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Articolo 74 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Parentela

Dispositivo dell'art. 74 Codice Civile

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti(1)(2).

Note

(1) Articolo sostituito dall'art. 1 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. Il testo precedente recitava: "La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite".

(2) Il D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto, con l'art. 104, comma 4, che "I diritti successori che discendono dall'articolo 74 del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, sulle eredità aperte anteriormente al termine della sua entrata in vigore si prescrivono a far data da suddetto termine".

Ratio Legis

L'articolo 74 del codice civile è stato recentemente sostituito dalla disposizione riportata, ad opera della Legge 10 dicembre 2012, n. 219 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2012, n. 293.
Il proposito è dichiaratamente quello di eliminare qualsiasi forma di discriminazione tra i figli legittimi ed i figli naturali, ossia quelli nati fuori dal matrimonio. Appare quindi utile analizzare la ratio della ridetta legge, come sottolineata dal Ministero dell'Interno con la Circolare 27 dicembre 2012, n. 33 che illustra le novità principali della riforma. Nella volontà del Legislatore si è cercato di addivenire al superamento di ogni ineguaglianza normativa tra figli legittimi e figli naturali, in virtù del principio della unicità dello status di "figlio", con conseguenti e significativi riflessi giuridici nella materia dello stato civile.

Spiegazione dell'art. 74 Codice Civile

Enormi e di rilievo le differenze con l'impostazione vigente sino a tutto il 2012, ossia all'idea secondo cui la parentela fosse solo quella riconosciuta nell'ambito della famiglia fondata sull'atto giuridico con il quale un uomo ed una donna si impegnano a condividere la propria vita: ora una relazione stabile e duratura, pur non fondata sul matrimonio, acquista pari rilevanza giuridica.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 74 Codice Civile

Cass. civ. n. 23842/2008

In tema di mediazione, non è sufficiente a configurare un conflitto di interessi tra il mediatore e una delle parti (con conseguente difetto del requisiti di imparzialità e neutralità di cui all'art. 1754 cod. civ.) il rapporto di parentela o di affinità fra il mediatore ed una delle parti che hanno concluso l'affare.

Cass. civ. n. 21628/2006

Ai sensi dell'art. 295 c.p.c., è legittimo il provvedimento di sospensione necessaria del giudizio promosso dall'attore per l'accertamento della qualità di unico erede legittimo del de cuius; avendo il giudice di merito ritenuto pregiudiziale la decisione della causa instaurata dal convenuto per il riconoscimento dello status di figlio naturale dell'erede premorto del de cuius è difatti legittima l'interpretazione dell'art. 565 c.c. al riguardo formulata dal giudice di merito che, nel determinare la portata precettiva della norma, abbia ritenuto i parenti naturali equiparati a quelli legittimi. (Nella specie, con il ricorso per cassazione era stata censurata tale interpretazione perché, tra l'altro, in contrasto con la pronuncia della Corte costituzionale n. 532/000, secondo cui dall'art. 30 Cost. non discende in maniera necessitata la parificazione ai parenti legittimi di quelli naturali; la S.C., nel formulare il principio surrichiamato, ha statuito che con la decisione di cui sopra la Corte costituzionale, nel respingere l'eccezione d'incostituzionalità dell'art. 565 c.c., aveva ritenuto legittima la prospettata interpretazione della norma, secondo cui nella previsione dei parenti dovrebbero ritenersi esclusi quelli naturali, ma non aveva in alcun modo valutato l'alternativa interpretazione della stessa norma fondata sull'irrequivoco disposto dell'art. 74 c.c.- in base al quale sono parenti coloro che discendono dallo stesso stipite — non limitato dal dettato dell'art. 258 c.c., che mira ad escludere non il rapporto parentale con la famiglia del genitore ma solo che gli effetti del riconoscimento si estendano da un genitore a un altro, mentre le singole disposizioni, secondo cui i figli naturali sono equiparati a quelli legittimi, appaiono la conferma del suddetto principio, che è del resto rispondente a quelli costituzionali di uguaglianza e di difesa della filiazione naturale).

