L’Opera, alla sua prima edizione, è il quarto volume della sezione “La parte generale del diritto civile” del Trattato di Diritto Civile diretto dal Prof. Sacco ed analizza in modo estremamente approfondito e completo la disciplina della pubblicità immobiliare.
L’Autore si sofferma sull’istituto della trascrizione e sulla sua struttura e funzione, esaminando altresì i particolari casi di trascrizione e il sistema pubblicitario dei... (continua)
Sommario
I. La trascrizione in generale. – II. La trascrizione con efficacia tipica. – III. La doppia alienazione. – IV. La trascrizione con efficacia non tipica. – V. La trascrizione delle domande giudiziali. – VI. La pubblicità accessoria. – VII. Il procedimento. – VIII. La cancellazione. – IX. Il regime tavolare. – X. La trascrizione mobiliare.
(continua)L'opera si propone di analizzare il contratto preliminare nei suoi aspetti peculiari, le questioni relative alla trascrizione del contratto medesimo, il particolare contratto preliminare degli immobili da costruire, e ciò sotto il profilo della tutela dell'acquirente, analizzando le complesse problematiche nelle sue molteplici sfaccettature. L'opera ha un taglio pratico, particolarmente interessante per gli operatori del settore, che si trovano a gestire controversie in tale... (continua)
Sommario
Premessa. – I. Ascesa e declino del diritto di superficie: il ritorno alla proprietà. – II. La pubblicità immobiliare tra regole formali e pratica illuminata. – Appendice.
(continua)
Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione[2643, 2657 ss.], osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge [c.nav. 233, 250, 843, 865], gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto:
1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione [c.nav. 146 ss.];
2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice [c.nav. 753];
3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico [1706, 2914, n. 1].
La scelta di dettare una disciplina separata per navi, aeromobili e autoveicoli, diversa da quella prevista per la circolazione degli altri beni mobili (es.: ciclomotori), non è determinata dal carattere o dal valore dei beni stessi, ma piuttosto dalla circostanza che lo speciale regime di pubblicità per essi previsto previgeva alla data di entrata in vigore del codice attuale.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
1096La individuazione dei beni mobili ai quali si applica la disciplina qui illustrata è fatta dall'art. 2683 del c.c., il quale pone il principio fondamentale che la pubblicità, e quindi tutte le norme di diritto sostanziale che ad essa si ricollegano, presuppongono l'iscrizione del bene nei particolari registri che sono: a) il pubblico registro automobilistico per gli autoveicoli; b) le matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo per le navi maggiori; c) i registri per le navi minori e i galleggianti; d) i registri per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna; e) il registro aeronautico nazionale per gli aeromobili in senso stretto; f) il registro matricolare della Reale unione nazionale aeronautica per gli alianti libratori. E' poi da tener conto dei registri delle costruzioni delle navi e degli aeromobili nei quali si effettua la pubblicità dei contratti di costruzione. Prima dell'iscrizione le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli devono considerarsi soggetti a tutte le norme relative ai beni mobili e comunque sottratti alle regole speciali che sono dettate per i beni iscritti in pubblici registri.
Se tra i coniugi vige il regime della separazione dei beni ex art. 215 del c.c., significa che convenzionalmente essi hanno stabilito che ciascuno conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. L’art. 219 del c.c. disciplina la prova della proprietà esclusiva dei beni nei confronti dell'altro statuendo che è ammessa con ogni mezzo. Il comma 2 dell'art. 219, con riferimento alla ipotesi di separazione di beni tra coniugi, sancisce una presunzione semplice di comproprietà per i beni mobili dei quali nessuno di essi sia in grado di dimostrare la proprietà esclusiva. Lo stesso comma, peraltro, non contenendo una esplicita limitazione dell'efficacia della presunzione di comunione ai soli rapporti interni tra i coniugi concernenti beni acquistati durante il matrimonio, consente di estendere gli effetti della presunzione in parola anche al caso di beni personali appartenuti al coniuge prima del matrimonio.
Similmente, in tema di comunione legale tra coniugi, troviamo l'art. 195 del c.c. (ultima parte), il quale prevede, con riguardo al prelevamento dei beni mobili nell'ambito della divisione dei beni della comunione, che, in mancanza di prova contraria, si presume che i beni mobili facciano parte della comunione: non è quindi richiesta una prova qualificata, ma è sufficiente, per rovesciare la presunzione, una prova libera, e quindi anche una prova testimoniale o indiziaria a sostegno del fatto che i beni fossero di proprietà esclusiva di uno di essi prima del matrimonio.
Nel caso di specie, il giudice incaricato di decidere la causa di separazione personale tra i coniugi, avrà competenza per decidere sulla titolarità dei beni mobili, potendo i coniugi darne prova, come detto, "con ogni mezzo".
L'opera affronta tematiche discusse, e spesso contraddittorie, quali la trascrizione e l'ipoteca, rendendole fruibili a tutti gli operatori del diritto e cercando, allo stesso tempo, di chiarirne i contenuti mediante l'inserimento sistematico di casi pratici, corredati dalle relative soluzioni.
Particolare attenzione è stata data ad argomenti innovativi e particolari quali, rispettivamente, la trascrizione del contratto preliminare e la cambiale ipotecaria, al fine di... (continua)
SOMMARIO
L'interazione tra registri immobiliari e catasto nell'evoluzione del sistema ed il ruolo del notaio - L'ambito di applicazione dell'art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52/1985 -' Le prescrizioni normative riguardanti la 'conformità oggettiva' - Le prescrizioni normative riguardanti la 'conformità soggettiva', intestazione catastale e risultanze dei registri immobiliari.
Il saggio rivisita criticamente il preteso principio di tassatività delle ipotesi di trascrizione, che viene per la prima volta approfondito, passando in rassegna tutti gli argomenti impiegati da dottrina e giurisprudenza. L'indagine storica e comparatistica, il raffronto con la disciplina delle altre pubblicità legali, l'esame dettagliato del diritto positivo nell'ottica dell'interpretazione assiologica, sistematica e costituzionalmente orientata, consentono di superare il... (continua)
Il volume illustra i principi salienti del sistema tavolare, concentrandosi sulle questioni interpretative che gli operatori devono affrontare quotidianamente e sulle soluzioni proposte dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Ampio spazio è riservato all'esame di istituti di recente introduzione, fra i quali gli atti di destinazione ex art. 2645-ter codice civile, il trust, le opposizioni alla donazione e alla verifica della loro compatibilità col regime tavolare.
(continua)
bassi, domenica 30 gennaio 2011 , chiede:
Buonasera, in seguito a decreto di allontanamento, venne emesso dallo stesso giudice decreto che imponeva alla coniuge la consegna di miei beni personali fra cui collezioni, documenti riguardo collezione di monete ed attinenti, dichiarando la insindacabilità della loro appartenenza a me, dicendo che la signora avrebbe eventualmente potuto inventariare e contestare in sede di separazione. La coniuge ha ottemperato solo parzialmente al provvedimento del giudice. La corte d'appello ha rigettato il mio ricorso dichiarando la competenza sul punto del giudice della separazione.
Sono in possesso di documentazione parziale che attesta la mia titolarità sui beni.
Sottolineo infine che eravamo in regime di separazione dei beni.
Grazie.