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Articolo 585 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Successione del coniuge separato

Dispositivo dell'art. 585 Codice Civile

Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione(1) con sentenza passata in giudicato [151 2 c.c.](2) ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 548(3).

Note

(1) Il coniuge che chiede il riconoscimento dei suoi diritti successori non ha l'onere di provare la mancanza di addebito ma soltanto l'avvenuta celebrazione di un matrimonio valido.
(2) Morto il coniuge, i suoi eredi non possono proseguire il giudizio di separazione contro il coniuge superstite per ottenere l'addebito a carico di questo.
(3) Il coniuge separato con addebito non è indegno, potrà succedere ad altro titolo, per esempio per testamento (v. art. 587 del c.c.).

Ratio Legis

L'esclusione dalla successione in conseguenza della pronuncia di addebito della separazione costituisce una sorta di punizione nei confronti del coniuge che con il suo comportamento abbia dato causa alla fine del matrimonio.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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