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Articolo 579 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/02/2024]

Omicidio del consenziente

Dispositivo dell'art. 579 Codice Penale

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui(1), è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.

Si applicano le disposizioni relative all'omicidio [575-577] se il fatto è commesso(2):

  1. 1) contro una persona minore degli anni diciotto;
  2. 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
  3. 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno [613 2].

Note

(1) Affinché possa dirsi integrato il reato in esame il consenso della vittima deve essere personale ed effettivo, quindi serio, esplicito e non equivoco. Deve poi essere valido e senza riserve, può essere dato con qualsiasi forma purché sia incondizionato e deve sussistere sino al momento in cui viene commesso il fatto, essendo tale consenso revocabile in qualsiasi momento.
(2) Viene in tali casi riconosciuta una presunzione assoluta di invalidità del consenso, che giustifica l'applicabilità della disciplina comune dell'omicidio.

Ratio Legis

Nonostante il bene della vita viene considerato nell'ordinamento italiano come indisponibile, il legislatore ha voluto riconoscere la minor offensività dell'omicidio del consenziente.

Spiegazione dell'art. 579 Codice Penale

La norma tutela il bene della vita anche contro la volontà del titolare, in una visione dunque collettiva della vita stessa.

L'elemento specializzante rispetto all'omicidio comune è rappresentato dal consenso della vittima, la quale da un lato diminuisce il disvalore penale della condotta, dall'altro lato si discosta dalla causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto di cui all'articolo 50, avendo ad oggetto un diritto assolutamente indisponibile.

Il consenso, pur non dovendo essere reso in forma scritta, deve essere comunque dimostrato dal soggetto agente, e deve essere ad ogni modo libero, personale, reale, cosciente e perdurante sino al momento consumativo del delitto.

Il delitto è punito a titolo di dolo generico, con coscienza e volontà di cagionare la morte di una persona con la consapevolezza dell'esistenza del consenso.

Si è molto discusso sulla problematica dell'errore sull'esistenza del consenso. L'opinione preferibile appare quella dell'applicazione dell'articolo 59 co. 4 in tema di errore sulle cause di giustificazione, riflettendo meglio l'elemento psicologico in capo al soggetto agente. In tal modo, si ritiene configurabile l'omicidio colposo, nel caso in cui si sia agito con negligenza nell'appurare l'esistenza di un valido consenso. Le altre impostazioni porterebbero invece ad una incriminazione per omicidio volontario.

Il terzo comma prevede l'applicazione delle norme sull'omicidio doloso qualora il fatto sia commesso contro persona che il legislatore ritiene non possa aver manifestato correttamente il proprio consenso.

Il medico non risponde di omicidio del consenziente quando sospenda il trattamento sanitario salvavita, su richiesta consapevole del paziente, essendo la sua condotta scriminata ai sensi dell'articolo 51.

///SPIEGAZIONE ESTESA

L'omicidio del consenziente consiste nella soppressione della vita di un uomo che abbia prestato il suo consenso a morire.

Questo delitto è collocato all'interno del Titolo XII "Dei delitti contro la persona", Capo I "Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale".

Gli elementi costitutivi del reato sono: la pluralità dei soggetti e delle condotte, l'oggetto materiale, l'evento e l'accordo delle volontà.
La legge considera l'omicidio del consenziente come reato a sé anche se si tratta, sostanzialmente, di un omicidio comune, attenuato dal consenso prestato dal soggetto passivo.

I soggetti sono plurali: il soggetto che uccide e il soggetto che vi consente. Nonostante ciò, la legge considera punibile solo l'agente che mette in opera la condotta criminosa di omicidio.

La condotta del consenziente, invece, consiste nell'atto di volontà con la quale manifesta il consenso alla sua uccisione.

L'oggetto materiale è costituito dallo stesso soggetto consenziente che attraverso il suo benestare fa intervenire la condotta criminosa di privazione della vita.

L'evento è dato dalla verificazione della morte di colui che abbia consentito; la morte dipenderà, indissolubilmente, dalla condotta criminosa dell'altro soggetto. Il momento consumativo del reato è da rinvenire nell’azione di uccisione.

Potrà configurarsi il tentativo se gli atti compiuti sono idonei e non equivoci a procurare la morte del consenziente (art. 56).

Il reato di omicidio del consenziente si distingue da quello di omicidio doloso per l’elemento costitutivo della manifestazione di volontà della vittima, non presente nell’omicidio comune.
L'accordo tra chi agisce procurando la morte e chi acconsente a farsi uccidere comporta un affievolimento dell'elemento psicologico; l'azione di uccidere un soggetto che abbia consentito, infatti, nei termini della scienza penale, risulterà attenuata nella sua perversità. Per quanto detto, il legislatore ha stabilito una pena inferiore rispetto a quanto previsto per l'omicidio doloso (art. 575).

