L’Opera approfondisce tutte le tematiche in materia di rinuncia di eredità e di legato ed, in particolare, oltre all’esame dei principi generali, si sofferma sui soggetti legittimati alla rinunzia, gli effetti, la struttura e i diversi tipi dell’atto di rinunzia.
Il volume, aggiornato alla recente giurisprudenza di merito e di legittimità, risulta essere un fondamentale strumento sia per l’approfondimento della materia sia per la pratica... (continua)
Giunto alla seconda edizione, il volume esamina l'istituto, di antiche origini, ma sempre attuale attraverso il quale un soggetto dispone della sua ricchezza nel periodo successivo alla sua morte: il testamento. Dopo avere analizzato le nozioni principali, il contenuto e la capacità di testare, l'Autore si sofferma sull'analisi delle tipologie di testamento: olografo, pubblico, segreto ed internazionale; per poi dedicare attenzione sia agli elementi accessori che possono essere allo... (continua)
Le problematiche relative all'interpretazione e all'autonomia del testamento sono spesso oggetto di contenzioso nei tribunali e di particolare interesse per il notaio. Negli ultimi cinquant'anni si sono verificati molti cambiamenti: è stato introdotto il patto di famiglia, mitigando il divieto dei patti successori; l'era di internet e delle nuove tecnologie consentono di disporre per testamento beni un tempo impensabili; la causa del contratto è concepita dalla Suprema Corte... (continua)
Il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione di revocarlo (1).
(1) I comportamenti indicati nella norma sono ritenuti tassativi, nel senso che la presunzione non opera in ipotesi diverse. Nell'ipotesi di testamento redatto in più esemplari si ritiene che, affinché possa trovare applicazione la norma in esame, i comportamenti elencati debbano riguardare tutti gli esemplari.
La norma regola un'ipotesi di revoca presunta. Essa infatti si fonda su un duplice ordine di presunzione [v. 2727]: una presunzione assoluta di revoca del testamento nel caso di distruzione, lacerazione, cancellazione della scheda testamentaria; e una presunzione relativa, suscettibile di prova contraria, che la distruzione, lacerazione, cancellazione siano state poste in essere consapevolmente dal testatore. Pertanto, la presunzione di revoca viene meno se si prova che i suddetti comportamenti sono opera di un terzo o sono stati tenuti inconsapevolmente dal testatore.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
326A prescindere dai rilievi di natura formale, che sono stati tutti accolti, due punti di questa sezione hanno dato luogo a osservazioni: la norma sulla distruzione del testamento olografo e quella sulla trasformazione della cosa legata. In ordine al primo punto il progetto definitivo (art. 221) stabiliva che «se il testatore distrugge, cancella o lacera in tutto o in parte il testamento olografo, questo si considera in tutto o in parte revocato, salvo che l'intenzione di revocarlo resti esclusa». Ma è stato rilevato che la norma così come era formulata poneva, come presupposto pacifico, il fatto che fosse stato il testatore a distruggere, a cancellare o a lacerare la scheda testamentaria: in tal modo restava insoluto il problema pratico più importante che può presentarsi nell'ipotesi in cui si rinvenga nelle carte del defunto un testamento cancellato o lacerato, senza che si sappia a priori se la cancellazione o la lacerazione sia opera del testatore o cli terzi. Si tratta, cioè, di stabilire se l'onere di provare che il testamento è stato lacerato o cancellato dal testatore spetti a chi invoca l'inefficacia del testamento o se piuttosto l'onere di provare che la scheda è stata distrutta da terzi incomba a chi vuol giovarsi del testamento stesso. Seguendo la prima soluzione, il testamento cancellato o lacerato produrrà i suoi effetti fintanto che non venga provato che la lacerazione o la cancellazione è stata opera del testatore. Seguendo, invece, la seconda, il testamento lacerato o cancellato dovrà ritenersi revocato, salvo che si provi che la lacerazione o la cancellazione è stata opera di terzi. I pareri si sono divisi in favore dell'una e dell'altra soluzione. Di fronte a questa incertezza era stata suggerita la soppressione dell'articolo, nell'intesa di lasciare all'apprezzamento del magistrato la valutazione delle svariate e imprevedibili forme con cui il testatore può con atti materiali mostrare la sua volontà di porre nel nulla il suo precedente testamento.
Ho creduto di dover dissentire dalla proposta di soppressione per non lasciare senza disciplina un punto così delicato, che ha dato luogo a tante incertezze sotto l'impero del codice del 1865. Ma, conservando la norma, ho voluto risolvere i dubbi circa il problema dell'onere della prova. Al riguardo ho considerato che il testamento olografo distrutto o lacerato o cancellato si presenta indiscutibilmente in condizioni così anormali da non potersi dispensare chi ne invoca l'efficacia dal dare la prova specifica che la volontà espressa nel testamento è rimasta ferma fino al momento della morte del testatore, nonostante la cancellatura o la lacerazione o la distruzione della scheda.
A questi concetti si ispira l'art. 684 del c.c., disponendo che il testamento distrutto, lacerato o ,cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che il testamento fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore, pur distruggendo, cancellando o lacerando, non ebbe l'intenzione di revocare il testamento.