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Consulenze legali
relative all'articolo 74 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Giancarlo L. chiede
sabato 26/09/2020 - Piemonte
“Era ospite in RSA, ed è deceduta, una mia cugina di 75 anni nubile e senza figli, dichiarata incapace di intendere e di volere e per la quale sono stato, in passato e per oltre 10 anni, tutore legale.
Incarico terminato nel 2013 avendo all'epoca superato i 65 anni.
Questa cugina ha lasciato in eredità una certa somma di denaro e alla successione ereditaria concorriamo 11 cugini primi (IV grado).
5 cugini/e da parte di padre e 6 da parte di madre (io più altre 5).
Una di queste ultime venne adottata dal padre (figlia non sua) che le diede il suo cognome e ne sposò la madre circa 60 anni fa.
Madre vivente, con più di 90 anni che è nostra zia.
Il padre adottivo di detta cugina, infatti, era fratello di mio padre, di altri due fratelli e di due sorelle, una delle quali madre della de cuius.
(I quattro fratelli e le due sorelle sono tutti deceduti da tempo).
Domande: la cugina adottata, che ha lo stesso nostro cognome, ha gli stessi diritti ereditari di tutti noi cugini?
E sua madre, nostra zia, ha diritti ereditari?
Grazie per la Vostra risposta.”
Consulenza legale i 01/10/2020
La risposta è negativa per la zia novantenne ancora in vita, mentre sussistono dei dubbi per la cugina adottata, per le ragioni che di seguito si esporranno.

Intanto va detto che la zia novantenne è esclusa dalla successione in quanto affine (di terzo grado) e non parente della de cuius, mentre la legge riconosce la posizione di chiamati alla successione solo in favore dei parenti fino al sesto grado (così 572cc)

Per quanto riguarda la posizione della cugina adottiva, occorrerebbe capire bene quale sia stata la forma di adozione a cui si è fatto ricorso.
Infatti, come si ricava dal testo della Legge n. 184/1983, tre sono le possibili forme di adozione, e precisamente:

  1. la c.d. adozione legittimante: costituisce la forma più comune di adozione, può essere effettuata esclusivamente da due soggetti tra di loro legati da vincolo di coniugio (da almeno tre anni e non separati nemmeno di fatto) e si riferisce a un minore che si trovi in stato di abbandono e che sia dichiarato adottabile (ex art. 7 della legge sull'adozione). Essa si conclude con sentenza, pronunciata dal Tribunale dei minorenni, a cui consegue l’acquisizione da parte dell’adottando dello status di figlio.
Il figlio adottato con l’adozione piena, acquisendo lo status di figlio nato nel matrimonio, rientra a pieno titolo nel novero dei soggetti contemplati dall’art. 74 c.c. al fine della individuazione della relazione di parentela.

  1. l’adozione del maggiore d’età: questa forma di adozione trova ancora oggi la sua disciplina essenzialmente nel codice civile (artt. 291 e ss. c.c.). Per mezzo di essa si intende soddisfare l’interesse di una persona adulta a conseguire i vantaggi connessi alla qualità giuridica di figlio, quali il diritto di portate il cognome dell’adottante e l’aspettativa di esserne erede.
Ai fini successori assume particolare importanza quanto disposto dall’art. 300 del c.c., in forza del quale l’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, ed inoltre l’adozione non determina l’insorgere di alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato né tra l’adottato e i parenti dell’adottante.

  1. l’adozione in casi particolari, detta anche “adozione semplice”: è disciplinata dall’art. 44 della legge sull'adozione, il quale sostanzialmente ammette l’adozione di minori, anche quando non sussistano le condizioni che ne determinino l’adottabilità, purché ricorrano i presupposti individuati dallo stesso art. 44.

