divergenti e incompatibili, fondandosi su tesi scientifiche che conducono a risultati eterogenei e contrastanti.
La malattia mentale che dovesse venire diagnosticata in un certo procedimento, non assume comunque carattere rilevante nei successivi procedimenti a carico del medesimo imputato, e questo perché essa potrebbe essere successivamente mutata, diminuendo, fino anche a scomparire, grazie al passaggio del tempo o alle cure effettuate da parte del reo.
Un interessante caso giurisprudenziale concerne la circostanza per cui l’autore del fatto venga colpito, durante la commissione del fatto, da un “malore improvviso”. Certa parte della giurisprudenza, infatti, tendeva a qualificare tale malore come un’ipotesi di caso fortuito.
Diversamente, la giurisprudenza dominante ritiene che il malore improvviso rientri tra le infermità che influiscono sull’imputabilità, poiché alterano la capacità di intendere e di volere.
Di conseguenza, sarà onere dell’imputato quello di allegare gli elementi specifici sulla base dei quali si fonda l’ipotesi di essere stato colto da malore, mentre all'accusa spetterà viceversa il compito di provare i requisiti che testimoniano la capacità di intendere e di volere in capo all’imputato.
Diversamente opinando, la giurisprudenza di legittimità è giunta a qualificare il colpo di sonnopatologico” come una vera e propria ipotesi di caso fortuito; il colpo di sonno “fisiologico”, viceversa, non scusa, ed è anzi imputabile all’agente a titolo di colpa, poiché ampiamente prevedibile ed evitabile adottando alcune ordinarie accortezze.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 85 Codice Penale

Cass. pen. n. 1372/2021

Nel giudizio di appello, è ammissibile la richiesta di rinnovazione del dibattimento per disporre perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e volere dell'imputato anche nel caso in cui la decisione di primo grado sul punto non abbia formato oggetto di specifico e tempestivo motivo di gravame, in quanto l'accertamento dell'idoneità intellettiva e volitiva dell'imputato non necessita di richiesta di parte, potendo essere compiuto anche d'ufficio dal giudice di merito allorquando ci siano elementi per dubitare dell'imputabilità.

Cass. pen. n. 14795/2020

In tema di elemento soggettivo del reato, l'accertamento del dolo va tenuto distinto da quello dell'imputabilità e deve avvenire con gli stessi criteri valevoli per il soggetto pienamente capace anche nei confronti del soggetto non imputabile.

Cass. pen. n. 13778/2019

L'accertamento dell'infermità di mente dell'imputato va compiuto in relazione al fatto concreto addebitatogli ed al tempo in cui è stato commesso, onde la perizia psichiatrica espletata in altro procedimento, relativo a diverso fatto, non è mai vincolante nel giudizio successivo, nel quale la valutazione della capacità di intendere e di volere dell'imputato è correttamente compiuta alla stregua di un accertamento peritale del tutto indipendente da quello eseguito in precedenza.

Cass. pen. n. 11897/2019

L'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato costituisce questione di fatto la cui valutazione compete al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se esaurientemente motivata, anche con il solo richiamo alle valutazioni delle perizie, se immune da vizi logici e conforme ai criteri scientifici di tipo clinico e valutativo.

Cass. pen. n. 6818/2015

La parafilia, in cui rientra la pedofilia, se non accompagnata da un disturbo psichiatrico maggiore, rappresenta una semplice devianza sessuale, senza influenza alcuna sulle capacità intellettive e volitive della persona.

Cass. pen. n. 17701/2013

In tema di imputabilità, il sordomutismo non è uno stato necessariamente psicopatologico, ma richiede soltanto che tanto la capacità, quanto l'incapacità nel sordomuto formino oggetto di uno specifico accertamento che deve essere compiuto caso per caso, per cui è sufficiente che tale verifica sia stata compiuta e che il giudice abbia congruamente motivato sul punto. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato la decisione del giudice di merito, che aveva omesso di disporre una perizia, ritenendo sufficiente la consulenza tecnica del pubblico ministero, le cui risultanze si ponevano in contrasto con l'elaborato prodotto dalla difesa).

Cass. pen. n. 13237/2008

L'accertamento peritale relativo allo stato di mente dell'imputato compiuto in un determinato procedimento non ha di per sé solo rilevanza cogente in altro procedimento a carico del medesimo imputato sia pure per fatti commessi nel medesimo periodo temporale.

