Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice (1), si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell'offeso [c.p.p. 336-340], con la reclusionefino a un anno (2).
Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a duecentosei euro (3).
La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi [585 2].
(1) Sulla possibilità di ricorso al giudice vedi l'art. 392, n. 1.
(2) Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dall'art. 53 e segg., l. n. 689/1981.
(3) Importo incrementato ex art. 113, l. n. 689/1981.
Il reato in esame si differenzia dai reati di rapina [v. 628] ed estorsione [v. 629] per il fatto che il soggetto agisce per soddisfare una pretesa che gli compete giuridicamente e non per conseguire un profitto ingiusto.