Il consenso dovrà essere efficace, o, rectius, giuridicamente apprezzabile. Nello specifico, oltre a dover sussistere al momento del fatto, dovrà provenire da una persona capace a prestarlo.
La manifestazione di volontà potrà essere revocata in ogni momento dal soggetto che la presta, in virtù del principio di autodeterminazione sussistente in capo ad ogni soggetto.

È la legge stessa che disciplina tassativamente i casi in cui il consenso è, invece, inefficace, e cioè:
  1. quando provenga da persona minore degli anni diciotto al momento del fatto. I minori, infatti, non posseggono la piena capacità d'intendere e di volere;
  2. quando sia prestato da persona inferma di mente o in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti, poiché, anche in questo caso, non potrà dirsi esistente la piena capacità d'intendere e di volere;
  3. qualora il consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno, la coercizione fisica o psicologica non potrà certamente configurare la piena capacità d'intendere e di volere.
Qualora ricorrano queste ipotesi, il fatto sarà considerato come omicidio doloso ex art. 579 comma 2.
La previsione di omicidio doloso si applicherà anche nel caso in cui la morte venisse causata dall'impiego di un mezzo diverso da quello consentito. Se invece il consenso prestato riguardasse un oggetto diverso dalla morte (ad es. il ferimento), a meno che non vi sia colpa, l'ipotesi sarà quella dell'omicidio preterintenzionale (art. 584).

L'elemento psicologico del reato è dato dall'accordo delle volontà tra i due soggetti, l'uccisore e il consenziente. Il primo sarà mosso dalla volontà d'uccidere con la consapevolezza del secondo. Il delitto è punito a titolo di dolo generico.
Non influiscono sul titolo del delitto i motivi per i quali il fatto è commesso, che potranno rilevare tuttavia alla stregua di circostanze attenuanti, ove ciò non sia escluso dalla legge.
Lo stesso reato, al secondo comma, prevede l'esclusione dell'applicazione delle aggravanti ex art. 61.

L'errore sul consenso, comporterà l'applicazione della previsione normativa dell'art. 47 c.p., comma 2, in base alla quale l'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso.
Qualora si incorresse nell'errore sull'età del minore, ritenuto falsamente maggiore, sussisterà comunque il reato di omicidio del consenziente e non tuttavia quello di omicidio doloso.

La pena per tale delitto è quella della reclusione da sei a quindici anni, in luogo della cornice edittale del "non meno dei ventun'anni" prevista per il reato di omicidio ex art. 575.

Il reato di omicidio del consenziente si differenzia notevolmente dal successivo "Istigazione o aiuto al suicidio" ex art. 580, in cui il legislatore ha inteso punire le condotte relative all'incitamento al suicidio o al rafforzamento del proposito suicida o all'agevolazione dello stesso.
Mentre nel reato di istigazione al suicidio la condotta si concreta negli atti diretti a formare l'altrui proponimento, nel reato de quo, invece, la condotta del colpevole consiste nell'uccisione materiale del soggetto consenziente.


///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 579 Codice Penale

Cass. pen. n. 747/2018

Affinché si configuri un'ipotesi di omicidio del consenziente, e non di omicidio volontario, è necessario che il consenso della vittima sia serio, esplicito, non ambiguo e perdurante sino al momento della commissione del fatto, in guisa da esprimere un'evidente volontà della stessa di morire, la cui prova deve essere univoca, chiara e convincente, in considerazione dell'assoluta prevalenza da riconoscersi al diritto personalissimo alla vita, non disponibile ad opera di terzi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come omicidio doloso, e non come omicidio del consenziente, la condotta dell'imputato che, con un grosso coltello da cucina, aveva inferto plurimi fendenti mortali alla moglie gravemente malata, non risultando che questa, durante la fase di lucidità, riconducibile ad epoca remota della progressione della malattia, avesse espresso una scelta certa di voler essere uccisa per porre fine alle proprie sofferenze).

Cass. pen. n. 12928/2015

In tema di omicidio del consenziente, il consenso è elemento costitutivo del reato, sicchè ove il reo incorra in errore circa la sussistenza del consenso trova applicazione la previsione dell'art.47 cod.pen., in base al quale l'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso, nel caso di specie individuabile nel delitto di omicidio volontario.

