Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 47296 del 10 dicembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Il fallimento del debitore non determina l'automatica rimozione del vincolo imposto con il sequestro sui beni a garanzia del credito, con la conseguenza, al fine della configurabilitą del reato ex art. 388 c.p., che il custode dei suddetti beni mantiene le sue funzioni fino a quando non subentra l'amministrazione fallimentare (ovvero fino all'apposizione dei sigilli o, in difetto, finché il curatore fallimentare non redige l'inventario dei beni, prendendo in consegna i beni sequestrati).

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