Cass. pen. n. 31753/2003

Perchè un minore di età sia riconosciuto — ai sensi del combinato disposto degli artt. 85, 88, 89 e 90 c.p. — incapace di intendere e di volere al momento della commissione del reato, è necessario l'accertamento di un'infermità di natura ed intensità tali da compromettere, in tutto od in parte, i processi conoscitivi, valutativi e volitivi del soggetto, eliminando od attenuando grandemente la capacità di percepire il disvalore sociale del fatto e di autodeterminarsi autonomamente. Pertanto, specifiche condizioni socio-ambientali e familiari nelle quali il minore sia eventualmente vissuto, particolarmente dolorose e laceranti, se pure possono aver avuto influenza negativa sul soggetto, inficiando le potenzialità di valutazione critica della propria condotta e agevolando il processo psicologico di “autolegittimazione” del crimine, non hanno, per ciò solo, compromesso la capacità del minore di rendersi conto del significato delle proprie azioni e di volizione delle stesse e quindi non rappresentano una forma di patologia mentale legittimante un giudizio di non imputabilità.

Cass. pen. n. 24614/2003

In tema di imputabilità, le anomalie che influiscono sulla capacità di intendere e di volere sono le malattie mentali in senso stretto, cioè le insufficienze celebrali originarie e quelle derivanti da conseguenze stabilizzate di danni cerebrali di varia natura, nonché le psicosi acute o croniche, contraddistinte, queste ultime, da un complesso di fenomeni psichici che differiscono da quelli tipici di uno stato di normalità per qualità e non per quantità. Ne consegue che esula dalla nozione di infermità mentale il gruppo delle cosiddette abnormità psichiche, come le nevrosi e le psicopatie, che non sono indicative di uno stato morboso e si sostanziano in anomalie del carattere non rilevanti ai fini dell'applicabilità degli artt. 88 e 89 c.p., in quanto hanno natura transeunte, si riferiscono alla sfera psico-intellettiva e volitiva e costituiscono il naturale portato di stati emotivi e passionali.

Cass. pen. n. 22834/2003

In tema di imputabilità, le anomalie caratteriali e le disarmonie della personalità, le quali non sono conseguenti ad uno stato patologico ma si collegano ad uno sviluppo mentale non molto progredito, non eliminano, né diminuiscono la capacità di rappresentazione e di autodeterminazione e quindi non hanno alcuna incidenza sulla imputabilità.

Cass. pen. n. 16260/2003

L'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, esprimono concetti diversi ed operano anche su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla seconda (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale i giudici di merito avevano escluso la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di calunnia, facendo riferimento a elementi che riguardavano l'imputabilità ed il vizio totale e parziale di mente).

Cass. pen. n. 1775/2003

Per escludere lo stato di imputabilità non è sufficiente la condizione generica di tossicodipendenza, ma accorre che l'intossicazione da sostanze stupefacenti sia cronica ed abbia prodotto un'alterazione psichica permanente, ossia una psicopatologia stabilizzata non strettamente correlata all'assunzione di sostanze psicotrope.

Cass. pen. n. 5275/2000

Il giudice può addivenire al proscioglimento dell'imputato per incapacità di intendere e di volere solo dopo aver accertato la configurabilità, in termini materiali e di colpevolezza, del reato attribuito all'imputato stesso. (Nella specie la Corte ha annullato la sentenza di merito la quale, pur ricordando che numerosi procedimenti originati dalle innumerevoli accuse calunniose dell'imputato erano stati archiviati, aveva mancato di riferire e di esaminare quali fatti storici l'imputato avesse rappresentato nelle denunce e in che senso essi fossero contrari al vero).

Cass. pen. n. 8038/1997

Non esiste incompatibilità logico-giuridica tra due sentenze, emesse nei confronti dello stesso imputato per fatti diversi commessi in tempi diversi, delle quali una lo ritenga incapace e l'altra, viceversa, capace di intendere e di volere (ovvero di capacità grandemente scemata), e ciò in quanto l'infermità mentale può non costituire uno stato permanente dell'individuo e l'accertamento delle condizioni mentali, ai fini dell'imputabilità, deve essere effettuato in relazione al momento in cui viene commesso il reato. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione di secondo grado che aveva ritenuto la capacità di intendere e di volere dell'imputato sulla base della perizia effettuata nel giudizio di primo grado, rigettando la richiesta di rinnovazione dell'accertamento peritale basata sulle opposte conclusioni cui erano pervenute altre sentenze precedenti e successive).

