(massima n. 1)
            In  tema  di  collocamento  a  riposo  d'ufficio  nel lavoro  pubblico  contrattualizzato, il  diritto  al  trattenimento  in  servizio  per  un  biennio, previsto  dall'art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 1992 - la cui norma non č stata abrogata ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 165 del 2001  e,  non  riguardando  strettamente  "gli  istituti  del rapporto  di  lavoro",  non  ha  cessato  di  produrre  i  suoi effetti neppure all'esito della sottoscrizione del secondo contratto  collettivo  di  comparto - sorge  con  il tempestivo esercizio dell'opzione nel momento in cui la relativa comunicazione giunge al datore di lavoro ed č insuscettibile  di  caducazione  anche  ad  opera  della sopravvenuta contrattazione collettiva, le cui norme, laddove  prevedano l'automatica  cessazione  del rapporto di lavoro al compimento dell'ordinario limite di etā, sono inapplicabili, non potendo far venir meno un  diritto  giā  acquisito  dal  lavoratore.