Ebbene, sembrerebbe che il tipo di adozione a cui si fa riferimento nel caso di specie debba farsi rientrare nell’ipotesi prevista dalla lettera b) dell’art. 44, che contempla l’adozione da parte di uno dei coniugi del minore che sia figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge.

Ora, l’art. 55 della legge sull'adozione, nel delineare la condizione giuridica dell’adottato in casi particolari, richiama espressamente gli artt. 300 e 304 c.c. dettati per l’adozione del maggiore di età.
Da tale richiamo la dottrina ne ha tratto il convincimento che l’adozione in casi particolari non determina il sorgere di un vero e proprio rapporto di filiazione e quindi non attribuisce all’adottato in casi particolari lo status di figlio legittimo, ma risponde all’esigenza di offrire al minore un ambiente familiare idoneo.

Di contro, altra parte della dottrina ha posto in evidenza che l’art. 74 c.c. esclude dal novero dei parenti solo gli adottati maggiori di età e che la formulazione di tale norma risponde al preciso intento del legislatore di voler equiparare l’adozione in casi particolari all’adozione piena o legittimante (pertanto, ciò avrebbe determinato una tacita abrogazione dell’art. 55 legge adozione nella parte in cui richiama gli artt. 300 e 304 c.c.).

In base alla prima linea di pensiero l'adottato nei casi particolari conserva i diritti successori nei confronti della famiglia d’origine ed agli stessi si aggiungono quelli nei confronti degli adottanti, ma non nei confronti dei loro parenti.
Se prevalesse, invece, l'altra linea di pensiero, sul piano ereditario non ci sarebbe più alcuna differenza tra adozione piena ed adozione in casi particolari, con la conseguenza che l’adottato potrebbe vantare diritti successori nei confronti anche dei parenti degli adottanti.
Purtroppo, neppure la giurisprudenza sembra abbia ancora preso posizione al riguardo, e pertanto un intervento chiarificatore da parte del legislatore sarebbe senz'altro opportuno.

La conclusione che se ne può trarre è la seguente:
  1. se la cugina è stata adottata con adozione piena o legittimante (cioè ex art. 7 Legge 184/1983) avrà diritto di succedere alla de cuius, quale parente in linea collaterale di quarto grado;
  2. se, invece, è stata adottata ex art. 44 Legge 184/1983 sussistono dei dubbi, in quanto non è chiaro, allo stato attuale, se l’esclusione dell’insorgere del vincolo di parentela disposto dal secondo comma dell’art. 74 c.c. valga solo per l’adozione di persone maggiori di età o debba estendersi anche agli adottati in casi particolari.


Alessio M. chiede
lunedì 26/02/2018 - Toscana
“premessa:
- muore Carlo, figlio di Bruno, che a sua volta era figlio di Aldo, Aldo ha anche una figlia Eleonora, che a sua volta ha un figlio Federico.
- Bruno ha una moglie Francesca, che a sua volta ha una sorella Maria, Maria a sua volta ha una figlia Anna.
Carlo era figlio unico, non sposato, senza figli e non ha lasciato testamento.
- gli unici in vita sono Federico, figlio di Eleonora, e Anna, figlia di Maria.
domanda:
- chi, tra Federico ed Anna, secondo gli art. 74 cod. civ., art. 75 cod. civ., art. 76 cod. civ. 1° e 2° comma, art. 572 cod. civ., succede al defunto Carlo?
è corretta la seguente mia interpretazione ?
- poiché Federico e Carlo, pur non discendendo l'uno dall'altro, hanno in comune lo stipite, cioè l'anziano Aldo, succede a Carlo, Federico; in quanto Anna, non ha in comune con Carlo, lo stipite Aldo.
attendo la vs. risposta e relativi commenti, grazie.”
Consulenza legale i 05/03/2018
Il ragionamento di cui al quesito è solo parzialmente corretto.
Le norme del codice civile in esso citate definiscono e disciplinano la “parentela”, intesa come legame di sangue tra soggetti, in linea retta (ovvero l’uno discende dall’altro) o in linea collaterale (ovvero l’uno non discende dall’altro ma entrambi hanno uno stipite comune).
Lo stipite non è altro che un antenato comune.