Cass. pen. n. 5885/1997

In tema di imputabilità, il complesso normativo costituito dagli artt. 85, 88, 89 e 90 del codice penale richiede, ai fini della esclusione o della attenuazione di essa, una infermità (termine inteso in una accezione più lata di quello «malattia») di natura ed intensità tali da compromettere i processi conoscitivi, valutativi e volitivi della persona, eliminando o scemando la capacità di percepire il disvalore sociale del fatto e di autodeterminarsi autonomamente. Le cosiddette «abnormalità psichiche», quali le nevrosi o le psicopatie, non indicative di uno stato morboso a differenza delle psicosi acute o croniche, e che si concretano in anomalie del carattere o della sfera affettiva, non sono annoverabili tra le infermità mentali anzidette e non sono rilevanti ai fini dell'applicazione degli artt. 88 e 89 del codice penale. Quanto alle cosiddette «reazioni a corto circuito», anche se normalmente riferibili a stati emotivi e passionali non integranti una condizione patologica, possono tuttavia costituire, in determinate situazioni, manifestazioni di una vera e propria malattia che compromette la capacità di intendere e di volere, incidendo soprattutto sull'attitudine della persona a determinarsi in modo autonomo, con possibilità di optare per la condotta adatta al motivo più ragionevole e, quindi, di resistere agli stimoli degli avvenimenti esterni: tali situazioni devono essere peraltro individuate sulla base degli schemi logici, normativi e scientifici che valgono a distinguere lo stato emotivo e passionale dalla infermità mentale nel senso sopra specificato, e valutate di volta in volta, con riferimento sia al complessivo stato mentale dell'agente, sia al suo comportamento specifico a fronte dello stimolo rispetto al quale ha reagito.

Cass. pen. n. 3164/1997

Le condizioni di mente dell'imputato ai fini della imputabilità debbono essere accertate in relazione al tempo in cui è stato commesso il reato da giudicare, perché può ben darsi il caso che il vizio di mente, riscontrato in relazione ad un determinato reato, venga successivamente escluso in relazione ad altro reato.

Cass. pen. n. 5689/1996

In tema di giudizio abbreviato, la definibilità del processo «allo stato degli atti», che costituisce la condizione per l'accesso al rito semplificato ai sensi del comma 1 dell'art. 440 c.p.p., è data dalla non suscettibilità di modificazione del quadro probatorio nel corso del giudizio, intesa nel senso che gli elementi già acquisiti devono coprire per intero la res iudicanda, compresi gli aspetti relativi alle circostanze attenuanti ed, in genere, ai dati occorrenti per la commisurazione della pena, nonché all'imputabilità dell'agente; non è dunque consentito, a tal fine, distinguere tra atti di acquisizione probatoria «in senso stretto» (concernenti la responsabilità) ed atti di acquisizione probatoria «in senso lato» (concernenti l'imputabilità) per ammettere l'esperibilità del giudizio abbreviato nei casi in cui debba essere verificata la capacità di intendere e di volere dell'imputato, la quale, ai sensi dell'art. 187 comma 1, c.p.p., forma indiscutibilmente oggetto di prova ed il cui accertamento mediante perizia psichiatrica si pone pertanto come impeditivo del procedimento speciale. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza di secondo grado che aveva applicato la diminuente «premiale» ritenendo che il giudizio si sarebbe potuto definire nell'udienza preliminare, nonostante risultasse la necessità di ulteriori accertamenti, effettivamente ed utilmente svolti nel dibattimento di primo grado, circa la capacità di intendere e di volere dell'imputato).

Cass. pen. n. 12774/1995

L'imputato che chiede il giudizio abbreviato sa che sarà giudicato alla stregua del compendio probatorio assemblato dal P.M. nel corso delle indagini preliminari, e quindi rinuncia all'acquisizione di ulteriori elementi di prova, concernenti la sussistenza del fatto e la responsabilità che ne deriva. Ma non rinuncia, né potrebbe rinunciare, all'accertamento della imputabilità, che è inderogabilmente affidato al giudice, il quale, ove sorga il problema della capacità di intendere e di volere del giudicabile - così come di quello della sua cosciente partecipazione al processo, cui fa riferimento l'art. 70 c.p.p. - può disporre i necessari accertamenti. Ed è evidente che nell'un caso, come nell'altro, l'atto da compiere lasci integro il compendio probatorio, che quindi consentirà il giudizio di colpevolezza alla stregua degli atti raccolti nelle indagini preliminari e, conseguentemente, l'adozione del rito abbreviato.

