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Articolo 498 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Esame diretto e controesame dei testimoni

Dispositivo dell'art. 498 Codice di procedura penale

1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone.

2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496(1).

3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande(2).

4. L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame(3).

4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis(4).

4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies e 612 bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico(5).

4-quater. Fermo quanto previsto dai precedenti commi, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità, il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l'adozione di modalità protette(6).

Note

(1) Si ricordi che sono inutilizzabili le dichiarazioni del testimone che rifiuti di sottoporsi all'esame o al controesame di una delle parti ex art. 500, comma 3.
(2) Ciò è possibile nel rispetto dei limiti di pertinenza delle domande ex art. 299, comma 6.
(3) La Corte Cost., con sent. 30 luglio 1997, n. 283, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui non consente, nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente, che il presidente, sentite le parti, ove ritenga che l'esame del teste ad opera delle parti possa nuocere alla personalità del teste medesimo, ne conduca direttamente l'esame su domande e contestazioni proposte dalle parti.
(4) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 13, della l. 3 agosto 1998, n. 269.
(5) Tale comma è stato aggiunto dall'art. 13, della l. 3 agosto 1998, n. 269, poi modificato prima dall'art. 15, comma 10, della l. 11 agosto 2003, n. 228 e poi dall'art. 9, del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 e dall'art. 2, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93. Il testo precedente stabiliva: "4 ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. ".
(6) L'ultimo comma è stato inserito dall'art. 2, comma 1, lett. i), n. 2, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella l. 15 ottobre 2013, n. 119 e così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. l), D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.

Ratio Legis

L'esame incrociato dei testimoni rappresenta uno degli aspetti più caratteristici del dibattimento di tipo accusatorio, diretto a far emergere gli elementi di conoscenza e verificare l'attendibilità delle persone escusse.

Spiegazione dell'art. 498 Codice di procedura penale

La norma in esame riguarda il c.d. esame incrociato dei testimoni, che rappresenta uno degli aspetti più tipici e caratteristici del dibattimento di stampo accusatorio.

L'esame è condotto in prima persona dal pubblico ministero e dai difensori, mentre al presidente è riservato, oltre al potere di direzione e di vigilanza, il potere suppletivo in caso sia ad es. necessario sollecitare una risposta, oppure comprendere meglio certi passaggi.

Solo l'esame testimoniale del minorenne è condotto direttamente dal giudice, posto che in tal modo il teste sente meno la pressione del momento. Particolar modalità di esame sono inoltre previste per l'esame di minore vittima dei gravi reati a sfondo sessuale elencati al comma 4 ter del presente articolo.

Ai sensi della norma in commento, l'esame diretto viene condotto dalla parte che ha chiesto l'esame del testimone. Solo dopo, le altre parti effettueranno il controesame, al termine del quale chi ha chiesto l'esame può porre altre domande al teste. Nei limiti della pertinenza di cui all'art. 499, comma 6, esame e controesame possono continuare ad alternarsi, fino a ché non è esaurito il tema. Va sempre precisato e ricordato che sono inutilizzabili le dichiarazioni del testimone che rifiuti di sottoporsi all'esame o al controesame di una delle parti (art. 500, comma 3).

L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all'esame, determinate, d'ufficio ovvero su richiesta di parte o dell'autorità che ha disposto il programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte di assise ex art. 147 disp. att. del presente codice.

Massime relative all'art. 498 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 5132/2014

In tema di esame testimoniale del minorenne, il presidente può disporre modalità particolari (nella specie, l'uso di un vetro specchio) ai sensi degli artt. 498, comma quarto bis e 398, comma quinto, cod. proc. pen., non solo nei processi relativi a reati sessuali, ma anche nei casi in cui vi sia richiesta di parte ovvero egli lo ritenga necessario, per evitare che l'esame diretto possa nuocere alla serenità del minore.

Cass. pen. n. 6464/2008

L'applicazione, in sede di indagini preliminari, delle particolari cautele dettate dall'art. 498, comma quarto, c.p.p. per l'esame testimoniale del minore è rimessa alla valutazione del giudice che, di volta in volta, ne ravvisi la necessità ai fini della tutela del minore stesso.

Cass. pen. n. 11615/2000

Le particolari cautele dettate dall'art. 498, comma quarto, c.p.p., per l'esame testimoniale del minorenne - la cui adozione è rimessa al potere discrezionale del giudice del dibattimento - non si applicano in sede di sommarie dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni di un minorenne assunte da un solo operatore di polizia giudiziaria).

Cass. pen. n. 3496/1997

In tema di esame testimoniale, per ragioni di economia processuale e di concentrazione del contraddittorio volte ad evitare interventi «a catena» e senza limiti, non è prevista la possibilità di un ulteriore controesame a seguito delle nuove domande proposte ai sensi del comma 3 dell'art. 498 c.p.p.

Cass. pen. n. 10284/1996

In tema di esame testimoniale, la parte che non ha indicato il teste a suo favore non può porre, in sede di controesame di quello introdotto da altra parte, domande su circostanze diverse da quelle specificate da chi ne ha richiesto l'esame al momento della presentazione della relativa lista; se così non fosse, verrebbero frustrati i termini temporali ed i limiti di ammissibilità prescritti dal codice di rito per l'ingresso in processo delle prove indicate dalle parti, nonché le regole concernenti le modalità di assunzione delle stesse.

Cass. pen. n. 6922/1992

Le dichiarazioni testimoniali assunte non secondo le prescrizioni dell'art. 498 c.p.p. (che prevede l'esame diretto e il controesame dei testimoni), ma mediante semplice conferma, a richiesta del presidente, delle dichiarazioni già rese in dibattimento, davanti ad un precedente collegio venuto meno per la morte di uno dei componenti, non sono inutilizzabili, trattandosi non di prove assunte in violazione di divieti di legge, ma di prove assunte con modalità diverse da quelle previste dalla legge. Un tal modo di procedere, poi, pur se non ortodosso, non dà tuttavia luogo neppure ad alcuna nullità, non essendovi alcuna norma specifica che la preveda, non potendosi inquadrare la violazione in esame in alcuna tra le previsioni di cui all'art. 178 c.p.p. Ne consegue che esclusa la inutilizzabilità e la nullità, gli atti in questione non possono che essere considerati come validi, ancorché irregolari, e quindi legittimamente valutati ai fini del decidere.

Cass. pen. n. 6916/1992

Le forme dell'esame e controesame diretto delle parti nell'assunzione dei testi, previste dall'art. 498 c.p.p., non trovano applicazione in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 stesso codice. La struttura del giudizio di appello, infatti, aprendosi con la relazione del presidente (o del consigliere delegato) e proseguendo con la lettura degli atti del giudizio di fasi precedenti (art. 602 c.p.p.), risulta chiaramente incompatibile con l'applicazione delle regole sull'esame dei testi previste per il giudizio di primo grado.

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