← Art. precedente
Art. successivo →
Dispositivo dell'art. 365 Codice di Procedura Civile
Il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale (1) (2).
Note
(1) Il ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato munito di procura speciale, che deve essere la stessa persona cui è stata conferita la procura.
Se, invece, viene proposto un ricorso privo di sottoscrizione, il ricorso stesso è ritenuto inesistente, con ciò rendendo possibile la presentazione di un nuovo ricorso entro i termini di legge, non essendosi consumato il diritto all'impugnazione.
Qualora vi siano più procuratori, opera la presunzione di conferimento disgiunto dell'incarico: pertanto, è sufficiente che un solo difensore sottoscriva il ricorso.
(2) In relazione al ricorso per cassazione, opera una deroga alla regola sancita dall'art. 125 del c.p.c., secondo il quale è possibile conferire il mandato dopo la notifica dell'atto di citazione: qui, invece, la procura deve essere rilasciata, a pena di inammissibilità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e contemporaneamente (o anteriormente) alla sottoscrizione del ricorso.
Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it.
Trattasi di quesiti per cui è stato richiesto il servizio di risposta a pagamento o che presentano particolare interesse giuridico
in ragione del quale la redazione ha ritenuto di rispondere gratuitamente.
Antonino, martedì 31 gennaio 2012, chiede:
Alla vigilia dell'Udienza in Cassazione il mio difensore mi comunica che non può presenziare all'Udienza in quanto non è iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti. Sono rimasto allibito ma ho dovuto procurarmi un avvocato abilitato per assistermi al dibattimento. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Cosa posso fare per rivalermi su di esso?. Grazie e cordiali saluti. Nino