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Articolo 2683 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Beni per i quali è disposta la pubblicità

Dispositivo dell'art. 2683 Codice Civile

Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione [2643, 2657 ss.], osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge [c. nav. 233, 250, 843, 865], gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto:

  1. 1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione [c. nav. 146 ss.];
  2. 2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice [c. nav. 753];
  3. 3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico [1706, 2914, n. 1](1).

Note

(1) A differenza della trascrizione immobiliare (v. 2643), quella mobiliare è posta su base reale, cioè viene eseguita avendo riguardo al bene oggetto della vicenda e non al suo titolare.

Ratio Legis

Tale speciale disciplina dettata per navi, aeromobili e autoveicoli, differente da quella prevista per la circolazione degli altri beni mobili, rappresenta la continuazione del sistema previgente all'entrata in vigore del codice civile attuale.

Brocardi

Prior in tempore, potior in iure

Spiegazione dell'art. 2683 Codice Civile

Beni mobili soggetti a pubblicità
È da notare che l’art. 2683, nell’indicare i mobili soggetti alla trascrizione, stabilisce, per la trascrizione, dei presupposti particolari per i singoli beni mobili considerati.

Come ebbe ad avvertire, in seno alla Commissione della Camera, il senatore Rotigliano: “si limita la trascrizione soltanto alle navi iscritte negli uffici marittimi del Regno, Colonie e possedimenti italiani; agli aeromobili iscritti nel registro aeronautico nazionale e infine agli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. La relazione chiarisce che, prima dell’iscrizione nei registri, non si applicano le regole sulla pubblicità, ma le norme generali relative ai beni mobili.

In altre parole, un costruttore di automobili può vendere le macchine senza sottostare ad alcun obbligo di pubblicità, se le macchine non sono ancora iscritte nel pubblico registro automobilistico. La disposizione appare molto importante, quando si riflette che la iscrizione nel pubblico registro automobilistico è obbligatoria solo quando si voglia avere la licenza di circolazione”.

A sua volta, il Presidente avvertì che le navi hanno una disciplina diversa dagli aeromobili e dagli autoveicoli, perché, mentre entrambi questi ultimi sono iscritti solo al momento in cui si chiede la licenza di circolazione, le navi, quando si impostano nel cantiere, sono senz’altro iscritte negli uffici marittimi, e, mentre manifestò il dubbio sull’opportunità di sottoporli tutti alla stessa disciplina, dichiarò di concordare col Relatore sull’opportunità di estendere la trascrizione ad altri beni mobili, soprattutto per il riservato dominio, che agisce contro i terzi, i quali sono esposti, in mancanza di una pubblicità, a continue sorprese.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1096 La individuazione dei beni mobili ai quali si applica la disciplina qui illustrata è fatta dall'art. 2683 del c.c., il quale pone il principio fondamentale che la pubblicità, e quindi tutte le norme di diritto sostanziale che ad essa si ricollegano, presuppongono l'iscrizione del bene nei particolari registri che sono: a) il pubblico registro automobilistico per gli autoveicoli; b) le matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo per le navi maggiori; c) i registri per le navi minori e i galleggianti; d) i registri per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna; e) il registro aeronautico nazionale per gli aeromobili in senso stretto; f) il registro matricolare della Reale unione nazionale aeronautica per gli alianti libratori. E' poi da tener conto dei registri delle costruzioni delle navi e degli aeromobili nei quali si effettua la pubblicità dei contratti di costruzione. Prima dell'iscrizione le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli devono considerarsi soggetti a tutte le norme relative ai beni mobili e comunque sottratti alle regole speciali che sono dettate per i beni iscritti in pubblici registri.

Massime relative all'art. 2683 Codice Civile

Cass. civ. n. 3694/2020

La buona fede oggettiva, in funzione integrativa del contenuto del contratto, impone alle parti di porre in essere comportamenti comunque rientranti, secondo la legge, gli usi e l'equità, nello spettro complessivo della prestazione pattuita. Ne consegue la responsabilità professionale del notaio che, ancorché abbia autenticato le firme della dichiarazione di vendita di una vettura, non comunichi al venditore, che li abbia richiesti, i dati anagrafici dell'acquirente, pur avendo il potere di rilasciare copia ed estratti dei documenti a lui esibiti e non necessariamente depositati e nonostante venga in rilievo un atto soggetto a pubblicità mobiliare (ai sensi dell'art. 2683, n. 3, c.c.), la conservazione della cui copia, per quanto informale, rispondeva a prassi già in uso, costantemente osservata e successivamente trasfusa in atto normativo (l. n. 246 del 2005). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 04/05/2017).

