Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 2122 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Indennità in caso di morte

Dispositivo dell'art. 2122 Codice Civile

In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge [548, 585], ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado [74, 76] e agli affini [78] entro il secondo grado[78, 1751](1).

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima [565](2).

È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità [458].

Note

(1) Legittimati a chiedere il pagamento del Tfr al Fondo di garanzia presso l'Inps sono tutti coloro che a qualsiasi titolo siano succeduti nel credito del lavoratore, e non solamente i soggetti indicati nell'articolo 2122.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 19 gennaio 1972, n. 8, ha dichiarato illegittimo l'articolo «nella parte in cui esclude che il lavoratore subordinato, in mancanza delle persone indicate nel primo comma, possa disporre per testamento delle indennità di cui allo stesso articolo».

Massime relative all'art. 2122 Codice Civile

Cass. civ. n. 1222/2000

Ove, oltre al coniuge divorziato ed al coniuge superstite, esistano anche figli del lavoratore defunto (e/o altri parenti od affini a suo carico) aventi diritto alla indennità di buonuscita ai sensi dell'art. 2122 c.c., dal coordinamento di tale disposizione con l'art. 9 della legge 898/70 si estrae complessivamente la regola che al coniuge divorziato, nella fattispecie considerata (di concorso di plurimi aventi diritto), va attribuita una quota della quota del coniuge superstite; per cui, tra i due (od eventualmente più) coniugi, dovrà in pratica, suddividersi la quota di spettanza del coniuge superstite, come previamente determinata in ragione del concorso di questi con gli altri superstiti aventi diritto ex art. 2122, comma primo, c.c. Devesi, per altro, precisare, ai fini di tale preventiva determinazione, che dei due criteri all'uopo indicati dal predetto art. 2122 c.c. — secondo il quale «la ripartizione della indennità se non vi è accordo tra gli aventi diritto (primo), deve farsi secondo il bisogno di ciascuno (secondo)» —non risulta applicabile, giacché incompatibile, il primo, e rileva quindi unicamente il successivo (ripartizione «secondo il bisogno»).

Cass. civ. n. 3515/1981

In virtù della specifica disposizione del terzo comma dell'art. 2118 c.c.; l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere, nel caso di morte del lavoratore, l'indennità sostitutiva del preavviso agli aventi diritto indicati dal primo comma dell'art. 2122 dello stesso codice — che l'acquisiscono iure proprio e non già iure successionis — è correlato alla prevalente funzione previdenziale o assistenziale di detta indennità, la quale, essendo collegata al solo fatto naturale del decesso del dipendente, è svincolata dai suoi ordinari presupposti ed è, pertanto, dovuta, indipendentemente dall'esistenza, nell'ambito del cessato rapporto di lavoro, di un potere di recesso del datore di lavoro con obbligo del preavviso e, in mancanza di questo, di un corrispondente diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva.

L' azione promossa da alcuni dei superstiti del prestatore di lavoro, deceduto in costanza di rapporto, per conseguire, ai sensi dell'art. 2122, primo comma, c.c., le indennità indicate dagli artt. 2118 e 2120 dello stesso codice dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Infatti, poiché il secondo comma del citato art. 2122 stabilisce che la ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno, una decisione adottata nei confronti di alcuni soltanto degli interessati sarebbe inidonea a produrre un risultato utile o pratico. Pertanto, disposta l'integrazione del contraddittorio nei riguardi degli altri aventi diritto, originariamente non presenti in giudizio, la loro adesione alla domanda proposta dagli attori originari integra la manifestazione dell'intento di conseguire anche essi (aventi un interesse proprio non limitato a sostenere le ragioni delle parti originarie) l'intero importo dell'indennità in concorso con gli altri aventi diritto, con l'ulteriore conseguenza che il giudice, disponendo la corresponsione delle indennità anche ai soggetti chiamati ad integrare il contraddittorio, non incorre in alcuna violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 2122 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

VINCENZO M. chiede
lunedì 18/12/2017 - Lombardia
-Mio fratello, celibe, è deceduto essendo ancora in attività lavorativa.
-Siamo rimasti eredi io e un'altro mio fratello,( il quale non ha rinunciato alla eredità), mentre io e i miei due figli di cui uno ha anche un figlio minore abbiamo rinunciato alla eredità..Ora questo comporterà doversi rivolgere al Giudice Tutelare per far sì che accetti la domanda di rinuncia dell'eredità per il minore.
-Non ero a carico e nemmeno convivente del de-cuius, posso riscuotere la quota TFR che mi spetterebbe come "iuris proprio"?
-Ho effettuato vari accertamenti, alcuni, compreso uno studio notarile del lavoro hanno detto di si, altri invece no.
-Esiste qualche sentenza che chiarisca con certezza come comportarsi senza incorrere a errori che possono comportare l'annullamento della rinuncia alla eredità? e, se riscossa erroneamente, chi è preposto all'accertamento e alla decisione di revocare la rinuncia all'eredità?.
Grazie.”
Consulenza legale i 03/01/2018
Un esame analitico dell’argomento proposto non può prescindere da quelle che sono le fonti normative di riferimento.