Cass. pen. n. 5924/1995

Anche nel giudizio abbreviato in fase di appello, l'accertamento dell'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere del soggetto, costituisce una verifica doverosa per il giudice, riguardando un presupposto necessario in mancanza del quale nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, e non è, quindi, riconducibile al concetto di acquisizione di nuove prove, per cui esisterebbe la preclusione rappresentata dalla particolarità del rito prescelto, connotato dalla decisione allo stato degli atti. (Nella fattispecie l'imputato aveva sostenuto di essere stato, al momento del fatto, in stato di semiincoscienza dovuto all'etilismo cronico di cui era affetto).

Cass. pen. n. 3170/1995

In tema di imputabilità le c.d. «reazioni a corto circuito», anche se normalmente sono riferibili a stati emotivi e passionali non integranti una condizione patologica, possono tuttavia costituire, in determinate situazioni, manifestazioni di una vera e propria malattia che compromette la capacità di intendere e di volere, incidendo soprattutto sull'attitudine della persona a determinarsi in modo autonomo, con possibilità di optare per la condotta adatta al motivo più ragionevole e di resistere, quindi, agli stimoli degli avvenimenti esterni.

Cass. pen. n. 2584/1993

Spetta al giudice per le indagini preliminari verificare, in sede di convalida dell'arresto, sulla base della documentazione sanitaria in atti e del contenuto dell'interrogatorio svolto, se l'arrestato fosse capace di intendere e di volere al momento della commissione del fatto. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha respinto il ricorso del P.M. contro l'ordinanza che non convalida l'arresto in flagranza, rilevando che l'eventuale incapacità di intendere o di volere non è agevolmente individuabile nel corso dell'attività di polizia giudiziaria).

Cass. pen. n. 5347/1993

Nel caso di soggetti che abbiano raggiunto la maggiore età, la capacità di intendere e di volere, siccome connaturale, secondo l'id quod plerumque accidit, a ciascun essere umano, è da considerare presunta, salvo che sussistano specifici e concreti elementi atti a far ragionevolmente ritenere che, nella singola fattispecie, detta presunzione possa essere superata da risultanze di segno contrario. In tema di omicidio, tuttavia, la sussistenza di siffatti elementi non è automaticamente riconoscibile per il solo fatto che il delitto sia caratterizzato da particolare efferatezza e brutalità, ovvero sia riconducibile ad una causale che appaia inadeguata. Tali caratteristiche, infatti, ben possono rapportarsi ad un'indole particolarmente crudele e malvagia del colpevole, o ad una sua peculiare reattività, senza alcuna implicazione di natura psicopatologica, tanto è vero che il legislatore ne ha previsto l'inquadrabilità fra le circostanze aggravanti (art. 61, nn. 1 e 4, c.p.).

Cass. pen. n. 4954/1993

In tema di imputabilità, la cosiddetta «reazione a corto circuito», quando non risulti dimostrato il suo collegamento ad uno stato patologico, risolvendosi in un turbamento di carattere transitorio, dovuto a forte eccitazione emotiva o a una condizione di passionalità, non incide sulla capacità di intendere e di volere.

Cass. pen. n. 3031/1993

L'epilessia non costituisce di per sé una malattia che comporti uno stato permanente di infermità mentale nel soggetto; la incapacità di intendere o volere è invece ravvisabile nel momento del raptus, vale a dire allorché il malato è colto da una crisi epilettica che, provocando movimenti e spasmi incontrollabili possa determinare movimenti degli arti e del corpo dei quali il malato, in quel momento, non può rendersi conto.

Cass. pen. n. 1895/1993

L'infermità psichica dell'imputato non può essere desunta da malattia precedentemente diagnosticata, né dall'indagine peritale espletata nel corso di altro procedimento, ma deve formare oggetto di accertamento in relazione al fatto addebitato ed al tempo in cui esso è stato commesso, a condizione che sia specificamente allegata. (La Suprema Corte ha disatteso la doglianza concernente la mancata esecuzione d'una perizia psichiatrica, rilevando che l'infermità non era stata dedotta coi motivi d'appello e non aveva formato oggetto di allegazione nel giudizio di primo grado da parte del difensore, che aveva così contravvenuto al relativo onere).