Cass. civ. n. 15569/2004

Il terzo che si oppone all'esecuzione sui beni mobili pignorati presso la casa o l'azienda del debitore non può fondare il suo proprietà su di essi sulla trascrizione dei beni a suo favore — nella specie l'iscrizione nel P.R.A. — perché tale formalità, ai sensi degli artt. 2683 e 2684 c.c., non è costitutiva del trasferimento del diritto di proprietà — effetto reale del semplice consenso del venditore e del compratore — bensì ha la diversa finalità di risolvere il conflitto tra più acquirenti del medesimo bene dallo stesso venditore (c.d. pubblicità dichiarativa), e quindi non costituisce prova sufficientemente idonea a superare la presunzione legale stabilita dall'art. 621 c.p.c.

Cass. civ. n. 2445/1993

Il natante non registrato può essere oggetto di un valido contratto di compravendita perché la normativa sulla iscrizione dei beni mobili ha solo una funzione di pubblicità che non vieta la circolazione, in caso di inosservanza, secondo la disciplina prevista per i beni mobili non registrati.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2683 Codice Civile

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M. C. chiede
mercoledì 21/02/2024
“La presentazione di denuncia per appropriazione indebita relativa ad un veicolo è sufficiente per sollevare da responsabilità solidale il proprietario stesso per violazioni al codice della strada elevati con verbali notificatogli regolarmente e di cui vi è il ritiro o la compiuta giacenza e mai opposti entro i termini? Sì specifica che la comunicazione e successiva registrazione al PRA DELLA PERDITA DI POSSESSO è avvenuta sei anni dopo rispetto alla presentazione della denuncia di appropriazione indebita. Ad oggi si chiede l’annullamento in autotutela dei verbali al codice della strada elevati nel periodo temporale che va tra la presentazione della denuncia per appropriazione indebita e la successiva iscrizione della stessa, quale prova della perdita del possesso, al PRA ben sei anni dopo. Nell’arco temporale su indicato non si ha comunque la responsabilità solidale visto che si rimane comunque proprietari del mezzo di cui si dichiara la perdita del possesso in una certa data e si fa la relativa iscrizione al PRA ben sei anni dopo? Si rimarca che i verbali di cui si tratta sono stati regolarmente notificati anche per compiuta giacenza a colei che risultava essere la proprietaria la quale non ha mai fatto ricorso nei termini di legge e di conseguenza le somme dovute sono ormai iscritte a ruolo per la quale l’agenzia di riscossione ne chiede il pagamento con addirittura applicazione del fermo amministrativo del veicolo. Allego documentazione.
Grazie”
Consulenza legale i 04/03/2024
In generale, il problema della valenza delle trascrizioni al PRA viene in rilievo per quanto riguarda il passaggio di proprietà del veicolo.
In particolare, si è affermato che la trascrizione della scrittura privata al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), lungi dal rappresentare un mero adempimento burocratico privo di effetti, ha la rilevante funzione di pubblicità dichiarativa destinata a consentire a terzi di conoscere l'avvenuto trasferimento della proprietà dell'autoveicolo, sicché costituisce presunzione dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà e, conseguentemente, argomentando a contrariis, ne deriva che la mancata trascrizione può costituire presunzione di un non avvenuto trasferimento della proprietà del bene (Comm. trib. reg. Firenze, (Toscana) sez. V, 22/11/2021, n. 1400).
Questo significa che la trascrizione non è una condizione di validità del trasferimento dell’automobile, ma è necessaria a renderlo opponibile ai terzi, rendendola a loro conoscibile, trattandosi di un registro pubblico.
Tuttavia, la giurisprudenza ha anche precisato che, al fuori delle ipotesi in cui è necessario regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo, le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno il valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova (Corte appello Palermo sez. III, 03/03/2016, n. 417; Tribunale Napoli sez. VI, 20/05/2019, n. 5167).
Ancora, è stato chiarito che tale presunzione semplice costituita dalla iscrizione nel registro può essere contestata anche nel giudizio di opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per violazione della disciplina sulla circolazione stradale, da parte di colui il quale risulti dai pubblici registri essere proprietario dell'autovettura (Corte appello Firenze sez. II, 28/09/2018, n. 2222).
Come accennato, si tratta di precedenti che riguardano i casi di trasferimento volontario della proprietà, e quindi diversi da quello di specie, ma il principio affermato in relazione ad essi potrebbe essere in astratto richiamato a fini difensivi anche nel presente caso per dimostrare di aver perso il possesso del veicolo prima dell’irrogazione delle sanzioni per violazione del Codice della strada, superando la mancata trascrizione al PRA.
In concreto, però, la “finestra” per avanzare tale contestazione sembra ormai chiusa; infatti, i verbali sono stati notificati al soggetto che risultava proprietario e che avrebbe avuto l’onere sia di fare la trascrizione al PRA, sia soprattutto di impugnare i verbali nei termini di decadenza previsti dalla legge.
Oggi, però, ci troviamo in una fase molto più avanzata, in cui le sanzioni sono diventate definitive e non sono più impugnabili.
Pertanto, l’unica strada sembra essere quella suggerita nella risposta all’istanza di autotutela, ossia quella di ripresentare l’istanza corredata dalla sentenza penale che decide sulla esistenza del reato di appropriazione indebita (quando questa verrà emessa), in quanto il giudicato penale pare idoneo – molto più della sola querela, che è un atto di parte – a superare la presunzione costituita dall’intestazione del veicolo risultante dal PRA.


