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Articolo 50 Testo unico sul pubblico impiego (TUPI)

(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Aspettative e permessi sindacali

Dispositivo dell'art. 50 TUPI

1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43.

2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1 agosto 1996 in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n.58.

3. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali.

4. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29marzo 1983, n. 93.

Massime relative all'art. 50 TUPI

Cass. civ. n. 9567/2005

L'aspettativa non retribuita prevista dall'art. 31, L. 20.5.1970 n. 300, non rientra nella disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 47-bis e 54, D.Lgs. n. 29/1993 (ora artt. 43 e 50 D.Lgs. n. 165/2001) e pertanto essa spetta anche ai dirigenti dei sindacati non forniti dei requisiti di rappresentativitā minimi richiesti per la partecipazione alla contrattazione collettiva nazionale.

Cass. civ. n. 15135/2004

I rappresentanti sindacali appartenenti ai sindacati di dipendenti degli enti pubblici non economici sprovvisti della rappresentativitā necessaria per partecipare alla contrattazione nazionale godono anch'essi dei benefici previsti dall'art. 31 L. n. 300/1970, secondo cui i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali possono essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato, in quanto le norme dello statuto dei lavoratori, non escluse quelle sulle garanzie e prerogative sindacali, sono di generale applicazione anche nel rapporto di pubblico impiego.

Cass. civ. n. 11759/2003

Il lavoratore che intende fruire dei permessi sindacali č tenuto a comunicarne l'intenzione al datore di lavoro.

Cass. civ. n. 1684/2003

La garanzia posta dall'art. 22 st. lav. riguarda i lavoratori che, a prescindere dalla qualificazione meramente nominalistica della loro posizione nell'organismo sindacale, svolgano, per le specifiche funzioni da essi espletate, un'attivitā tale da poterli far considerare responsabili della conduzione della rappresentanza sindacale.

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