Cass. pen. n. 1298/1993

In tema di imputabilità, posto che la capacità di intendere e di volere dell'adulto (a differenza di quanto si verifica nel caso del minore ultraquattordicenne), forma oggetto di una vera e propria presunzione, sia pure iuris tantum, l'obbligo di motivazione sul punto, quando la detta capacità sia ritenuta sussistente, va posto in stretta correlazione con la prospettazione, da parte della difesa, di elementi specifici potenzialmente atti a vincere la detta presunzione; attitudine, questa, che può essere riconosciuta solo quando i detti elementi si appalesino idonei a dimostrare l'esistenza di una vera e propria «infermità» la quale, pur non dovendo necessariamente identificarsi in una infermità propriamente «psichica» (come è invece richiesto, non a caso, dagli artt. 219 e 222 c.p. ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza ivi previste), deve tuttavia essere caratterizzata (poiché altrimenti non si tratterebbe neppure di «infermità»), da inequivocabili connotazioni patologiche, obiettivamente rilevabili, indipendentemente dalla loro classificabilità o meno in una o in un'altra categoria nosologica.

Cass. pen. n. 382/1993

La capacità di intendere e di volere, con riguardo ai maggiori degli anni diciotto, è presunta fino a prova contraria. Tale presunzione non può dirsi vinta, a rigore, neppure dalla accertata esistenza di infermità psichiche, quando non risulti che queste, per la loro natura e gravità, siano effettivamente tali da poter escludere o scemare grandemente la detta capacità. A maggior ragione, quindi, è da escludere che la presunzione in questione possa venir meno quando, in un contesto caratterizzato da assoluta normalità di comportamenti, la sussistenza di alterazioni psicopatologiche venga data semplicemente come possibile, senza alcuna specificazione della natura e, soprattutto, della gravità che tali alterazioni potrebbero avere.

Cass. pen. n. 10207/1992

La «marginalità» e la «devianza sociale maggiore» non incidono sulla capacità di intendere e di volere, ove non si evidenzino nel quadro clinico significativi elementi patologici che, esulando dalle mere disarmonie comportamentali e da un alterato rapporto con la realtà, denotino turbe di carattere psichiatrico.

Cass. pen. n. 15224/1990

Nel reato colposo conseguente ad incidente stradale il malore improvviso del conducente di un veicolo va considerato sotto il profilo dell'imputabilità, e non del caso fortuito, poichè il fatto patologico sopprime la capacità di autodeterminazione, con la conseguenza che l'onere della prova non grava sull'imputato, spettando al giudice accertare l'esistenza del malore, in ordine al quale si dovrà tener conto degli elementi accertati e di quegli altri elementi specifici di valutazione che è tenuto ad allegare chi invoca la detta causa di esclusione della colpa.

Cass. pen. n. 12366/1990

Nel caso in cui le reazioni «a corto circuito» sono caratterizzate dal fatto che tra la rappresentazione nella coscienza del fattore motivante (stimolo) e la conseguente esecuzione trascorre un certo lasso di tempo durante il quale il soggetto, pur avendone la possibilità, non valuta tutti i contromotivi e le conseguenze della propria azione, è evidente che esse comprimono quella capacità di volere la cui presenza è necessaria perché si abbia imputabilità. Infatti anche se risulta integra la capacità di intendere viene in tali manifestazioni compromessa quella capacità di volere intesa come attitudine della persona a determinarsi in modo autonomo con possibilità di optare per la condotta adatta al motivo che appare più ragionevole e quindi di resistere agli stimoli degli avvenimenti esterni.

Cass. pen. n. 6234/1990

Per l'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato maggiore di età non è necessaria una specifica indagine tecnica, quando non risultino particolari stati patologici.

Cass. pen. n. 1945/1990

In tema di reati colposi connessi alla circolazione stradale, poichè il malore improvviso incide sull'imputabilità, non rientrando nella categoria giuridica del caso fortuito, deve essere accertato d'ufficio dal giudice e non provato dall'imputato. Costui, tuttavia, ha l'obbligo di allegazione e di indicazione degli elementi specifici di valutazione su cui l'assunto si fonda. Ne consegue, pertanto, che in caso di dubbio è consentita la pronuncia di una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove.