Bassi chiede
domenica 30/01/2011

“Buonasera, in seguito a decreto di allontanamento, venne emesso dallo stesso giudice decreto che imponeva alla coniuge la consegna di miei beni personali fra cui collezioni, documenti riguardo collezione di monete ed attinenti, dichiarando la insindacabilità della loro appartenenza a me, dicendo che la signora avrebbe eventualmente potuto inventariare e contestare in sede di separazione. La coniuge ha ottemperato solo parzialmente al provvedimento del giudice. La corte d'appello ha rigettato il mio ricorso dichiarando la competenza sul punto del giudice della separazione.
Sono in possesso di documentazione parziale che attesta la mia titolarità sui beni.
Sottolineo infine che eravamo in regime di separazione dei beni.
Grazie.”

Consulenza legale i 02/02/2011

Se tra i coniugi vige il regime della separazione dei beni ex art. 215 del c.c., significa che convenzionalmente essi hanno stabilito che ciascuno conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. L’art. 219 del c.c. disciplina la prova della proprietà esclusiva dei beni nei confronti dell'altro statuendo che è ammessa con ogni mezzo. Il comma 2 dell'art. 219, con riferimento alla ipotesi di separazione di beni tra coniugi, sancisce una presunzione semplice di comproprietà per i beni mobili dei quali nessuno di essi sia in grado di dimostrare la proprietà esclusiva. Lo stesso comma, peraltro, non contenendo una esplicita limitazione dell'efficacia della presunzione di comunione ai soli rapporti interni tra i coniugi concernenti beni acquistati durante il matrimonio, consente di estendere gli effetti della presunzione in parola anche al caso di beni personali appartenuti al coniuge prima del matrimonio.

Similmente, in tema di comunione legale tra coniugi, troviamo l'art. 195 del c.c. (ultima parte), il quale prevede, con riguardo al prelevamento dei beni mobili nell'ambito della divisione dei beni della comunione, che, in mancanza di prova contraria, si presume che i beni mobili facciano parte della comunione: non è quindi richiesta una prova qualificata, ma è sufficiente, per rovesciare la presunzione, una prova libera, e quindi anche una prova testimoniale o indiziaria a sostegno del fatto che i beni fossero di proprietà esclusiva di uno di essi prima del matrimonio.

Nel caso di specie, il giudice incaricato di decidere la causa di separazione personale tra i coniugi, avrà competenza per decidere sulla titolarità dei beni mobili, potendo i coniugi darne prova, come detto, "con ogni mezzo".