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Articolo 49 Testo unico sul pubblico impiego (TUPI)

(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Interpretazione autentica dei contratti collettivi

Dispositivo dell'art. 49 TUPI

1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.

2. L'eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all'articolo 47, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto. Qualora tale accordo non comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione degli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei Ministri è espresso tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Massime relative all'art. 49 TUPI

Cass. civ. n. 23329/2009

L'improcedibilità del ricorso per cassazione a norma dell'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., non può conseguire al mancato deposito del contratto collettivo di diritto pubblico, ancorché la decisione della controversia dipenda direttamente dall'esame e dall'interpretazione delle relative clausole, atteso che, in considerazione del peculiare procedimento formativo, del regime di pubblicità, della sottoposizione a controllo contabile della compatibilità economica dei costi previsti, l'esigenza di certezza e di conoscenza da parte del giudice era già assolta, in maniera autonoma, mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 47, comma 8, del D.L.vo n. 165 del 2001, sì che la successiva previsione, introdotta dal D.L.vo n. 40 del 2006, deve essere riferita ai contratti collettivi di diritto comune.

Cass. civ. n. 5637/2009

In tema di sanzioni disciplinari nei rapporti di lavoro pubblico privatizzato, il termine di venti giorni per la contestazione dell'addebito, previsto dall'art. 24, comma 2, del contratto collettivo del comparto Ministeri del 16 maggio 1995, non è perentorio, sicché la sua inosservanza non comporta un vizio della sanzione finale, atteso che in un assetto disciplinare contrattualizzato gli effetti decadenziali non possono verificarsi in mancanza di una loro espressa previsione normativa o contrattuale, mentre la natura contrattuale dei termini induce a valutarne l'osservanza nella prospettiva del corretto adempimento di obblighi contrattuali, la cui mancanza è rilevante per gli effetti e nei limiti previsti dall'accordo delle parti e dai principi generali in materia di adempimento. Nè, in senso contrario, rileva l'aggiunta - operata con l'art. 12 del C.C.N.L. del comparto Ministeri 2002-2005 - di un nuovo comma 10 all'art. 24 del C.C.N.L. del 1995, con il quale è stata attribuita natura perentoria anche al termine iniziale del procedimento disciplinare, dovendosi ritenere, attesa la mancanza di ogni riferimento all'avvenuta insorgenza di controversie di carattere generale sull'interpretazione della norma collettiva, che la nuova disposizione non costituisca norma pattizia di interpretazione autentica, di portata sostitutiva della clausola controversa con efficacia retroattiva, ma integri una modifica, come tale operante soltanto in riferimento alle vicende successive all'entrata in vigore del C.C.N.L. con il quale è stata pattuita.

Cass. civ. n. 7932/2005

La legittimazione al compimento dell'attività - di carattere sostanzialmente novativo - concernente la c.d. interpretazione autentica del contratto collettivo deve essere riconosciuta in capo a tutti i soggetti che hanno preso parte al precedente accordo; congiuntamente, il nuovo accordo si perfeziona soltanto con la partecipazione di tutti i soggetti autori di quello da interpretare e modificare. In materia di interpretazione dei contratti collettivi di lavoro la parte che intenda denunziare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una dichiarazione negoziale o di un comportamento contrattuale da parte del giudice di prime cure, deve specificare i canoni in concreto violati, perché in caso diverso la denuncia investe il "merito" della valutazione del giudice ed è come tale inammissibile in sede di legittimità.

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