Cass. pen. n. 10218/1989

Ai fini dell'imputabilità lo stato di tossicodipendenza può assumere rilevanza soltanto se sul medesimo si innesti e si sovrapponga uno stato patologico riguardante anche la capacità di intendere e di volere.

In tema di reati colposi connessi alla circolazione stradale, poichè il malore improvviso incide sull'imputabilità, non rientrando nella categoria giuridica del caso fortuito, deve essere accertato d'ufficio dal giudice e non provato dall'imputato. Costui, tuttavia, ha l'obbligo di allegazione e di indicazione degli elementi specifici di valutazione su cui l'assunto si fonda. Ne consegue, pertanto, che in caso di dubbio è consentita la pronuncia di una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove.

Cass. pen. n. 485/1989

L'indagine sulla colpevolezza di un soggetto ad imputabilità diminuita va effettuata con gli stessi criteri adottabili nei riguardi del soggetto pienamente capace, nei casi contraddistinti da un dolo generico come l'omicidio, la rapina, il furto, le lesioni.

Cass. pen. n. 10828/1988

L'imputabilità attiene ad uno stato del oggetto agente e non al fatto e, pertanto, non è possibile inquadrare il tema della capacità psichica in quello della definizione giuridica del fatto. Da ciò consegue che il giudice di appello non può prendere in esame la richiesta di una nuova indagine sulla capacità di intendere e di volere, e disporre nuova perizia psichiatrica, nel caso in cui la decisione di primo grado sul punto non abbia formato oggetto di specifico motivo di gravame. Né, d'altra parte, tale questione, per la sua peculiare individualità, può formare oggetto di devoluzione implicita.

Cass. pen. n. 10264/1988

Il riconoscimento di un'infermità di mente contenuto in una sentenza non può vincolare il giudice di altro procedimento successivo a carico della stessa persona, poiché l'accertamento delle condizioni mentali dell'imputato deve essere fatto in relazione al tempo in cui è stato commesso il reato da giudicare; in tale nuovo accertamento il giudice del merito può anche discostarsi dalle affermazioni dei periti e desumere, direttamente, la capacità di intendere e di volere dell'imputato dalla sua personalità complessiva, dalla condotta posta in essere, oltreché dalle modalità e dalla natura dei fatti commessi.

Cass. pen. n. 4861/1988

Il grado d'incidenza della malattia sulla capacità d'intendere e di volere deve essere valutato in concreto e non con richiami a classificazioni scientifiche enunciate in astratto, poiché le malattie mentali hanno portata diversa sui singoli organismi e si ripercuotono, quindi, in modo più o meno grave sulle facoltà intellettive dei singoli soggetti. (Nella specie, relativa ad annullamento per vizio di motivazione, i giudici di merito si erano limitati ad un mero richiamo astratto agli effetti negativi dell'epilessia sulle facoltà mentali, senza conoscere nemmeno di quale forma di essa si trattasse, ed avevano fatto riferimento, per sorreggere la sanità mentale dell'imputato, all'esito della perizia psichiatrica espletata da altro giudice in altro procedimento, senza conoscere né una sola considerazione né la conclusione di tale accertamento).

Cass. pen. n. 2406/1985

L'accertamento dell'infermità di mente dell'imputato va compiuto in relazione al fatto concreto addebitatogli, perché quello eseguito in altro procedimento, relativo a diverso fatto non è mai vincolante nel giudizio successivo. L'indagine ai fini dell'imputabilità deve essere operata in relazione al tempo in cui è stato commesso il fatto da giudicare, poiché la malattia precedentemente rilevata può successivamente essere guarita, scemata o localizzata ad una determinata sfera di attività.

Cass. pen. n. 1407/1985

Nel caso in cui, per il tempo trascorso dal fatto e per l'età frattanto raggiunta dall'imputato, l'accertamento della capacità di intendere e di volere del minore infradiciottenne al momento del fatto non possa essere più effettuata utilmente o si riveli addirittura impossibile, l'imputato deve essere assolto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 85 e 98 c.p., quale persona non imputabile, senza aggiunte o specificazioni.

