Cass. civ. n. 15337/2008
                                      In  tema  di  collocamento  a  riposo  d'ufficio  nel lavoro  pubblico  contrattualizzato, il  diritto  al  trattenimento  in  servizio  per  un  biennio, previsto  dall'art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 1992 - la cui norma non è stata abrogata ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 165 del 2001  e,  non  riguardando  strettamente  "gli  istituti  del rapporto  di  lavoro",  non  ha  cessato  di  produrre  i  suoi effetti neppure all'esito della sottoscrizione del secondo contratto  collettivo  di  comparto - sorge  con  il tempestivo esercizio dell'opzione nel momento in cui la relativa comunicazione giunge al datore di lavoro ed è insuscettibile  di  caducazione  anche  ad  opera  della sopravvenuta contrattazione collettiva, le cui norme, laddove  prevedano l'automatica  cessazione  del rapporto di lavoro al compimento dell'ordinario limite di età, sono inapplicabili, non potendo far venir meno un  diritto  già  acquisito  dal  lavoratore.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 21032/2006
                                      Il personale  addetto  agli  uffici  notificazioni, esecuzioni e protesti (c.d. UNEP), rientra a pieno titolo tra  i  destinatari  del  C.C.N.L. - comparto  "Ministeri" - (D.P.C.M.  30  dicembre  1993,  n.  593),  di  cui  al provvedimento  (di  autorizzazione)  del  P.C.M.  del  3 marzo  1995,  non  costituendo  più  una  "carriera speciale",  bensì  uno  specifico  "profilo  professionale" dei dipendenti dello Stato (di cui al D.P.R. 17 gennaio 1990,  n.  44),  come  tale  assoggettato  alle  disposizioni del  D.Lgs.  3  febbraio  1993,  n.  29,  poi  confluito nell'attuale D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto, in ambito  disciplinare,  trova  specifica  applicazione  l'art. 55  di  quest'ultimo  D.Lgs.,  che  contiene,  appunto,  i principi fondamentali in materia di sanzioni disciplinari e, inoltre, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 72 del medesimo D.Lgs., a far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per  ciascun  ambito  di  riferimento,  ai  dipendenti  di cui  all'art.  2,  comma  secondo,  non  si  applicano  gli articoli da 100 a 123 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate. Conseguentemente, stipulato il primo contratto di settore, entrato in vigore il 16  maggio  1995,  la  normativa  "particolare",  relativa agli ufficiali giudiziari ed assimilati (di cui al D.P.R. 15 marzo 1959, n. 1229), è da ritenersi superata quanto alle disposizioni  concernenti  la  disciplina  del  rapporto  di lavoro,  e  la  materia  disciplinare  ha  trovato  piena  ed esaustiva regolamentazione nelle sopraindicate disposizioni normative e nella contrattazione collettiva di settore, disciplina che trova applicazione, secondo il principio generale "tempus regit actum", ai procedimenti  in  corso,  per  gli atti posti  in  essere  nella sua  vigenza.