Cassazione civile Sez. III sentenza n. 21070 del 19 ottobre 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di litisconsorzio cosiddetto "processuale", qualora l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello (sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti) determina la nullitā dell'intero procedimento di secondo grado, rilevabile (anche d'ufficio) in sede di legittimitā, con la conseguenza che la Corte di cassazione č tenuta a rimettere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 331 e 383 c.p.c., le parti dinanzi al giudice d'appello per un nuovo esame della controversia, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa.

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