Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 21032 del 29 settembre 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

Il personale addetto agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (c.d. UNEP), rientra a pieno titolo tra i destinatari del C.C.N.L. - comparto "Ministeri" - (D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593), di cui al provvedimento (di autorizzazione) del P.C.M. del 3 marzo 1995, non costituendo pił una "carriera speciale", bensģ uno specifico "profilo professionale" dei dipendenti dello Stato (di cui al D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44), come tale assoggettato alle disposizioni del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, poi confluito nell'attuale D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto, in ambito disciplinare, trova specifica applicazione l'art. 55 di quest'ultimo D.Lgs., che contiene, appunto, i principi fondamentali in materia di sanzioni disciplinari e, inoltre, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 72 del medesimo D.Lgs., a far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, ai dipendenti di cui all'art. 2, comma secondo, non si applicano gli articoli da 100 a 123 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate. Conseguentemente, stipulato il primo contratto di settore, entrato in vigore il 16 maggio 1995, la normativa "particolare", relativa agli ufficiali giudiziari ed assimilati (di cui al D.P.R. 15 marzo 1959, n. 1229), č da ritenersi superata quanto alle disposizioni concernenti la disciplina del rapporto di lavoro, e la materia disciplinare ha trovato piena ed esaustiva regolamentazione nelle sopraindicate disposizioni normative e nella contrattazione collettiva di settore, disciplina che trova applicazione, secondo il principio generale "tempus regit actum", ai procedimenti in corso, per gli atti posti in essere nella sua vigenza.

(massima n. 2)

Nell'impiego pubblico, come in quello privato, l'attivazione e la conclusione del procedimento disciplinare deve essere tempestiva, per garantire sia l'effettivitą del diritto di difesa dell'incolpato, sia il diritto del datore di lavoro ad una reazione congrua. Il principio, considerato immanente nel diritto privato, č stato formalmente codificato, nel pubblico impiego dalla contrattazione collettiva.

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