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Dichiara il falso all'ufficiale giudiziario

Dichiara il falso all'ufficiale giudiziario
Commette reato chi riferisce all'ufficiale giudiziario di non possedere altri beni pignorabili mentendo volutamente o per ignoranza della legge.
Attenzione a mentire all’ufficiale giudiziario che deve procedere ad un pignoramento nei vostri confronti, perché tale comportamento potrebbe configurare il reato di cui all’art. 388, comma 6, codice penale (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice).
Della questione si è recentemente occupata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27941 del 6 luglio 2016.
Nel caso esaminato dalla Corte, il giudice di secondo grado aveva confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado nei confronti di dell'imputato del reato di cui sopra, per avere il medesimo “in qualità di debitore sottoposto a pignoramento mobiliare, dichiarato falsamente all’ufficiale giudiziario, che lo aveva invitato ad indicare le cose e i crediti pignorabili, di non possedere beni pignorabili, essendo invece risultata la disponibilità di un reddito da pensione”.
L’imputato proponeva, dunque, ricorso in Cassazione, affermando che, nella querela non era stato indicato alcun fatto specifico riconducibile all’art. 388 codice penale.
Inoltre, dalla querela non era emersa nemmeno la volontà che l’imputato venisse punito, dal momento che il querelante si era rimesso alle valutazioni della Procura.
Con altro motivo di ricorso, poi, il ricorrente affermava di essere, in ogni caso, caduto in “errore di fatto”, di cui all’art. 47 codice penale, in quanto “la normativa vigente aveva sempre previsto l’impignorabilità della pensione ed egli non era a conoscenza della sentenza della Corte costituzionale n. 506 del 4/12/2002, che ha reso pignorabili anche le pensioni di notai e avvocati”.
Nello specifico, secondo il ricorrente, non si trattava “di errore sulla legge penale ma di errore su norma extrapenale”, che esclude la punibilità. Egli sosteneva fermamente di non aver nemmeno reso alcuna falsa dichiarazione, “non avendo egli dichiarato di non percepire alcuna pensione e nemmeno di non possedere beni ma soltanto di non possedere beni pignorabili, essendo convinto, in buona fede, che la propria pensione fosse impignorabile”.
La Corte di Cassazione, tuttavia, riteneva il ricorso infondato.
Infatti, dall’imputazione emergeva chiaramente la condotta contestata, il luogo e la data del fatto, la fonte del reddito pensionistico e l’importo della pensione.
Pertanto, si trattava di un addebito molto specifico e preciso, perfettamente aderente a quanto previsto dall’art. 388 codice penale, "che incrimina, per l’appunto, la falsa dichiarazione, a fronte dell’invito, da parte dell’ufficiale giudiziario, a indicare le cose e i crediti pignorabili".
Inoltre, secondo la Cassazione, la volontà di punizione dell’autore del reato doveva ritenersi implicita nella “esternazione della volontà che il colpevole venga perseguito penalmente”.
Quanto all’asserito “errore di fatto”, secondo la Cassazione nemmeno tale motivo di ricorso poteva essere accolto.
La Corte, in proposito, osservava come non si possa parlare di “inevitabilità dell’ignoranza della legge penale”, laddove la norma sia chiara e non presenti particolari difficoltà di interpretazione.
In proposito, peraltro, la Corte osserva che “l’inevitabilità dell’ignoranza della legge penale può essere ravvisata ogniqualvolta il cittadino abbia assolto, con il criterio dell’ordinaria diligenza, al cosiddetto “dovere di informazione”, attraverso l’espletamento di qualsiasi accertamento utile per conseguire la conoscenza della normativa vigente”.
Nel caso in esame, secondo la Cassazione non era ravvisabile l’ipotesi di cui all’art. 47 codice penale, in quanto “le norme che attribuiscono ad un bene il carattere di pignorabilità integrano il precetto penale, essendo in esso incorporate, in quanto l’art. 388, comma 6, cod. pen. fa espresso riferimento alle cose o ai crediti“pignorabili”, con ciò richiamando le disposizioni di legge in tema di pignorabilità”.
Di conseguenza, “l’ignoranza o l’errore circa la pignorabilità di un bene si risolve in ignoranza o in errore sulla legge penale”.
Inoltre, non si poteva sostenere che si trattasse di un caso di “inevitabilità dell’ignoranza della legge penale”, dal momento che “poiché la normativa in tema di pignorabilità della pensione non presenta certamente connotati di criticità tali da potersi ricondurre all’ottica dell’oscurità del precetto, non è nemmeno riscontrabile, in materia, una situazione di caos interpretativo o di assoluta estraneità del contenuto precettivo delle norme alla sensibilità del cittadino”.
Alla luce di tutte queste considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


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