Cominciamo dalla norma che prevede proprio l’erogazione del trattamento di fine rapporto.
Dispone l’art. 2120 c.c. che ”In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto…”.
Proseguendo la lettura del codice civile su tale materia, troviamo l’art. 2122, rubricato “Indennità in caso di morte”.
Dispone il primo comma di tale norma che, in caso di morte del prestatore di lavoro, l’indennità di cui all’art. 2120 c.c. (ossia il c.d. TFR) deve corrispondersi al CONIUGE, ai FIGLI e, se vivevano a carico del lavoratore, a:
- Parenti entro il terzo grado;
- Affini entro il secondo grado.

Le suddette norme vanno poi coordinate con l’art. 12 comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 346/1990 (Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni), intitolato “Beni non compresi nell’attivo ereditario”, il quale dispone espressamente che “…Non concorrono a formare l’attivo ereditario:
c) le indennità di cui all’art. 1751, ultimo comma, e 2122 del codice civile…”.

Ora, proprio dalla lettura combinata di tali norme si desume che, in caso di morte del lavoratore in servizio, le somme maturate a titolo di trattamento di fine rapporto competono ai superstiti individuati dalla legge (articoli 5, comma 1, Dpr 1032/1973, e 2122 del codice civile), per diritto proprio; nell'ipotesi di decesso dopo il collocamento a riposo, invece, le stesse si trasmettono agli eredi secondo le norme che regolano la successione.

Su tale argomento si è anche espressa l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 36/E del 6 febbraio 2009, nella quale, rispondendo ad un interpello concernente la liquidazione delle indennità di fine servizio o di fine rapporto per l’ipotesi di decesso dell’avente diritto, ha precisato che il rapporto intercorrente tra i superstiti e l'ente previdenziale è autonomo e originario e non derivato, come il diritto di credito che possono vantare gli eredi secondo la disciplina propria delle successioni (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 1265/2006).

Il fatto poi che tale indennità, spettante per diritto proprio, non concorra a formare l'attivo ereditario (ex articolo 12, comma 1, lettera c), Dlgs 346/1990), comporta che la sua corresponsione è indipendente dall'accettazione dell'eredità; ciò significa che l'ente previdenziale non è obbligato ad acquisire, prima di disporne il pagamento, il certificato di avvenuta presentazione della denuncia di successione oppure la dichiarazione da parte dell'interessato che non sussiste l'obbligo di presentarla (articolo 48, comma 3, Dlgs 346/1990).

La ratio di tale disciplina si rinviene nella stessa funzione di tipo previdenziale che il trattamento di fine rapporto è diretto ad assolvere: provvedere, dopo l'estinzione del rapporto di lavoro, al sostentamento del lavoratore e della famiglia, sopperendo alle difficoltà derivanti dal venir meno della retribuzione periodica.

In mancanza delle persone e delle condizioni indicate dall'art.2122 c.c., il trattamento di fine rapporto sarà invece devoluto secondo le norme della successione "mortis causa", tanto testamentaria che legittima (Corte costituzionale, 106/1996); ciò in quanto esso ha "essenziale natura di retribuzione differita, pur se legata ad una concorrente funzione previdenziale", e le relative somme, di conseguenza, "entrano a far parte del patrimonio del dipendente prima della sua morte" (ex multis, Corte costituzionale, 458/2005).

In assenza dei superstiti a favore dei quali opera la riserva legale di destinazione, infatti, la funzione previdenziale (o di sostentamento della famiglia del lavoratore) perde qualunque rilevanza, la natura retributiva si riespande, il trattamento di fine rapporto si trasmette agli eredi iure successionis e il suo pagamento ritorna ad essere condizionato all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 48, comma 3, del Dlgs 346/1990.

Da tutto quanto sopra detto, dunque, può chiaramente evincersi che nel suo caso il trattamento di fine rapporto non le potrà competere iure proprio, e ciò in quanto, seppure rientrante tra i soggetti previsti dall’art. 2122 c.c., manca uno dei requisiti essenziali previsti da tale norma, ossia quello di aver vissuto a carico del prestatore di lavoro.

Ad ulteriore conforto di ciò si riporta qui di seguito un link ad una pagina del sito dell’INPS, in cui viene spiegato cos’è, a chi è rivolto e come funziona da un punto di vista pratico il TFR per i superstiti di dipendenti pubblici:
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50030

Per quanto concerne poi il soggetto o i soggetti legittimati a far valere una indebita riscossione iure proprio di tali somme, si ritiene sufficiente dire che uno di essi potrebbe essere proprio l’INPS, in quanto qualora l’Istituto venga a conoscenza della mancanza del requisito dell’essere a carico del lavoratore deceduto, sicuramente non esiterà a richiedere la prova di aver assunto e rivestire la qualità di erede del de cuius, prova che non potrà darsi per avere rinunziato all’eredità.