Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1733 del 27 febbraio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio che la notificazione dell'atto di impugnazione deve avvenire mediante consegna di tante copie quante sono le parti nei confronti delle quali essa č diretta, non si estende alla notifica del controricorso, il quale non costituisce mezzo di gravame con la conseguenza che esso č ammissibile qualora, pił essendo i ricorrenti, sia stato notificato in unica copia nel domicilio eletto presso il comune difensore di essi.

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