Cass. pen. n. 10440/1984

Colpevolezza e imputabilità agiscono su piani diversi, poichè la seconda costituisce il presupposto non solo logico e giuridico, ma anzitutto naturalistico della prima. Pertanto, i due concetti sono fra loro indipendenti, sicchè l'indagine sulla colpevolezza, presupponendo il superamento logico di quella sulla imputabilità, non può ulteriormente essere influenzata da quest'ultima, nemmeno nell'ipotesi di ridotta capacità di intendere e di volere. Infatti, nello status di imputabilità diminuita per vizio parziale di mente residua pur sempre — anche se scemata — la capacità di intendere e di volere, la cui diminuzione non postula un concetto di dolo diverso dall'art. 43 c.p. e può avere influenza nei reati qualificati da peculiare dolo specifico, ma non in quelli caratterizzati dalla sufficienza del dolo generico. (Nella specie il ricorrente, imputato di diserzione, aveva denunciato la violazione dell'art. 43 c.p., per difetto dell'elemento psicologico in quanto il proprio comportamento era stato determinato dalla volontà di sottrarsi, con la fuga, al suicidio. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenuto ininfluente il fine perseguito dall'imputato, poichè il reato in esame richiede il dolo generico ed è quindi sufficiente la sola coscienza e volontà della condotta, perciò non rilevando, ove sussistente, nemmeno il dolo alternativo).

Cass. pen. n. 4420/1984

Ai fini dell'accertamento della capacità di intendere e di volere, lo stato di intossicazione da stupefacenti deve essere riferito al momento della consumazione del reato, con la più ampia discrezionalità per il giudice di accertarne l'entità e gli effetti onde stabilire il grado di imputabilità dell'imputato.

Cass. pen. n. 1204/1984

L'imputabilità deve sussistere in tutti e tre i momenti in cui si sviluppano il reato e le sue conseguenze: quello attuativo, quello del suo accertamento, quello dell'esecuzione della relativa sanzione penale (detentiva). La sua mancanza produce conseguenze diverse a seconda del momento cui interviene. Se nel primo momento, si ha la non punibilità dell'autore per mancanza di imputabilità; se nel secondo, la sospensione del procedimento; se nel terzo, il differimento o la sospensione dell'esecuzione della pena.

Cass. pen. n. 7855/1982

L'imputabilità è una componente di carattere naturalistico della responsabilità penale dell'autore del reato e, come tale, è un dato esterno al fatto criminoso. L'antigiuridicità è la semplice valutazione del fatto tipico ed, in quanto tale, ad esso immanente. Ne consegue che la prova della prima va ricavata dalla completa dimostrazione che non sussistano le relative cause di esclusione o di limitazione, mentre la prova della seconda va desunta soltanto dalla mancanza di precisi elementi di fatto debitamente e compiutamente accertati (cause di giustificazione). La normalità psichica si verifica quando nel soggetto le tensioni determinate dai sentimenti, dai bisogni, dai desideri e dagli interessi si svolgano senza particolari conflitti psichici e si traducono in corrispondenti azioni, di cui costituiscono il motivo determinante.

Cass. pen. n. 7327/1982

Ai fini dell'imputabilità, l'espressione capacità di intendere indica l'idoneità del soggetto a valutare il significato e gli effetti della propria condotta, mentre quella di volere indica l'attitudine dello stesso ad autodeterminarsi in relazione ai normali impulsi che motivano l'azione.

Cass. pen. n. 12093/1980

L'improvviso malore da cui sia colpito il conducente di un autoveicolo non costituisce caso fortuito, ma è evento che incide, escludendole, sulla coscienza e volontarietà della condotta. Conseguentemente, grava sull'imputato soltanto un onere di allegazione ed è ammissibile l'assoluzione per insufficienza di prove.

Cass. pen. n. 6369/1980

La capacità d'intendere e di volere, intesa come l'attitudine del soggetto a rendersi conto del valore sociale dell'atto che compie ed a discernerne e valutarne le conseguenze e ad autodeterminarsi nella selezione dei molteplici motivi che esercitano nella sua coscienza una particolare attrattiva, può essere desunta, indipendentemente da un accertamento tecnico, dall'esame congiunto della condotta e della personalità dell'imputato, nonchè delle modalità e della natura dei fatti commessi.

Cass. pen. n. 10444/1979

L'incapacità di intendere e di volere presuppone un'incapacità del soggetto di rappresentarsi l'evento verso il quale la sua azione è diretta, a discenderne e a valutarne gli effetti, ad autodeterminarsi nelle selezione dei molteplici motivi che esercitano sulla sua coscienza una particolare attrattiva e quindi anche ad inibirsi paralizzando l'impulso di azione.

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