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Articolo 496

Codice di Procedura Penale

Ordine nell'assunzione delle prove

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Dispositivo dell'art. 496 Codice di Procedura Penale

1. L'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione delle proverichieste dal pubblico ministero (1) e prosegue con l'assunzione di quelle richieste da altre parti, nell'ordine previsto dall'articolo 493 comma 2 (2).
2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove (3).

Note

(1) Appare abbastanza coerente con il processo accusatorio attribuire al P.M. il compito di dare inizio all'acquisizione delle prove. Ciò consente all'imputato e al suo difensore di potersi render conto dell'effettiva portata delle accuse e della concreta necessità di fronteggiarle. Dalla lettura della norma si ricava che l'acquisizione va fatta (salvo accordo diverso) secondo le parti, cioè prima si assumono le prove del P.M., e poi quelle delle altre parti, nell'ordine di cui all'art. 493 comma 1 (parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata, imputato), indipendentemente dal tipo di prova richiesta.
Si censura, in proposito, un omesso intervento di modifica della l. 16-12-1999, n. 479 (c.d. «Carotti»), la quale, nell'accorpare, riformulandoli, i commi 1 e 2 dell'art. 493 in un unico comma (il primo) non ha sostituito, nell'articolo in esame, il riferimento al (previgente) comma 2 con quello, corretto nel contenuto, all'attuale comma 1 contenente l'ordine di assunzione cui la norma rinvia.

(2) Il rigido rispetto dell'ordine esposto alla nota precedente potrebbe comportare tuttavia una disarmonia processuale. Se il P.M. chiedesse, ad esempio, l'esame dell'imputato, e questi consentisse a sottoporvisi, si avrebbe che le sue dichiarazioni verrebbero raccolte prima delle produzioni delle altre parti e dello stesso difensore dell'imputato, il che è parso poco coerente con le garanzie dovute a chi si difende. Ecco quindi il principio introdotto nell'art. 150 disp. att. secondo cui «l'esame delle parti private, nell'ordine previsto dall'articolo 503 comma 1 del codice, ha luogo appena terminata l'assunzione delle prove a carico dell'imputato».

(3) Il comma in esame incontra un limite di applicabilità nella disposizione dell'art. 503, primo comma, il quale, per l'esame delle parti, fissa un ordine di escussione che non sembra modificabile su accordo delle stesse.
Una ipotesi non prevista dalla legge è quella della richiesta concorrente delle parti (es. del p.m. e dell'imputato) di esaminare un testimone sulle stesse circostanze. In tal caso, non potendosi distinguere concretamente sul piano logico un esame diretto ed un controesame, il contraddittorio è comunque assicurato se si segue l'ordine che, ai sensi dell'art. 496, comma 1, assegna la precedenza alla pubblica accusa (Cass. VI, sent. 9901 del 17-9-98).


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