Nel caso in esame, siamo in presenza di tre cugini: Carlo, il defunto della cui successione si discute, Federico (cugino da parte di papà) e Maria (cugina da parte di mamma).

E’ certamente corretto sostenere – come fa chi pone il quesito – che Carlo e Federico discendono dal comune stipite Aldo (che è il nonno paterno): essi sono parenti e precisamente parenti di quarto grado.
Tuttavia, ci si dimentica completamente del ramo di parentela materno: anche Maria, infatti, essendo cugina di Carlo da parte di madre, ha in comune uno stipite con Carlo stesso, ovvero il nonno materno, non menzionato nel quesito.
Entrambi dunque discendono da quest’ultimo stipite comune e sono parenti di quarto grado, come Carlo e Federico.

In mancanza di altre categorie di successibili (non vi sono altri parenti in vita) la conclusione è che anche Maria parteciperà alla successione di Carlo, per la stessa quota di Federico.


Carmelo R. chiede
venerdì 24/11/2017 - Toscana
“nella successione legittima quando si parla di STIPITE COMUNE, si intende l'anziano da parte di padre o anche l'anziano da parte di mamma del de cuius. Quando l'articolo 572 recita 'senza distinzione di linea', cosa si intende? linea diretta o linea collaterale? o parenti da parte di mamma e da parte di padre?
grazie.”
Consulenza legale i 24/11/2017
L'art. 74 c.c. definisce la "parentela" come il "vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite".

Si distingue, poi, tra "parenti in linea retta" e "parenti in linea collaterale":

- parenti in linea retta: si tratta delle persone che discendono l'una dall'altra (padre/madre e figlio, nonno/nonna e nipote);

- parenti in linea collaterale: si tratta delle persone che, pur non discendendo l'una dall'altra, sono "parenti" in quanto hanno uno "stipite in comune".

Lo "stipite", in sostanza, è l'antenato in comune a più persone, il quale può essere, dunque, sia da parte di madre che da parte di padre, a seconda dei casi.

Così ad esempio, mettiamoci nella posizione del figlio (A), la cui madre (B) ha un fratello (C). C, dunque, è zio, da parte di madre, di A (e il discorso sarebbe analogo se si trattasse di zio dal lato paterno).

A e C (nipote e zio) sono "parenti in linea collaterale", in quanto hanno uno "stipite comune", vale a dire il nonno e la nonna di A.
Allo stesso modo, fratello e sorella sono parenti in linea collaterale, in quanto discendono dalla stessa madre e/o dallo stesso padre (fratelli germani o fratelli unilaterali).

Per rispondere al suo quesito, dunque, lo "stipite comune" è l'antenato comune a più parenti in linea collaterale, la persona da cui discende una famiglia, indipendentemente dal fatto che si tratti di parenti dal lato materno o paterno.

Infine, quando l'art. 572 c.c. recita "senza distinzione di linea", fa riferimento alla distinzione tra linea retta e linea collaterale, come sopra definite.

Laddove necessitasse di chiarimenti per un caso specifico, la preghiamo di indicarci la sua relazione famigliare con il de cuius citato nel quesito, in modo da poterle chiarire, in concreto, chi sia l'eventuale "stipite comune".


