Si tratta dell'opera attualmente più completa sul giudizio civile di cassazione. Essa coniuga le esigenze sistematiche con una casistica giurisprudenziale estremamente ricca così da porsi come strumento indispensabile non solo per lo studioso del diritto, ma pure per l'operatore pratico della giustizia. Il testo è aggiornato alle riforme adottate con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. con modifiche, nella 1. 7 agosto 2012, n. 134) e con la 1. 28 giugno 2012, n. 92.
(continua)La Corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell'articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata [disp. att. 125, 126, 129bis] (1) (2). Nel caso previsto nell'articolo 360 secondo comma, la causa può essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello al quale le parti hanno rinunciato (3). La Corte, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo (4).
Nelle ipotesi di cui all'articolo 348 ter, commi terzo e quarto, la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.
(1) V. art. 10, r.d. 30-10-1933, n. 1611, che così cita: «Nei giudizi nei quali è parte un'amministrazione dello Stato la Corte di cassazione, nel disporre il rinvio ai sensi dell'art. 383 del c.p.c., rimanda la causa ad altra autorità giudiziaria con sede in luogo ove ha pure sede un ufficio dell'Avvocatura dello Stato».
(2) Il ricorso in Cassazione si configura come un mezzo di impugnazione a doppia fase: quella rescindente, volta ad annullare la sentenza impugnata (c.d. iudicium rescindens) di competenza della Corte; quella rescissoria, volta a sostituire la sentenza cassata (c.d. iudicium rescissorium) e di competenza del giudice di merito. In particolare, deve trattarsi di un giudice diverso da quello che ha emesso la sentenza cassata ma di pari grado: potrà trattarsi di un diverso ufficio giudiziario o anche di una diversa sezione del medesimo ufficio giudiziario.
(3) Il rinvio al giudice di appello invece che a quello di primo grado costituisce un'eccezione alla regola generale prevista nel 1° comma della norma. Tale eccezione si giustifica per il fatto che il ricorso è stato proposto omissio medio, cioè saltando il giudizio di appello [v. 360].
(4) Si tratta di una seconda eccezione (oltre quella relativa al ricorso omissio medio) al principio della identità di grado tra il giudice che ha emesso la sentenza cassata e quello che deve compiere il giudizio di rinvio. Con questa eccezione il legislatore ha voluto garantire alle parti il doppio grado di giudizio, atteso che il giudizio di primo grado è risultato affetto da un vizio di nullità che già avrebbe dovuto essere rilevato dal giudice d'appello.
La norma riconosce l'importante principio dell'alterità del giudice di rinvio rispetto al giudice che ha emesso la sentenza cassata e ciò al fine di garantire l'effettiva imparzialità del giudizio di rinvio.