Il cd. principio di consumazione dell'impugnazione non ha mai costituito oggetto di un lavoro monografico, nonostante il suo notevole impatto pratico. Sul piano positivo, la consumazione consegue esclusivamente alla dichiarazione d'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione. Nella dominante interpretazione, tuttavia, essa ha conosciuto una diffusione che va ben oltre la formulazione letterale delle norme che la prevedono, assurgendo, per l'appunto, a vero e proprio... (continua)
Dopo il grande successo di "Le Notificazioni" Ipsoa presenta il volume "Le impugnazioni" che ne ripropone la medesima impostazione, a cura della medesima autrice.
Il volume fornisce un quadro completo ed aggiornato dell'istituto delle impugnazioni, con uno sguardo costante alla dottrina e alla giurisprudenza in materia.
In particolare, vengono approfonditi gli aspetti delle impugnazioni nel:
- codice di procedura civile (impugnazioni in generale; appello; ricorso per... (continua)
Nell'autunno del 2010 sono stati nominati quarantaquattro nuovi consiglieri di Cassazione. Ci si è posto il problema di organizzare una serie di incontri per aiutarli nell'assunzione dei nuovi compiti. I giudici, come gli avvocati che operano in Cassazione, sanno quanto sia difficile e complesso il passaggio dal giudizio di merito al giudizio di legittimità. Un magistrato arriva in Cassazione dopo decenni di attività nei Tribunali e nelle Corti d'appello,... (continua)
La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto anorma dell'articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza.
La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.(1) (2)
Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione.
Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione.(3)
(1) Rubrica e comma così sostituiti dall'art. 66, l. 26-11-1990, n. 353, in vigore dall'1-1-1993.
Ai sensi dell'art. 90 l. cit. tale norma si applica anche ai giudizi pendenti alla data dell'1-1-1993.
Si riporta di seguito il testo della rubrica e del 1° comma anteriormente vigenti: «384. Enunciazione del principio di diritto e sua efficacia. -- La Corte, quando accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, enuncia il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi».
(2) La legge 26-11-1990, n. 353 ha introdotto una particolare ipotesi di cassazione c.d. sostitutiva caratterizzata dal fatto che la Corte è giudice anche del rescissorio nel senso che, una volta annullata la sentenza è chiamata a decidere la causa anche nel merito. Si tratta, perciò, di una deroga alla regola generale secondo cui la Cassazione è giudice di sola legittimità.
La nuova disposizione potrebbe generare problemi di legittimità costituzionale in quanto non prevede alcun meccanismo volto a consentire alle parti di formulare difese nel merito della causa. Per tale motivo è stato suggerito di introdurre, a livello di prassi applicativa, un avvertimento preventivo circa la possibilità da parte della Cassazione di decidere la causa nel merito, sì da mettere i contendenti in condizioni di difendersi anche nel merito.
(3) La correzione della motivazione da parte della Corte risponde ad esigenze di economia processuale: sembra, infatti, inutile cassare la sentenza e rimettere la causa al giudice di merito quando l'errore non ha inciso sul dispositivo, che è perciò conforme al diritto.
Il libro ha ad oggetto lo studio del procedimento camerale in Cassazione, sul quale il legislatore ha decisamente puntato al fine di accelerare il giudizio di legittimità e alleggerire il lavoro della Corte, il cui arretrato, nel tempo, è andato progressivamente e costantemente aumentando. La più recente riforma, di cui alla l. 18 giugno 2009, n. 69, ha infatti rimodellato il giudizio di cassazione in modo tale da favorire al massimo l'applicazione del rito camerale a... (continua)
Il volume propone commenti di autorevole dottrina alla riforma del giudizio civile di cassazione introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e dalla recentissima legge 18 giugno 2009, n. 69.
Gli autori hanno commentato non solo le nuove norme sul procedimento davanti alla Suprema Corte introdotte dalla legge n. 69/2009, ma anche aggiornato le pagine sul capo I del d.lgs. 40/06 (già pubblicate in Le nuove leggi civili commentate, n. 2-3, 2008) sì da porre tempestivamente... (continua)
Il recente intervento normativo di riforma del processo civile, attuato mediante la legge 18 giugno 2009, n. 69, ha interessato in modo rilevante anche il giudizio di legittimità. Ciò ha reso necessaria una nuova riflessione sul ruolo della Corte di cassazione, anche alla luce degli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza, in particolare con riferimento all'efficacia formale del precedente e all'introduzione di un "filtro" per l'accesso al giudizio di cassazione,... (continua)
Si tratta del terzo volume del “Commentario alle riforme del processo civile”, il quale approfondisce le riforme del processo di cassazione e dell'arbitrato. Suddiviso in due tomi, questo secondo tomo si occupa dell'arbitrato e di una importante commento all'entrata in vigore della nuova disciplina riguardante il giudizio di cassazione e l'arbitrato.
Nella legge n. 80 del 2005, infatti, accanto a rilevanti modifiche al processo di cognizione, al procedimento cautelare e al... (continua)
Il "Codice delle impugnazioni civili" nasce dall'idea di mettere a disposizione degli operatori del diritto (avvocati e magistrati) uno strumento per orientarsi nel modo migliore all'interno della complessa materia dei rimedi esperibili avverso le sentenze del giudice civile. Una simile guida si rivela utile nell'attuale quadro normativo, segnato da due recenti, importanti provvedimenti di riforma: il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha rinnovato funditus il giudizio di cassazione, e la... (continua)