Cass. pen. n. 43954/2010

E configurabile il delitto di omicidio volontario, e non l'omicidio del consenziente, nel caso in cui manchi una prova univoca, chiara e convincente della volontà di morire manifestata dalla vittima, dovendo in tal caso riconoscersi assoluta prevalenza al diritto alla vita, quale diritto personalissimo che non attribuisce a terzi (nella specie ad un familiare) il potere di disporre, anche in base alla propria percezione della qualità della vita, dell'integrità fisica altrui.

Cass. pen. n. 32851/2008

L'omicidio del consenziente presuppone un consenso non solo serio, esplicito e non equivoco, ma perdurante anche sino al momento in cui il colpevole commette il fatto.

Cass. pen. n. 13410/2008

È configurabile il delitto di omicidio volontario, e non l'omicidio del consenziente, nel caso in cui il soggetto passivo sia affetto da una patologia psichica che incida sulla piena e consapevole formazione del consenso alla propria eliminazione fisica: in difetto di elementi di prova univoci circa la effettiva e consapevole volontà della vittima di morire, deve, infatti, attribuirsi prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e volere della vittima, e della percezione che altri possono avere della qualità della sua vita.

Cass. pen. n. 3147/1998

Il discrimine tra il reato di omicidio del consenziente e quello di istigazione o aiuto al suicidio va individuato nel modo in cui viene ad atteggiarsi la condotta e la volontà della vittima in rapporto alla condotta dell'agente: si avrà omicidio del consenziente nel caso in cui colui che provoca la morte si sostituisca in pratica all'aspirante suicida, pur se con il consenso di questi, assumendone in proprio l'iniziativa, oltre che sul piano della causazione materiale, anche su quello della generica determinazione volitiva; mentre si avrà istigazione o agevolazione al suicidio tutte le volte in cui la vittima abbia conservato il dominio della propria azione, nonostante la presenza di una condotta estranea di determinazione o di aiuto alla realizzazione del suo proposito, e lo abbia realizzato, anche materialmente, di mano propria.

Cass. pen. n. 2501/1990

La speciale configurazione data all'omicidio del consenziente e la sua sussunzione in un'autonoma e tipica ipotesi di reato, nella quale sono previste pene edittali minori rispetto al comune omicidio volontario, sono fondamentalmente derivate dalla considerazione che, seppure ivi figuri legislativamente consacrata l'indisponibilità del bene della vita pure da parte del titolare del relativo diritto, tuttavia alla configurazione della fattispecie partecipa proprio il consenso della persona offesa che, negli altri casi, scrimina la condotta dell'autore (art. 50 c.p.). Ciò trova conferma nella configurazione del terzo comma dell'art. 579 c.p., nel quale si ripristina la ravvisabilità delle disposizioni relative all'omicidio (artt. 575-577 c.p.) ogni qual volta la manifestazione di volontà del consenziente debba ritenersi viziata in conseguenza di presunzione legale o di accertamenti di fatto.

Per il riconoscimento dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale non è sufficiente che i motivi del reato siano genericamente apprezzabili o positivamente valutabili da un punto di vista etico o sociale. I motivi considerati dall'art. 62, n. 1, c.p. devono corrispondere a finalità, principi, criteri i quali ricevano l'incondizionata approvazione della società in cui agisce chi tiene la condotta criminosa ed in quel determinato momento storico, appunto per il loro valore morale o sociale particolarmente elevato, in modo da sminuire l'antisocialità dell'azione criminale e da riscuotere il generale consenso della collettività. In tema di eutanasia, le discussioni tuttora esistenti sulla sua condivisibilità sono sintomatiche della mancanza di un generale suo attuale apprezzamento positivo, risultando anzi larghe fasce di contrasto nella società italiana contemporanea; ciò esclude che ricorra quella generale valutazione positiva da un punto di vista etico-morale che condiziona la qualificazione del motivo come «di particolare valore morale e sociale». (Nella specie l'imputato aveva ucciso la moglie gravemente inferma e, condannato per il delitto di cui all'art. 579 c.p., si doleva del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 1 c.p., asserendo di aver agito solo per porre fine alle sofferenze della moglie; la Cassazione pur affermando la compatibilità tra la suddetta attenuante e il delitto di omicidio del consenziente, ne ha escluso la ravvisabilità, enunciando il principio di cui in massima).

Cass. pen. n. 1155/1970

Il delitto previsto dall'art. 579 c.p. presuppone un consenso non solo serio, esplicito e non equivoco, ma perdurante anche sino al momento in cui il colpevole commette il fatto.

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