GIOVANNI D. chiede
giovedì 07/02/2013 - Piemonte
“E' MORTA LA CUGINA DI MIA MADRE SENZA TESTAMENTO.
RISULTIAMO EREDI COLLATERALI: MIA ZIA (SORELLA DI MIA MADRE DEFUNTA) ED IO. POICHE' LA CUGINA IN PAROLA ERA FIGLIA DEL FRATELLO DEL PADRE SIA DI MIA MADRE CHE DI MIA ZIA(VIVENTE), IL GRADO DI PARENTELA DOVREBBE ESSERE PER ME E DETTA ZIA IL QUARTO. IO SAREI DI QUINTO GRADO MA, PER RAPPRESENTAZIONE, DOVREI SALIRE AL QUARTO.
ATTENDO UN VS. PREZIOSO PARERE IN MERITO. DISTINTI SALUTI.”
Consulenza legale i 20/02/2013
In merito al quesito proposto si indica che la successione della defunta viene regolata dalle disposizioni relative alla successione legittima, le quali prevedono un sistema completo di successibili che va dal parente più prossimo a quello più lontano, fino al sesto grado. Vale, infatti, la regola della prossimità di grado, in base alla quale il più prossimo esclude tutti gli altri.
Nel caso di specie, il grado di parentela è stato individuato correttamente. Lo scrivente, infatti, risulta parente di quinto grado, mentre la sorella della madre, zia dello scrivente, parente di quarto grado ai sensi dell'art. 76 del c.c.. Quindi, in virtù della regola della prossimità di grado di cui sopra, l'eredità della defunta andrà devoluta alla sorella della madre dello scrivente, in qualità di parente più prossima.
Infatti, lo scrivente non potrà succedere per rappresentazione alla propria ascendente, in quanto lo stesso istituto della rappresentazione (si veda l'art. 467 del c.c. e ss.), in base al quale i discendenti legittimi o naturali possono subentrare in luogo e nel grado del loro ascendente, opera solo quando questo sia figlio o fratello (sorella) del de cuius.

Gianni chiede
giovedì 23/06/2011 - Veneto
“Cosa si intende esattamente per "stipite"?”
Consulenza legale i 23/06/2011

Si risponde con un esempio:
data una famiglia composta di un nonno, tre figli e dodici nipoti lo stipite è il nonno.
E' il soggetto da cui discendono tutti gli altri. E' Il "generatore di stirpe".


C. D. M. chiede
mercoledì 15/12/2021 - Friuli-Venezia
“Gentilissimi, sono stato adottato in età adulta dal compagno di mia madre, nel 2020. Pochi giorni fa, essendo il mio padre adottivo affetto da patologia grave, gli è stato riconosciuto lo status di persona affetta da handicap grave (art. 3 c.3 L. 104/92). Stante quanto disposto dall'art. 74 cc, che esclude il grado di parentela per i figli adottati in età adulta, e stanti i requisiti richiesti dalla legge 104/92 per la fruizione dei permessi retribuiti, (rivolti esplicitamente a parenti e affini entro il terzo grado) avrei bisogno di un parere sul mio eventuale diritto a richiedere i benefici della L. 104 in quanto figlio adottivo. Grazie per la cortese risposta.”
Consulenza legale i 21/12/2021
Nell’adozione di maggiorenne coesiste un duplice status filiationis. Infatti, lo status di figlio adottivo non si sostituisce allo status acquisito alla nascita, ma si aggiunge ad esso. L’adottato, quindi, conserva i diritti ed i doveri di legge verso la sua famiglia di origine ed acquista, al tempo stesso, i diritti ed i doveri di legge verso l’adottante.

Tuttavia, secondo l’art. 300, comma 2, c.c., l’adozione di maggiorenne “non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato, né tra l'adottato e i parenti dell'adottante salve le eccezioni stabilite dalla legge”.

La disposizione di cui all’art. 74 c.c. sembra quindi dover essere intesa con riferimento al vincolo di parentela tra l’adottato e i parenti dell’adottante.

Invece, tra l’adottante e l’adottato si instaura un rapporto padre – figlio.

Pertanto, nel caso di specie, ci sono i requisiti per beneficiare dei permessi ex Legge 104./92.


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